Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (nè in relazione a esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede apprestata dalla norma non si rivolge al solo compratore occasionale ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi, e anche alle imprese medesime che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40835 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1309
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 044512/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) CH AU, N. IL 01/08/1980;
avverso SENTENZA del 30/06/2001 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 30.6.2001, il Gip del Tribunale di Roma, richiesto dal pubblico ministero della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di AN Saul in ordine al reato di cui all'art. 474 cod.pen. (detenzione per la vendita di borse, portafogli, portachiavi e cinture con marchi, di note case produttrici tutti contraffatti), ha assolto l'imputato con formula perché il fatto non costituisce reato, giudicando le modalità di vendita della merce (vendita ambulante da parte di un extracomunitario, prezzo manifestamente inferiore a quello originale) assolutamente inidonee a trarre in inganno il compratore circa la genuinità del marchio e, dunque, a fuorviare la libera autodeterminazione del potenziale acquirente. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma denunciando violazione di legge per erronea disapplicazione dell'art. 474 cod.pen.; detta norma, infatti, tutelerebbe non la libera determinazione dell'acquirente, bensì la pubblica fede intesa quale affidamento dei consumatori nella genuinità del segno distintivo 'del prodotto messo in circolazione.
Il ricorso e' fondato.
Ed invero, è insegnamento del giudice di legittimità di gran lunga prevalente - rispetto ad una isolata pronuncia di segno opposto (Sez. 5^, 17.6.1999 n. 2119, Diaw) - che il reato di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione;
di tal che è indifferente al giudizio di perfezione del reato de quo (reato di pericolo l'eventuale grossolanità della contraffazione ovvero della immediata della stessa, in ragione delle modalità della messa in vendita, da parte dell'acquirente del prodotto falsamente contrassegnato e, conseguentemente, è estraneo il tema del reato impossibile, perché il reato in esame si perfeziona indipendentemente da tali circostanze, di per ciò stesso che la tutela della buona fede, apprezzata dall'art. 474 cod.pen. non è rivolta neppure in favore di chi contrae con l'autore del reato, bensì nei confronti della generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti effettivamente provenienti dalle imprese titolari dei marchi e, mediamente, nei confronti di queste ultime che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio come segno di particolare qualità ed originalità della propria produzione (Sez. 2^, 5.3.2004 n. 12926, Serigne;
Sez. 2^, 2.10.2001 n. 39863, Fall;
Sez. 2^, 11.10.2000 n. 13031, Ndong;
Sez. 5^, 15.1.1999 n. 3028, Derretti). La norma incriminatrice, attinente a reato plurioffensivo, mira, infatti ed in realtà, a evitare non solo l'inganno dei consumatori ma anche la usurpazione del segno distintivo, evento cui è indifferente, pertanto, l'effetto ingannatorio circa la genuinità della merce nei confronti del singolo acquirente.
L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma (ufficio del Gip) per nuovo esame - evidentemente incentrato sull'accertamento della effettiva contraffazione dei marchi - della richiesta di decreto penale di condanna.
P.Q.M.
La Corte:
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame sulla richiesta di decreto penale di condanna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004