Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 1
Tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione intercorre rapporto di specialità, dal momento che la fattispecie criminosa di cui all'art 474 cod.pen., avendo natura plurioffensiva, è posta a tutela, oltre che della fede pubblica, anche del patrimonio.La norma incriminatrice, infatti, mira anche ad assicurare la protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Pertanto, le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti costituiscono antefatto non punibile, in quanto presupposto necessario della detenzione per la vendita, condotta questa ultima che il legislatore ha ritenuto sufficiente incriminare, per assicurare la tutela penalistica dei consumatori e, ad un tempo, dei titolari dei diritti patrimoniali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1999, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 18.11.99
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Carlo Cognetti " N.5525
Dott. Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
Dott. Mario Rotella " N. 20636/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze;
avverso l'ordinanza emessa dalla Pretura circondariale di Grosseto il 12-2-1999 nei confronti di NA TE nato a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con sentenza del 12-2-1999 il Pretore di Grosseto applicava a IA TE a sua richiesta per il reato di cui all'articolo 474 c.p., in esso assorbito quello di cui all'articolo 648 c.p. la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione e lire 14.000 di multa. Proponeva ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, sostenendo che il Pretore aveva erroneamente ritenuto "speciale" la norma di cui all'articolo 474 c.p., rispetto a quella di cui all'articolo 648 c.p., ed in applicazione della regola di cui all'articolo 15 c.p., aveva considerato quest'ultimo reato assorbito nel primo.
La censura è infondata.
Infatti, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza, il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) non può concorrere con delitto di ricettazione (articolo 648 c.p.), poiché fra i due reati intercorre un rapporto di specialità, dovendosi riconoscere che anche il primo, stante la sua natura plurioffensiva, è posto a. tutela del patrimonio, oltre che della fede pubblica, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti, pertanto, costituiscono un antefatto non punibile, presupposto necessario della "detenzione per la vendita", che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la tutela dei consumatori e dei titolari dei diritti. (v. Cass. sez. 5^ 3-3- 1998 n. 0 1315). Deve pertanto ritenersi che il Pretore applicando la regola prevista dall'articolo 15 c.p., ha fatto buon governo della legge penale.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, avverso l'impugnata sentenza. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000