CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC AC - Presidente - Sent. n. sez. 1769/2024 ALDO ACETO - Relatore - CC - 18/12/2024 FA RB R.G.N. 28122/2024 ES EL IU LL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: AI SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere DO TO;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Trattazione cartolare. 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12 luglio 2024 del medesimo Tribunale che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva a sua volta rigettato la Penale Sent. Sez. 3 Num. 3042 Anno 2025 Presidente: AC UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/12/2024 2 richiesta di sequestro preventivo, avanzata ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tre esercizi di tabaccheria riconducibili a AI SI nei cui confronti il pubblico ministero procede per il reato di cui agli artt. 512- 416- 1 cod. pen. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 512- cod. pen. per la cui sussistenza, afferma, non è richiesta la sproporzione tra i redditi dell’agente e le provviste utilizzate per l’acquisto delle licenze oggetto della ipotizzata fittizia intestazione. Si tratta di requisiti richiesti dall’art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ai fini del sequestro di prevenzione non ai fini della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di AI SI per il delitto di cui all’art. 512- cod. pen., il Pubblico ministero ipotizza che costui abbia fittiziamente intestato ad altri la licenza di tre tabaccherie al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi di persona condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 416- cod. pen. (concorso esterno al clan camorristico Amato); 3.2.il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo sul rilievo non già della mancanza di prova della effettiva intestazione fittizia delle tabaccherie bensì della risalenza nel tempo della condanna (2008) rispetto alle condotte della loro intestazione ad altri (2020/2021) nonché per l’assenza di riferimenti a rapporti del AI SI con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, all’assenza di commenti in ordine alla motivazione dell’interposizione fittizia e di indicazioni sulla provenienza delle provviste utilizzate per l’acquisto o la gestione degli esercizi;
3.3.nell’adire il Tribunale dell’appello cautelare, il Pubblico ministero distrettuale aveva evidenziato che la condanna del 2008 non era ancora divenuta irrevocabile, essendo ancora pendente il giudizio rescissorio in appello (a seguito di annullamento con rinvio della condanna), sicché il trasferimento fraudolento delle licenze è stato posto in essere proprio in vista (e nella prospettiva) della possibile condanna;
3.4.nel disattendere l’appello il Tribunale ha evidenziato che, incontestato l’elemento soggettivo, manca, nel caso in esame, la prova dell’elemento oggettivo del reato sotto il profilo della mancanza di accertamenti sulla sproporzione tra il reddito dichiarato o le attività economiche dell’agente e l’acquisto e la gestione delle tabaccherie oggetto di domanda cautelare;
in particolare, incontestata la riconducibilità delle tabaccherie al AI, manca, secondo il Tribunale, la prova che i redditi utilizzati per l’acquisto delle tabaccherie sia sproporzionato al reddito del 3 AI stesso e, quindi, astrattamente aggredibile con misure di prevenzione patrimoniale;
3.5.il ragionamento è frutto del denunziato malgoverno della fattispecie incriminatrice;
3.6.ai fini della integrazione dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 512- cod. pen. è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità, non essendo in alcun modo richiesto che il valore di tali beni, denaro o altre utilità sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente o che sia frutto di attività illecite o ne costituisca il profitto (Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266193 - 01; Sez. 5, n. 5590 del 25/10/2013, Curto, Rv. 258877 - 01); 3.7.l’intenzione perseguita dall’agente è estranea all’ambito oggettivo del reato costituendone l’elemento soggettivo, ritenuto però indiscutibilmente sussistente dal Tribunale stesso che confonde il piano oggettivo del reato (il trasferimento fittizio) con quello soggettivo (la finalità del trasferimento); 3.8.occorre, in ogni caso, ribadire che: 3.8.1. il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, Delli Carri, Rv. 282645 - 01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 - 01; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750 - 01; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Ciarlante, Rv. 227969 - 01; Sez. 1, n. 3880 del 25/05/1999, Russo, Rv. 214094 - 01); 3.8.2.non tutte le misure di prevenzione patrimoniali richiedono, ai fini della loro applicazione, la sproporzione tra il valore dei beni riconducibili al proposto, anche per interposta persona, e i redditi dichiarati e le attività economiche svolte oppure che tali beni costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite, essendo contemplate dal cd. codice antimafia ulteriori misure di prevenzione patrimoniali che prescindono completamente da tali presupposti (artt. 34 e 34- d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di amministrazione giudiziale di aziende utilizzate, per esempio, per agevolare le attività di persone sottoposte a procedimento penale per il reato di cui all’art. 416- cod. pen.); 3.8.3.in ogni caso, premesso che il Tribunale ha comunque ritenuto la sussistenza del dolo, non v’è dubbio che se è vero che in sede cautelare il "fumus" del reato ipotizzato deve essere valutato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, è altrettanto vero che il difetto dell’elemento soggettivo deve risultare “ictu oculi” evidente (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 4 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521 - 01; Sez. 4, n. 9107 del 02/12/2004, Garavaglia, Rv. 231381 - 01); 3.9.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18/12/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente DO TO UC AM
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Trattazione cartolare. 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12 luglio 2024 del medesimo Tribunale che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva a sua volta rigettato la Penale Sent. Sez. 3 Num. 3042 Anno 2025 Presidente: AC UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/12/2024 2 richiesta di sequestro preventivo, avanzata ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tre esercizi di tabaccheria riconducibili a AI SI nei cui confronti il pubblico ministero procede per il reato di cui agli artt. 512- 416- 1 cod. pen. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 512- cod. pen. per la cui sussistenza, afferma, non è richiesta la sproporzione tra i redditi dell’agente e le provviste utilizzate per l’acquisto delle licenze oggetto della ipotizzata fittizia intestazione. Si tratta di requisiti richiesti dall’art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ai fini del sequestro di prevenzione non ai fini della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di AI SI per il delitto di cui all’art. 512- cod. pen., il Pubblico ministero ipotizza che costui abbia fittiziamente intestato ad altri la licenza di tre tabaccherie al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi di persona condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 416- cod. pen. (concorso esterno al clan camorristico Amato); 3.2.il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo sul rilievo non già della mancanza di prova della effettiva intestazione fittizia delle tabaccherie bensì della risalenza nel tempo della condanna (2008) rispetto alle condotte della loro intestazione ad altri (2020/2021) nonché per l’assenza di riferimenti a rapporti del AI SI con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, all’assenza di commenti in ordine alla motivazione dell’interposizione fittizia e di indicazioni sulla provenienza delle provviste utilizzate per l’acquisto o la gestione degli esercizi;
3.3.nell’adire il Tribunale dell’appello cautelare, il Pubblico ministero distrettuale aveva evidenziato che la condanna del 2008 non era ancora divenuta irrevocabile, essendo ancora pendente il giudizio rescissorio in appello (a seguito di annullamento con rinvio della condanna), sicché il trasferimento fraudolento delle licenze è stato posto in essere proprio in vista (e nella prospettiva) della possibile condanna;
3.4.nel disattendere l’appello il Tribunale ha evidenziato che, incontestato l’elemento soggettivo, manca, nel caso in esame, la prova dell’elemento oggettivo del reato sotto il profilo della mancanza di accertamenti sulla sproporzione tra il reddito dichiarato o le attività economiche dell’agente e l’acquisto e la gestione delle tabaccherie oggetto di domanda cautelare;
in particolare, incontestata la riconducibilità delle tabaccherie al AI, manca, secondo il Tribunale, la prova che i redditi utilizzati per l’acquisto delle tabaccherie sia sproporzionato al reddito del 3 AI stesso e, quindi, astrattamente aggredibile con misure di prevenzione patrimoniale;
3.5.il ragionamento è frutto del denunziato malgoverno della fattispecie incriminatrice;
3.6.ai fini della integrazione dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 512- cod. pen. è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità, non essendo in alcun modo richiesto che il valore di tali beni, denaro o altre utilità sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente o che sia frutto di attività illecite o ne costituisca il profitto (Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266193 - 01; Sez. 5, n. 5590 del 25/10/2013, Curto, Rv. 258877 - 01); 3.7.l’intenzione perseguita dall’agente è estranea all’ambito oggettivo del reato costituendone l’elemento soggettivo, ritenuto però indiscutibilmente sussistente dal Tribunale stesso che confonde il piano oggettivo del reato (il trasferimento fittizio) con quello soggettivo (la finalità del trasferimento); 3.8.occorre, in ogni caso, ribadire che: 3.8.1. il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, Delli Carri, Rv. 282645 - 01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 - 01; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750 - 01; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Ciarlante, Rv. 227969 - 01; Sez. 1, n. 3880 del 25/05/1999, Russo, Rv. 214094 - 01); 3.8.2.non tutte le misure di prevenzione patrimoniali richiedono, ai fini della loro applicazione, la sproporzione tra il valore dei beni riconducibili al proposto, anche per interposta persona, e i redditi dichiarati e le attività economiche svolte oppure che tali beni costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite, essendo contemplate dal cd. codice antimafia ulteriori misure di prevenzione patrimoniali che prescindono completamente da tali presupposti (artt. 34 e 34- d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di amministrazione giudiziale di aziende utilizzate, per esempio, per agevolare le attività di persone sottoposte a procedimento penale per il reato di cui all’art. 416- cod. pen.); 3.8.3.in ogni caso, premesso che il Tribunale ha comunque ritenuto la sussistenza del dolo, non v’è dubbio che se è vero che in sede cautelare il "fumus" del reato ipotizzato deve essere valutato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, è altrettanto vero che il difetto dell’elemento soggettivo deve risultare “ictu oculi” evidente (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 4 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521 - 01; Sez. 4, n. 9107 del 02/12/2004, Garavaglia, Rv. 231381 - 01); 3.9.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18/12/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente DO TO UC AM