Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19386 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
STEFANO APRILE GIORGIO POSCIA ANGELO VALERIO LANNA PAOLO VALIANTE FULVIO FILOCAMO
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19386/2025 Roma, li, 23/06/2025
Sent. n. sez. 1713/2025 CC 15/05/2025 R.G.N. 10743/2025
CA 1 Serial: 692c0d1eab110e13-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383606b1b1d46e
Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: PR QUALIFIED Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3556ee24bd0a8a70
sul ricorso proposto da:
NT CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari -in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di LE AM, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, relativamente ai reati giudicati con due sentenze, ossia: a) sentenza emessa secondo le forme del rito abbreviato dal Tribunale di Bari in composizione monocratica il 13/04/2011, passata in giudicato il 10/02/2012, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (fatto commesso in Palo del Colle il 11/04/2011); b) sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari in composizione monocratica il 22/07/2011, di applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (fatto commesso in Palo del Colle il 20/07/2011).
2. Ricorre per cassazione LE AM, a mezzo dell'avv. Angela Noviello, deducendo violazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per difetto di motivazione a sostegno del diniego della richiesta. Nell'istanza era stato evidenziato trattarsi di fatti di piccolo spaccio, aventi ad oggetto la medesima tipologia di sostanza stupefacente e commessi in condizione di contestualità spaziale e temporale. Erra il giudice dell'esecuzione, laddove si sofferma sull'assenza di documentazione relativa allo stato di tossicodipendenza, trattandosi di una condizione mai invocata dalla difesa, che si era limitata a rappresentare come i reati fossero stati posti in essere in costanza di uso di sostanza stupefacente. Non è chiaro quale sia il rilievo attribuito alla componente soggettiva dei fatti, ossia alla circostanza che essi siano stati commessi una volta autonomamente e una volta in concorso con altri correi. La tendenza a delinquere, che il giudice dell'esecuzione desume dalla visione del casellario giudiziale, è infine inesistente, trattandosi di soggetto che, ad oggi, non risulta
aver posto in essere ulteriori condotte delittuose.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
3. Ciò premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato, circa l'impossibilità di ritenere i reati per i quali è intervenuta condanna a carico del ricorrente uniti da un medesimo disegno criminoso: le condotte, invero, non risultano accomunate da una comune componente soggettiva, elemento questo che sottolinea il carattere differenziato dei contegni posti in essere. Trattasi di fatti di spaccio posti in essere - secondo il convincimento espresso dal Giudice dell'esecuzione - in concorso con soggetti diversi e in favore di differenti cessionari. Inoltre, l'ordinanza evidenzia trattarsi di episodi che sono, tra loro, anche cronologicamente distanziati in maniera netta.
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Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 692c0d1eab110e13- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383606b1b1d46e Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 3556ee24bd0a8a70
E quindi, l'avversata decisione, seppur con motivazione sintetica, sottolinea come ad onta dell'omogeneità dei titoli di reato - prevalgano gli elementi ostativi al riconoscimento della preventiva ideazione di carattere unitario (come detto, le diverse modalità che connotano le condotte, i diversi cessionari e la distanza temporale tra i fatti).
3.1. Per aggredire l'assunto della insussistenza di indici evocativi, da cui desumere la sussistenza di una connessione teleologica tra le condotte accertate, la difesa evidenzia non aver mai sostenuto - nella relativa istanza - trattarsi di soggetto tossicodipendente (dunque non esser stata mai rappresentata una correlazione di tipo finalistico, fra tale condizione e la commissione dei fatti giudicati), essendosi esclusivamente evidenziato come le condotte ascritte fossero state poste in essere, dal ricorrente, in costanza dell'uso di sostanze stupefacenti.
3.1.1. La base logico-giuridica da cui muove l'ordinanza, però, non viene decisivamente contrastata dal preteso errore denunciato dal ricorrente. Giova infatti osservare come - laddove venga dedotta l'invalidità, o anche il travisamento di un atto di rilevanza probatoria - non basti invocare l'espunzione delle relative risultanze, dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che l'elemento probatorio illegittimamente assunto o- come si sostiene essere accaduto nel caso di specie - erroneamente percepito, non infirmi in maniera irreversibile la saldezza logica dell'impianto giustificativo, posto a sostegno del decisum, residuando comunque argomentazioni di inconfutabile spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un determinato elemento, dunque, non determina ipso facto l'automatica caducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre quest'ultima alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il raggiungimento del medesimo esito. Spetta allora al ricorrente argomentare adeguatamente, circa l'incidenza dell'errore percettivo sulla solidità dell'impianto decisorio [si veda Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085, a mente della quale: «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato>>; negli stessi termini, si veda Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117].
3.1.2. Nel caso in disamina, la doglianza inerente all'errata considerazione della deduzione circa la condizione di tossicodipendenza e, correlativamente, alla esclusione dell'incidenza della stessa, è sostanzialmente restata fine a sé stessa, assumendo così - del tutto impropriamente - un tenore autoreferenziale ed immediatamente decisivo.
3.2. Non vi è chi non rilevi, infine, come il ricorrente - in occasione della commissione di ambedue i fatti per i quali è stato giudicato - sia stato arrestato in flagranza e scarcerato subito dopo (il condannato, infatti, risulta esser stato tratto in arresto, per il primo fatto, il giorno 11/04/2021 ed esser stato scarcerato dopo due giorni;
risulta poi - in relazione al secondo episodio esser stato nuovamente arrestato in flagranza di reato il giorno 20/07/2011 e rimesso in libertà, anche in tal caso, allorquando erano trascorsi due giorni dall'arresto). Deve essere valutata, pertanto, anche l'incidenza dei pur minimali periodi di detenzione, quali 3
Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 692c0d1eab110e13- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383606b1b1d46e Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 3556ee24bd0a8a70
fattori imprevedibili e non preventivabili, atti a interrompere l'identità dell'originario disegno criminoso del reato continuato. La regola ermeneutica da lungo tempo elaborata e ormai consolidata - nella giurisprudenza di legittimità - è nel senso che la preventiva ideazione unitaria, tipica dell'istituto della continuazione, presenti una connotazione eminentemente intellettiva, per cui la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale - subita dal condannato nell'intervallo temporale tra i reati separatamente giudicati, non è automaticamente idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso (si vedano Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842-01; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 01; Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 23661001; Sez. 5, n. 2851 del 12/02/1999, Ciancio, Rv. 212605-01). Nel caso di specie, dunque, l'arresto in flagranza del soggetto, verificatosi all'indomani della commissione di uno dei reati che asseritamente dovrebbero integrare la filiera ideale dei vari episodi, non è di per sé idoneo ad escludere la auspicata sussistenza del vincolo della continuazione, con i reati successivamente commessi e, consequenzialmente, non è automaticamente ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen. Per contro, compete al giudice di merito la verifica in ordine al fatto che, in concreto, l'arresto subito dal soggetto attivo possa aver rappresentato un momento di frattura, nella originaria unicità del disegno criminoso e, quindi, possa costituire ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione. Tale profilo risulta del tutto trascurato dalla difesa, la quale non è stata in grado di fornire difformi lumi, in ordine alla ritenuta natura estemporanea delle diverse determinazioni a delinquere che hanno mosso l'agente.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTÉ PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore ANGELO VALERIO LANNA
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Il Presidente STEFANO APRILE
Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 692c0d1eab110e13-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 3556ee24bd0a8a70