Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen.: è al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49868 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1890
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 30529/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/03/2013 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Cannata Salvatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la pronuncia di primo grado con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato IO SA in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, (capo D-bis), e art. 385 cod. pen. (capo D-ter) - riuniti tali delitti per continuazione tra loro e con il reato di cui all'art. 73 D.P.R. cit., oggetto della sentenza irrevocabile pronunciata nei riguardi del IO dalla medesima Corte di appello il 14/06/2007 - riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ritenendo la sussistenza della continuazione tra i predetti reati e quelli di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. cit., oggetto di altra sentenza irrevocabile di condanna del IO emessa dalla stessa Corte di appello il 30/03/2009, rideterminando così la pena finale complessiva, e confermava nel resto quella pronuncia di primo grado. Rilevava la Corte come, preso atto della rinuncia dell'imputato al motivo attinente alla responsabilità per il reato sub capo D-bis), la doglianza formulata con l'appello in ordine all'estensione del riconoscimento della continuazione anche con altri reati oggetto di precedenti sentenze di condanna passate in giudicato, potesse essere accolta con riferimento alla connessione tra i reati già riconosciuti in continuazione dal Giudice di prime cure e quelli oggetto della citata sentenza del 30/03/2009, ma non anche con riferimento al reato di cui all'art. 73 D.P.R. cit., oggetto di altra sentenza di condanna irrevocabile, adottata sempre dalla Corte di appello di Catania il 21/02/2007, in quanto la commissione di tale delitto, peraltro maturata in un diverso contesto associativo mafioso nel quale il prevenuto aveva consumato anche illeciti di altra natura, risultava circoscritta al mese di luglio del 2003 ed era cronologicamente lontana dalla commissione degli altri delitti avvenuta in epoca di gran lunga successiva, comunque dopo che, il 22/10/2003, il IO era stato tratto in arresto ed aveva interrotto la sua vorticosa attività di spacciatore, condizionata dal suo stato di tossicodipendenza, iniziata nel 2004 e proseguita senza sosta, anche nei periodi in cui era stato detenuto agli arresti domiciliari, fino al marzo del 2006.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il IO, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Salvatore Cannata, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la Corte di appello negato all'imputato il riconoscimento della continuazione anche con il reato per il quale era stato già condannato con la menzionata sentenza irrevocabile del 21/02/2007, sulla base di un erronea collocazione cronologica degli altri delitti, per alcuni dei quali era stata già ammessa la collocazione ad epoca precedente alla data del 22/10/2003 di arresto del IO.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato lo stato di tossicodipendenza del IO ai fini del riconoscimento della esistenza di un vincolo della continuazione tra i reati oggetto di questo processo e quelli per i quali il prevenuto era stato condannato con sentenze irrevocabili del 14/06/2007 e del 30/03/2009, e poi ingiustificatamente negata rilevanza a quello stesso stato in relazione al reato oggetto dell'altra sentenza irrevocabile di condanna del 21/02/2007, benché fosse stata accertata una riferibilità cronologica di più di quelle condotte delittuose ad un medesimo arco temporale.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., per avere la corte distrettuale determinato in misura sproporzionata le pene per i reati satellite, senza tenere conto delle pure riconosciute attenuanti generiche e del computo della pena che, in situazioni analoghe, era stato operato per altri coimputati del IO.
3. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sè idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, ne', di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen.: è al giudice di merito che compete verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (in questo senso Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci e altri, Rv. 236611; conf., in seguito, Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119). Di tale regula iuris la Corte di appello ha fatto corretta applicazione nel momento in cui ha riconosciuto la sussistenza di un vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento n. 12622/05 RG (consistente nel concorso, in Catania tra il dicembre 2005 ed il marzo 2006, nell'importazione, detenzione e rivendita di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, attività, per giunta, commessa allontanandosi dall'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari), il reato oggetto della sentenza irrevocabile di condanna del 14/06/2007 emessa nel procedimento n. 2860/06 RG (concretizzatosi nella commissione di analogo reato, in Catania, il 10/03/2006, giorno nel quale il IO era stato tratto in arresto perché trovato nella disponibilità di kg. 1,165 di cocaina), ed i reati oggetto della sentenza irrevocabile di condanna del 30/03/2009 emessa nel procedimento n. 2614/03 RG (consistenti nella partecipazione, con il ruolo di promotore, organizzatore e dirigente, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e distribuzioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, commesso in Catania ed altri luoghi limitrofi fino all'aprile del 2005): in particolare ritenendo che quegli illeciti potevano reputarsi consumati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo le emergenze acquisite dimostrato come il IO, originariamente a causa del suo stato di tossicodipendenza, fosse entrato in un rilevante giro di compra-vendita di stupefacenti, che il prevenuto si era procurato ed aveva provveduto poi a spacciare servendosi anche di alcuni fedelissimi compagni (tra cui LÀ TR, coimputato in più procedimenti); e come tale attività fosse, iniziata dal 2004, fosse proseguita, anche durante i periodi di detenzione, fino al 10/03/2006, data in cui il IO - come si è anticipato - era stato tratto in arresto (v. pagg.
5-6 sent. impugn.). Di quello stesso principio di diritto non appare, invece, che la Corte territoriale abbia fatto buon governo nel momento in cui ha negato l'esistenza di un'analoga forma di connessione qualificata tra tutti i delitti innanzi elencati e quello per il quale il IO era stato condannato con altra sentenza irrevocabile, sempre della Corte di appello di Catania, del 21/02/2007, emessa nel procedimento n. 6997/03 RG, nel quale al prevenuto era stato addebitato di avere, in Catania, fino al luglio del 2003, illecitamente acquistato, detenuto, trasportato e ceduto a terzi stupefacente del tipo cocaina (v. pag. 5 sent. impugn.)- A tale conclusione i Giudici di secondo grado sono pervenuti asserendo che, da un lato, tra la commissione del reato appena richiamato, commesso nel luglio del 2003, e gli altri delitti, consumati nel corso 2004, 2005 e fino al marzo del 2006, vi fosse stato un'eccessiva distanza temporale e che, dall'altro, il 22/10/2003 fosse intervenuto il più volte citato arresto aveva determinato la interruzione della sua prima attività di spacciatore di cocaina. Con ciò entrando, però, in insanabile contraddizione logica con quanto accertato dai Giudici del procedimento n. 2614/03 RG, nel quale, a fronte di una contestazione di adesione del IO a quel gruppo criminale operante fino al 2005, senza indicazione del dies a quo, gli elementi di prova acquisiti avevano già comprovato come l'odierno ricorrente fosse già pienamente attivo, all'interno di quel sodalizio criminale, fin dal maggio del 2003 (v. pagg. 142-145 sent. 1 grado;
pag. 39 sent. 2^ grado), dunque in epoca precedente alla data di commissione, nel luglio dello stesso anno, del reato giudicato con la sentenza del 21/02/2007: dunque, con un implicito riconoscimento della operatività dell'associazione per delinquere sopra richiamata non dal 2004, ma dal maggio del 2003, periodo con riferimento al quale si sarebbe dovuta verificare anche la rilevanza dell' "originaria causa delle tossicodipendenza" che aveva condizionato le iniziative delittuose del Prevenuto. La sentenza gravata deve essere, dunque, annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. tra i reati già riconosciuti in continuazione e quello oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania del 21/02/2007, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che, nel nuovo giudizio sul punto, si uniformerà ai criteri di giudizio fin qui delineati.
4. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse del IO.
Il ricorrente ha preteso che in questa sede sì proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della quantificazione delle pene, in relazione ai reati satellite, da porre in continuazione con quella già fissata da altro giudice in relazione a reati considerati, nell'ambito della disciplina dell'art. 81 c.p., comma 2, più gravi:
esercizio che, come in tutti i casi di valutazioni dosimetriche delle sanzioni penali da irrogare all'imputato, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito, partendo dalla pena di anni sette e mesi otto di reclusione determinata da altro giudice con riferimento ai reati considerati più gravi, ha ritenuto - alla luce di una sintetica ma sufficiente valutazione complessiva della obiettiva gravità dei fatti e della personalità dell'imputato (v. pagg.
5-6 sent. impugn.) - di fissare in anni tre mesi due di reclusione l'aumento per la continuazione con i reati oggetto del presente procedimento, in ragione della duplicità delle imputazioni, e in anni due mesi dieci di reclusione la pena per la continuazione con l'altro reato già giudicato in precedenza con altra pronuncia irrevocabile. Contesto decisionale nel quale non può essere reputato espressione di alcuna violazione di legge il diverso trattamento sanzionatorio riservato, in un diverso processo, ad altri coimputati (peraltro chiamati a rispondere di un delitto differente da quello addebitato all'odierno ricorrente) sulla base di valutazioni che il ricorrente non ha dimostrato non fossero necessariamente personali, dunque a lui estensibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013