Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 288 d.P.R. n. 43 del 1973 (contrabbando nei depositi doganali), la detenzione di merce non comunitaria all'interno di un magazzino doganale quando si accerti un'eccedenza di merce non risultante dal registro della documentazione doganale contabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2007, n. 21628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21628 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/04/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 390
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 004437/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
US SC, N. IL 04/11/1966;
avverso ORDINANZA del 20/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di SIENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FU AN indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 288 in relazione alla detenzione di kg 483.674 di olio extravergine di oliva nei depositi doganali, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Siena con la quale era stata respinta la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo dell'olio disposto dal GIP del medesimo presso la ditta Azienda Olearia Valpesana s.p.a. di Monteriggioni. Si duole il ricorrente:
1) violazione della legge processuale art. 324 c.p.p., comma 7, art.309 c.p.p., comma 9, art. 125 c.p.p., comma 3; nullità
dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Eccepisce al riguardo che il tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in sede di riesame dalla quale si evinceva che nel magazzino doganale all'interno dell'azienda olearia non vi era eccedenza di olio rispetto a quello risultante dal registro della documentazione doganale contabile, ma che al contrario l'olio sequestrato era detenuto legittimamente risultando importato in regime di TPA (traffico di perfezionamento attivo) - con regolare autorizzazione - e successivamente semplicemente spostato, anche se senza autorizzazione (fatto questo costituente illecito amministrativo) all'interno dei serbatoi dell'azienda per le operazioni di perfezionamento (lavorazione e trasformazione);
2) violazione della legge sostanziale D.P.R. n. 43 del 1973, art.288. Rileva sul punto il ricorrente che, dovendosi escludere dalla documentazione prodotta in sede di riesame l'immissione di olio nuovo, quello ipoteticamente sostituito, non poteva che avere origine comunitaria il che escludeva in radice la possibilità di configurare il reato contestato.
Per l'udienza risulta prodotta memoria in cui il ricorrente, per il tramite dei difensori, ribadisce le motivazioni addotte nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Per quanto concerne il primo motivo è certamente vero che è previsto e disciplinato dall'art. 114 all'art. 129 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee n. 2913/92) e art. 549 e ss. delle Disposizioni di applicazione del codice comunitario (Reg. Cee n.2454/93) il vincolo al regime di Perfezionamento Attivo.
Esso, come noto, da la possibilità all'operatore interessato di sottoporre, all'interno della Comunità, le merci non comunitarie a qualsiasi trattamento per la riparazione, la messa a punto e la trasformazione, senza essere obbligato al pagamento dei diritti doganali (dazi ed IVA) e senza che alla merce in oggetto vengano applicate misure di politica commerciale.
I prodotti trasformati o riparati vengono definiti "prodotti compensatori" e qualora non vengano riesportati come stabilito dal regime, dopo aver subito le lavorazioni previste, sono dovuti i diritti doganali che erano restati in sospeso all'ingresso delle merci. In aggiunta è stabilito un interesse compensativo sul dazio liquidato che va a coprire il danno subito dall'Agenzia delle Dogane per il tardato pagamento. L'ammontare di quest'ultimo verrà stabilito su base semestrale con regolamento comunitario. Si tratta di un sistema che si contrappone a quello "del rimborso", che prevede diversamente il pagamento del dazio al momento del vincolo al regime e successivamente il rimborso dello stesso all'atto della riesportazione dei prodotti trasformati o riparati. Ciò posto occorre tuttavia rilevare che il tribunale non contesta in realtà la possibilità che la ditta abbia potuto importato olio in regime di TPA.
La motivazione del provvedimento impugnato pone piuttosto in luce che rispetto al quantitativo di olio rinvenuto all'atto dell'accertamento vi sarebbe stata comunque una eccedenza non registrata. Il ricorrente, facendo riferimento alla documentazione prodotta in sede di riesame, nega tale assunto sostenendo che i funzionari della dogana avevano verificato la corretta annotazione nei registri di tutte le operazioni di carico dell'olio di provenienza extracomunitaria;
che il regime di TPA era stato regolarmente autorizzato;
che ai sensi dell'art. 531 del Regolamento CE 2454/93 le merci non comunitarie possono essere sottoposte ad operazioni intese a migliorare la qualità commerciale del prodotto ed, infine, che l'olio immesso nei serbatoi dell'azienda olearia, costituenti deposito doganale, era destinato al filtraggio presso altri serbatoi dell'azienda stessa.
Che, tuttavia, la documentazione citata in uno con le altre risultanze delle indagini difensive non abbia - quantomeno allo stato delle indagini - carattere assolutamente dirimente è lo stesso ricorrente indirettamente a confermarlo.
Nel motivo di ricorso egli è costretto ad ammettere, infatti, che lo spostamento interno dell'olio nell'azienda non era comunque autorizzato e che era stata riscontrata una difformità di risultato della composizione dei campioni prelevati nel corso della verifica. Si può anche aggiungere che, in realtà, proprio dalla documentazione allegata al ricorso sì evince che, nonostante le assicurazioni del ricorrente, il controllo è stato in effetti disposto per iniziativa della stessa Agenzia delle Dogane. Non sembra arbitrario sostenere, pertanto, che la questione necessiti di ulteriori accertamenti d'indagine e che, allo stato, sia configurabile il fumus del reato ipotizzato (art. 288 DPR 43/73). Vanno, infatti, in questa sede ribaditi i limiti del sindacato del riesame in materia di sequestro e, cioè, che così come affermato più volte da questa Corte, nei procedimenti di riesame dei provvedimenti di sequestro la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine ai reato oggetto di indagine, ma deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall'accusa e risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive (Sez. 3, n. 23214 del 10/02/2004 Rv. 228807). Nè per le ragioni esposte si può ritenere omesso l'esame degli elementi addotti dalla difesa rispetto ai quali si è in realtà registrata semplicemente una divergenza di valutazione insindacabile sub specie di violazione di legge.
Le ragioni esposte escludono altresì l'accoglibilità del secondo motivo di ricorso presupponendo anch'esso una diversa ricostruzione fattuale inammissibile, si ribadisce, in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007