Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, bensì rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 74
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 038738/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
in proc. pen. a carico di:
YE CK;
avverso la sentenza del G.I.P. Tribunale Roma depositata il 10 luglio 2001;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
MOTIVI DALLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma ricorrono per Cassazione contro la sentenza di assoluzione di CK YE dal delitto di cui all'art. 474 c.p., in quanto giustificata dalla inidoneità della condotta a trarre in inganno il pubblico.
I ricorsi sono fondati.
L'argomentazione del giudice del merito non vale a giustificare la decisione assolutoria, perché la configurabilità del reato viene esclusa per una valutazione di inidoneità all'inganno che, trattandosi di un reato di falso, doveva essere riferita solo ai connotati del marchio contraffatto e non anche alle modalità dell'immissione in circolazione.
Le norme penali sul falso, infatti, tutelano l'attendibilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo di regola dalla lesione di ulteriori interessi anche patrimoniali. E quindi, anche quando siano punibili condotte di uso o di immissione in circolazione degli oggetti falsificati, come nel caso in esame, ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta, ma solo l'idoneità di un documento o di un marchio, o di una qualsiasi comunicazione, ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti. In particolare, nel caso dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, ma rileva solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore. Ed è evidente che v'è lesione dell'interesse all'attendibilità dei marchi di produzione, anche quando chi indossi un oggetto falsamente contrassegnato abbia acquistato il prodotto nella consapevolezza della falsità.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004