Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5237
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Sentenza 15 gennaio 2004

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Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, bensì rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5237
    Data del deposito : 15 gennaio 2004

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