Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 1
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, il titolare del marchio contraffatto è persona offesa dal reato posto che la norma di cui all'art.474 cod. pen., oltre alla fede pubblica, tutela anche il diritto all'esclusiva del legittimo titolare: ne consegue che questi, nell'ipotesi di richiesta di archiviazione, ha diritto a ricevere l'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 41756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41756 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 922
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 29332/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU AU, n. il 15/01/1958, legale rappresentante della s.r.l. GO OLD '50;
avverso il decreto di archiviazione emesso il 13/04/2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
nei confronti di:
NG MA NI e OL GE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di AU RU, legale rappresentante della s.r.l. GO OLD '50, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13 aprile 2004 con il quale era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di MA NI NG e GE PA per il reato di cui all'art. 474 c.p., lamentando di non aver ricevuto avviso della richiesta avanzata dal pubblico ministero in data 05/02/2004, nonostante fin dall'atto di denuncia del 19/05/2003 la societa' GO OLD '50 avesse espresso, per il tramite del proprio rappresentante, la volonta' di essere informata di eventuali iniziative in tal senso.
2. Ha depositato memoria il difensore di MA NI NG, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.
Ad avviso del difensore della persona indagata il ricorso sarebbe inammissibile innanzitutto perche' proposto da un difensore nominato dal rappresentante legale della società, privo del potere "di nominare avvocati procuratori, professionisti in genere", asseritamene riservato al Consiglio di amministrazione della società, a norma della stessa deliberazione 04/12/2003 che aveva conferito al presidente Mario RU la qualità di rappresentante legale. Sarebbe inoltre inammissibile perché proposto nell'interesse di un soggetto non legittimato, non rivestendo la società GO OLD '50 la qualita' di persona offesa in relazione al reato denunciato, qualificato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 c.p.. Sarebbe comunque infondato essendo palesemente infondata la notitia criminis.
3. Emerge dagli atti che al denunciante non è stato dato avviso della richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione della notizia di reato a carico di MA NI NG e GE PA, nonostante la volontà di essere avvisato fosse stata puntualmente manifestata dal legale rappresentante della soc. GO OLD '50 sin dall'atto di querela.
4. Quanto alle deduzioni dell'indagato, va innanzitutto precisato che l'archiviazione e' stata pronunciata il 13/04/2004, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero, in relazione al reato di cui all'art. 474 c.p., risultando la qualificazione giuridica dei fatti - originariamente iscritti nel registro notizie di reato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 517 c.p. - così mutata per effetto di provvedimento dello stesso pubblico ministero del 05/02/2004 (contestuale alla richiesta di archiviazione).
5. Deve poi essere sgomberato il campo dalle deduzioni che attengono al "merito" dell'accusa, relative cioè alla protestata infondatezza della notitia crminis, in quanto estranee al giudizio di legittimità instaurato con il ricorso della persona offesa, che concerne esclusivamente la violazione del contraddittorio imposto dal combinato disposto degli artt. 408 c.p.p., comma 2, art. 410 c.p.p., comma 6, e art. 411, comma 2, c.p.p.. 6. Parimenti infondati appaiono i rilievi circa l'asserita invalidità della procura speciale conferita dal RU ex art. 100 c.p.p. al difensore che ha proposto ricorso. Rispecchiando la regola generale dettata dell'art. 2266 c.c. in materia di società, l'art. 75 c.p.p., comma 3, affida la rappresentanza processuale delle persone giuridiche, pubbliche e private, alle persone (fisiche) che ne hanno la rappresentanza a norma della legge o dello statuto. A norma dell'art. 77 c.p.p. il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, spetta soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo generale o, in caso contrario, specificamente conferito, di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. Sez. Un. civ., 8 maggio 1998 n. 4666). La "capacità processuale", vale a dire, la capacità di stare in giudizio in nome e per conto della società, attribuita al rappresentante legale della società implica quindi che non può che spettare a tale soggetto la, correlata, "legittimazione formale" ad esercitare nel processo i diritti conseguenti, tra i quali, in primo luogo, quello di conferire al difensore il mandato ad esercitare, a norma dell'art. 100 c.p.p., comma 3, lo ius postulandi, mediante la procura alle liti.
Nel caso in esame il mandato difensivo risulta regolarmente conferito ad un avvocato cassazionista, per atto scritto in calce al ricorso, dal legale rappresentante della società GO OLD '50, cui risultano attribuiti, in virtu' della deliberazione presa dal C.d.A. il 04/12/2003, "i poteri di legge e di statuto e in particolare" il potere di "rappresentare legalmente la società di fronte a terzi e in giudizio".
Rispetto a tale formale investitura del RU quale legale rappresentante della società, non assume rilievo il fatto che nella medesima seduta il C.d.A. della società abbia deliberato di conservare il potere di "nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere" e di "promuovere azioni giudiziarie". Tale "riserva" non può che essere letta difatti assieme proprio al contestuale conferimento al RU della generale rappresentanza della società (della quale costituisce riprova la facoltà attribuita al C.d.A., nell'ultimo punto della delibera in questione, di nominare e revocare solamente "procuratori ad negotia per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti dei poteri a disposizione"). Non può perciò che riguardare attribuzioni, rifluenti semmai sul rapporto di mandato, concernenti il "merito" delle scelte da coltivare, sulle concrete opzioni difensive da privilegiare come sull'individuazione del nominativo del professionista da designare: che possono dunque impegnare il legale rappresentante a rispettare i voleri del C.d.A. nell'ambito dei suoi rapporti "interni" con la società, ma che non incidono a fini "esterni", cioè sulla spettanza del potere di formalizzare nel giudizio le scelte difensive della società e di esercitarne i diritti processuali, che resta formalmente attribuito al soggetto a cui è conferita la capacità processuale.
7. Resta da esaminare dunque se alla società rappresentata dal ricorrente, che nell'atto di denuncia aveva lamentato la contraffazione del proprio marchio "Sweet Years", doveva riconoscersi la qualità di persona offesa in relazione al reato di commercio di prodotti asseritamene recanti i falsi segni distintivi di cui all'art. 474 c.p.. In realtà, ad escludere tale qualificazione non può valere la sola formale iscrizione del reato in esame nell'ambito del Titolo (Settimo) del codice penale intestato ai "delitti contro la fede pubblica" (le ragioni di "opportunità" di tale iscrizione, ereditata dal corrispondente art. 297 del codice Zanardelli, emergono peraltro dalla Relazione ministeriale al codice penale del 1887, p. 161, e, anche più chiaramente, dalla Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto, CLXXXVII: "... Chi toglie questi speciali segni di riconoscimento alle cose, per le quali essi sono fatti, allo scopo di attribuirli ad altri prodotti e ad altre cose, non viola soltanto una proprietà patrimoniale usurpando il buon nome e la fama di altri prodotti, ma inganna il pubblico ... la lesione al patrimonio e al credito industriale avviene mediante l'offesa arrecata alla fede del commercio;
e questa lesione giuridica è più importante della prima e quindi da il carattere al reato ..."). È al contrario pacifico che, al fine di individuare l'esatta oggettività giuridica della norma incriminatrice di cui si assuma la natura plurioffensiva, deve soprattutto aversi riguardo alla singola e specifica fattispecie astratta in considerazione. In relazione alla immissione in circolazione o al commercio di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, è considerazione oramai consolidata che quel che rileva ai fini dell'incriminazione non è il fatto che il prodotto recante il marchio contraffatto possa essere effettivamente scambiato per l'originale, e cioè che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o potesse al contrario ritenersi addirittura consapevole della falsità, ma soltanto che "il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore", poiché "v'è lesione dell'interesse all'attendibilità dei marchi di produzione, anche quando chi indossi un oggetto falsamente contrassegnato abbia acquistato il prodotto nella consapevolezza della falsità" (Sentenza n. 5237 del 15/01/2004, Ndiaye). La struttura e le ragioni di tutela che l'ispirano rendono così evidente che la fattispecie criminosa di cui all'art. 474 c.p., ha in realtà natura plurioffensiva (in tal senso, esplicitamente, Sentenza n. 40835 del 20/09/2004, Chianella) essendo posta, oltre che a tutela della fede pubblica, anche a protezione del marchio (cfr. Sentenza n. 5525 del 18/11/1999, Nang) o, meglio, a protezione del diritto del titolare dell'esclusiva e a tutela della correttezza del mercato (Sez. U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye).
8. Il ricorso è dunque fondato, poiché il titolare del marchio che si assume contraffatto ha diritto a norma dell'art. 408 c.p.p., quale persona offesa, a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione in relazione al reato di cui all'art. 474 c.p. e l'omissione di tale avviso alla persona offesa che abbia espresso la volontà di essere informata da luogo a una violazione del contraddittorio che comporta la nullità del decreto di archiviazione (C. cost. n. 353 del 1991). Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso, affinché provveda alla prescritta notificazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005