Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14654 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N NOME DEL POPOLO ITALIANO1 4 6 0 2 ONE5 4 Oggetto LA CORT S PROMADICAM A ONE convalida f sequestro SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12025/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere 2.34096 Cron. Dott. IO FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.3816 Ud. 10/06/02 ConsigliereDott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE S EN T ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti- CALZATURIFICIO DIANA s.n.c. di UR DO e Luciand, 16 OTT. 2002 IL CANCELLIERE in liquidazione in persona del liquidatore legale rap- presentnate, TU DO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso l'avv. Francesco Braschi, che 10 difende unitamente all'avv. Giancarlo Gazzotti, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Arezzo n. 38, presso l'avv. Maurizio Messina, che lo difende unitamente all'avv. Tullio Castelli, giusta de- lega in atti;
1334 ☐
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 241/98 del 25 febbraio 29 aprile 1998 (R.G. 701/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2002 dal Relatore Cons. IO Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. F. Braschi per la ricorrente e l'avv. M. Messina per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 23 ottobre 1992 LI IO era auto- rizzato a procedere a sequestro conservativo nei con- fronti della s.n.c. RI IA di TU A. e L. in liquidazione, in persona del liquidatore RT DO. Eseguita, il 13 novembre 1992, la misura cautelare presso il secondo ufficio Iva di Brescia sulle somme da questo dovute alla convenuta sino alla concorrente di lire 180 milioni, con atto 24 novembre 1992 LI IO conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Brescia la s.n.c. RI IA di TU A. e L. in li- quidazione, in persona del liquidatore RT DO. 2 Assumeva l'attore di essere creditore, nei confron- ti della società convenuta, della somma di lire 169.247.000 pari all'ammontare del credito vantato dal RI nei confronti dell'Ufficio Iva di Bre- scia, credito che nel contesto di una complessa scrit- tura contrattuale (intervenuta tra esso LI e RT CI e DO, nonché LD AN e RB AV) era stato previsto fosse incassato da esso concludente. Per un tale incasso, precisava l'attore, era neces- saria specifica delega da parte del liquidatore della s.n.c. e questi si era rifiutato di prestarla, de- ducendo la avvenuta risoluzione del contratto e che sussisteva pericolo nel ritardo, atteso che nei con- fronti dei contraenti la ricordata scrittura era stato concesso altro sequestro sino alla concorrenza di lire 550 milioni. Costituitasi in giudizio la società convenuta resi- steva alla avversa pretesa eccependo che la scrittura ex adverso invocata formalizzava i rapporti intercorsi tra l'attore e gli altri sottoscrittori di quel docu- mento e non certamente essa concludente, il cui nome non era stato speso dai contraenti, a prescindere dal considerare che dal documento in questione non risulta- va affatto un credito del LI verso essa concludente. 3 Chiedeva, pertanto, la convenuta, da un lato, il rigetto delle avverse domande, dall'altro, in via ri- convenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esecuzione della misura cautelare. Svoltasi l'istruttoria del caso 1' adito tribunale convalidava il sequestro e condannava la società conve- nuta a pagare la somma di lire 169.247.000 oltre inte- ressi dalla data della maturazione del credito Iva al saldo, rigettata la riconvenzionale. Gravata tale pronunzia dalla soccombente s.n.c. RI IA in liquidazione la corte di appel- lo di Brescia con sentenza 25 febbraio - 29 aprile 1998 rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, con atto 14 giugno 1999, affidato a 3 motivi e illustrato da memoria, la RI IA s.n.c. di TU DO e CI, in liquidazione, in perso- na del liquidatore TU DO. Resiste, con controricorso il LI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In limine parte controricorrente eccepisce la difetto di inammissibilità del ricorso per specialità della procu- 씨 ra ex art. 365 c.p.c., atteso che l'avv. Giancarlo Gaz- zotti nonché l'avv. Francesco Braschi hanno sottoscrit- 4 to il ricorso per cassazione nell'interesse del Calza- turificio IA s.n.c. in liquidazione in forza di pro- cura a margine del ricorso rilasciata dal liquidatore della società ricorrente, TU DO, priva di data e formulata con termini assolutamente generici (delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua fase e grado compreso l'appello, la esecu- zione e l'eventuale chiamata avanti altro giudice con facoltà di transigere, di conciliare, rinunciare agli atti e farsi sostituire>>} senza alcun riferimento al ricorso per cassazione e senza elezione di domicilio in Roma.
2. L'eccezione è manifestamente infondata. A prescindere dal considerare, in limine, che esi- espressa elezione di domicilio in Roma>> presso ste l'avv. Francesco Braschi, come risulta oltre che dal contesto del mandato anche dalla intestazione del ri- corso stesso, si osserva che la più recente giurispru- denza di questa Corte regolatrice è - al momento as- solutamente pacifica nell'affermare che quando la pro- cura è apposta in calce of a margine del ricorso, venen- do а costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espres- 5 sioni adoperate nella redazione dell'atto (Cass. 3 set- tembre 1998 n. 8739; Cass. 9 settembre 1998 n. 8906; Cass., sez. un., 17 dicembre 1998 n. 12615; Cass. 13 gennaio 1999 n. 288; Cass. 4 giugno 1999 n. 5519; Cass. 19 novembre 1999 n. 12838; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2112; Cass. 6 dicembre 2000 n. 15509; Cass. 9 febbraio 2001 n. 1861; Cass. 29 ottobre 2001 n. 13414). La procura speciale al difensore priva di riferi- menti specifici al giudizio di legittimità in altri non è, ipso facto, affetta da nullità, stante termini - il principio che la procura apposta a margine del ri- corso per cassazione con espressioni generiche che, tuttavia, non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritener- si, nel dubbio, specifica e non generica, in applica- zione del criterio interpretativo di conservazione del- l'atto giuridico (criterio di cui è espressione, quanto agli atti processuali, l'art. 159 c.p.c.) (Cass. 8 set- tembre 1999 n. 9507, nonché Cass. 17 giugno 2000 n. 8252 e Cass. 11 agosto 2000 n. 10732). Irrilevante, altresì, al fine della ammissibilità del proposto ricorso è la circostanza che non sia indi- cata, nella procura rilasciata a margine del ricorso la data in cui la procura stessa è stata rilasciata. 6 La mancanza della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, infatti, non ne de- termina l'inammissibilità, atteso che la anteriorità del rilascio della procura stessa, rispetto alla noti- fica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. 1 marzo 2001 m. 2991).
3. Interpretando il contenuto del documento in atti (scrittura privata 10 aprile 1990) i giudici del merito sono pervenuti alle seguenti conclusioni: - da un lato, che lo stesso è un atto complesso che formalizza, nella sua seconda parte, cessioni di quote della s.r.l. IA da LI agli RT, puntualizzando alcuni reciproci impegni a tali cessioni connessi e ad esse conseguenti;
dall'altro, che nella prima parte la scrittura concreta un negozio di accertamento e, in particolare, per quanto rilevante al fine del decidere, il ricono- scimento dell'obbligo assunto dagli altri sottoscritto- ri di versare a LI lire 200 milioni quale corrispet- tivo da aggiungersi a quello che gli avrebbero corri- sposto in natura mediante la formale cessione dei beni il cui possesso già gli avevano conferito;
- da ultimo, che RT DO e CI erano in- tervenuti nel negozio di accertamento in questione an- che quali unici soci e legali rappresentanti della 7 s.n.c. RI IA, e in tale veste avevano concordato che il LI avrebbe incassato il credito Iva anche della IA s.n.c.
4. Con il primo motivo la ricorrente denunzia vio- lazione o falsa applicazione degli articoli 2266, 1372, 2305 C.C. in relazione all'art. [2] 360 n. 3 c.p.c. e comunque per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.». Si osserva, infatti, che la circostanza che parti della convenzione 10 aprile 1990 siano stati oltre a LI IO, RB AV e LD AN, AR- TURI CI ed DO, unici soci di una società di persone, la s.n.c. RI IA, non integra il presupposto necessario ai fini della imputabilità alla società degli atti negoziali dagli stessi compiuti. Invero, si osserva, alla luce della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. 25 ottobre 1985 n. 5271) il rappresentante di una società di persone deve spendere il nome della società perché il contratto pro- duca direttamente effetto nei confronti dell'ente rap- presentato: in difetto il negozio concluso spiega ef- fetto solo nei suoi confronti, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni. 8 L'analisi testuale del documento contrattuale - prosegue la ricorrente evidenzia che la Calzaturifi- cio IA s.n.c. non risulta tra i soggetti stipulanti della convenzione in questione e la sentenza impugnata contraddittoriamente ritiene riferibile alla società gli obblighi assunti da terzi.
5. La censura non coglie nel segno. Pacifico, infatti, in linea di fatto come accer- tato dai giudici del merito ed in alcun modo validamen- te contestato dalla società attuale ricorrente che nelle premesse della scrittura oggetto di controversia i due RT avevano precisato di essere «gli unici so- ci della società RI IA di TU A. e L. S.n.c. con sede in Gambara, via Montello 30» è palese che gli stessi sono intervenuti nel complesso accordo documentato dalla scrittura in questione, non solo in proprio ma anche quali rappresentanti della detta SO- cietà. Deriva da quanto precede, pertanto, certo che il documento in questione reca anche la sottoscrizione dei predetti TU, che l'impegno contenuto nello stesso documento e in forza del quale il LI avrebbe incas- sato il credito Iva, tra l'altro della IA s.n.c., nonché l'attivo di carattere finanziario di quest'ultima è stato assunto dai nominati TU nella 9 predetta qualità di unici soci della società Calzaturi- ficio IA di TU A. e L. s.n.c. ed è, quindi, op- ponibile alla società ora ricorrente. È palese, pertanto, che non sussiste la violazione, da parte dei giudici a quibus delle numerose norme in- dicate nella intestazione del motivo. La sentenza in questa sede gravata, inoltre, in al- cun modo si contrappone all'insegnamento contenuto nel precedente di questa Corte regolatrice rappresentato da Cass. 25 ottobre 1985, n. 5271. Nella specie, in particolare, questa Corte precisò (in conformità, del resto, a una giurisprudenza presso- ché consolidata di questa Corte regolatrice: recente- mente, in termini, cfr., altresì, Cass. 30 marzo 2000, n. 3903) che anche nell'ipotesi della rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini, per cui se il rappresentante della società non ne spende il nome quando si tratta di società di fatto, non spende il 0, nome dell'altro o degli altri soci, il negozio concluso spiega effetti solo nei confronti del rappresentante, ancorché esso riguardi interessi e beni comuni. Certo, per contro, che nel caso concreto i soci di- chiararono espressamente di partecipare alla stipula- zione del contratto 10 aprile 1990 nella qualità di unici soci della società RI IA di Artu- 10 ri A. e L. s.n.c., è palese la non riferibilità alla presente fattispecie dell'insegnamento richiamato. Specie tenuto presente che la contemplatio domini, da parte del rappresentante, volontario o legale, non richiede l'uso di formule sacramentali (cfr. Cass. 30 marzo 2000, n. 3903, nonché Cass. 28 marzo 1995 n. 3670). Deve escludersi, altresi, da ultimo sul punto, che la sentenza gravata sia censurabile sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittoria moti- vazione per avere prima affermato che parti del negozio di accertamento erano unicamente il LI e gli RT e, succesivamente, ritenuto perfezionata la cessione del debito della DIANA, non parte del contratto. E' sufficiente, al riguardo, considerare che la sentenza gravata espressamente precisa che «la scrittu- ra privata 10 aprile 1990 è un atto complesso»> nel qua- le si distinguono due parti distinte. Coerentemente, pertanto, la pronunzia ha ritenuto con-non esistere perfetta coincidenza soggettiva tra i traenti di una parte»> e dell'altra parte»> del com- plesso accordo.
6. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ancora, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362, 1367, 1381 e 1325c.c., in re- 11 lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.>> e, comunque «omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Si osserva, infatti, che la dichiarazione, contenu- ta nelle premesse del documento il credito Iva e l'attivo di carattere finanziario delle ditte cedenti pari a lire 200 milioni verranno incassati dal CIO- LI» costituisce una generica manifestazione di volontà o di impegno contrattuale o una dichiarazione di scien- za proveniente dalla parti contraenti... che avrebbe richiesto, per assumere efficacia negoziale, di essere attuata e disciplinata ai sensi dell'art. 10 dello stesso contratto, secondo la previsione espressa dalle parti. La Corte del merito, in ogni caso, prosegue la ri- corrente, ha trascurato di esaminare la dedotta viola- zione dell'art. 1367 c.c. [sulla conservazione del con- tratto] anche con riferimento all'interpretazione della clausola de qua come avente efficacia obbligatoria uni- camente nei confronti delle parti contraenti (LI e coniugi RT) quale figura di promessa della obbliga- zione del terzo.
7. La deduzione è inammissibile, sotto entrambi i profili in cui si articola. 12 7. 1. Quanto, in primis, alla denunziata violazio- da parte dei giudici del merito, degli artt. 1362, ne, 1367, 1381 e 1325 C.C. per avere i giudici di merito ritenuto un impegno contrattuale produttivo di effetti quella che era, invece, una generica manifestazione di volontà, la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si 13 ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- cie, corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 1362, 1367, 181 e 1325 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la corretta>> interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 7. 2. Quanto all'ulteriore profilo di censura si Osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presup- - che il motivo di ri-pone la difesa della ricorrente corso ex art. 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione, non conferisce alla Corte di cassa - 14 zione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va- lutazione fatta dal giudice del merito, al quale sol- tanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- mento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Recentemente, in termini, Cass. 21 mar- ZO 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., 58022 Cass. 22 dicembre sez. un., 11 giugno 1998 n. 1997 n. 12960). Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie parte ricorrente, lungi dall'indicare errori, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., in si limita, cui sarebbero incorsi i giudici del merito, n e f e contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, il quale non è un giudizio di merito di terzo grado, a sollecitare una diversa lettura del documento in atti, diversa da quel- la fatta propria dai giudici del merito e favorevole agli assunti della parte ricorrente.
8. Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente denunzia la sentenza gravata per «violazione о falsa applicazione degli articoli 671 e 96, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e comunque per 15 omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione cir- са un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.». Si osserva, infatti: - la corte del merito omette in tema di periculum di indicare le modalità di formazione del proprio giu- dizio circa l'atteggiamento sicuramente inescusabile assunto dal liquidatore della s.n.c.; il comportamento del liquidatore trovava giusti- ficazione nell'invocata, da parte degli RT risolu- zione del contratto 10 aprile 1990 per inadempimento di LI [oggetto di altra controversial, per essere il efe LI rimasto inadempiente all'obbligo di costituire la società DIANA S.r.l. secondo le caratteristiche promes- se e indicate nella scrittura richiamata e a quello di iscrivere gli RT nel libro soci di tale società.
9. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si arti- cola. 9. 1. Quanto al primo (violazione dell'art. 671 e 96 c.p.c.) valgono, al fine di dimostrarne la palese inammissibilità, le considerazioni già svolte sopra, in margine al primo profilo di doglianza svolto con il se- condo motivo. 16 Parte ricorrente, infatti, pur denunziando la in- terpretazione data dai giudici del merito di alcuni ar- ticoli del codice di rito (artt. 671 e 96) si astiene sia dall'indicare quale sia la «lettura>>> che di tali disposizioni hanno dato i giudici a quibus, sia dall'offrire una propria, diversa, lettura di quelle stesse disposizioni, limitandosi, in realtà, a dolersi dell'esito della lite, che è stato diverso, rispetto alle sue aspettative e la circostanza, palesemente, non integra ex artt. 360 e 366 c.p.c. ammissibile motivo di ricorso per cassazione. il denun- 2.9. Non sussiste, contemporaneamente, atteso che i giudici del ziato vizio di motivazione, merito hanno evidenziato, da un lato, che nella stessa scrittura 10 aprile 1990 era indicata l'entità del cre- e l f a l dito LI e che il liquidatore non aveva provveduto al pagamento dei debiti facenti capo alla società. Irrilevante, ancora, al fine del decidere, è la circostanza che penda altra causa nella quale si deduca la inosservanza del LI a obblighi assunti con la stessa scrittura 10 aprile 1990 certo essendo che men- tre il presente giudizio ha, quali parti contrapposte, da un lato il LI e, dall'altro, la s.n.c. Calzaturi- ficio IA, e si fanno valere posizioni giuridiche fa- centi capo in via esclusiva ai detti soggetti, le di- 17 verse pretese riguardando i rapporti tra il LI e gli RT in proprio. E' di palmare evidenza, pertanto, che in questa se- de il liquidatore della s.n.c. RI IA, non può invocare l'exceptio inadimpleti contractus a tutela non di un contratto di cui sia parte la s.n.c. RI IA ma il liquidatore di questa in proprio. 10. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
. 3 1 0 2 . B La Corte, E F 7 - rigetta il ricorso;
a t condanna la ricorrente al pagamento delle spese di p i g 89.00 questo giudizio di legittimità, liquidate, in € 8 4 5 oltre € 3000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 129, 11 giorno 10 giugno 2002. 1095 51,65 4565 il Consigliere relatore est. upio filen 180,76 il Presidente Mofrentaminen DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 15 OTT 2002 Innocen ttista 18 IL CANC WERE C1 Battista Innocen