Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reato continuato, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.
Commentario • 1
- 1. Art. 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 32475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32475 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2268
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 42937/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SA, nato a [...] il 1701/1992;
avverso l'ordinanza in data 26 settembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino n. 992/2011 R.G.;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Spinaci Sante, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 26 settembre 2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, giudice dell'esecuzione, previa revoca per sopravvenuta abrogazione del reato delle condanne per la violazione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1993, art. 6, con successive modifiche, ed eliminazione della relativa pena, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da TA SA con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze;
sentenza 13/02/2009 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, irrevocabile il 31/03/2009, di applicazione della pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso in Torino il 26/07/2008; sentenza 5/6/2009 dello stesso Giudice, irrevocabile il 16/02/2010, di condanna alla pena di anni 1, mesi 2 e giorni 10 di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 495 c.p., commessi in Torino il 4 agosto
2008.
A sostegno della decisione il giudice ha addotto che l'arresto subito dal TA a seguito del primo fatto di illecita detenzione di droga, commesso il 26 luglio 2008, non consentiva di affermare che l'analogo reato compiuto nove giorni dopo, il 4 agosto 2008, fosse avvinto al precedente da un unico disegno criminoso, poiché l'avvenuto arresto, seguito dalla liberazione per ritenuta carenza di esigenze cautelari, non consentiva di presumere la sussistenza del requisito della preventiva, unica, ideazione dei reati, trattandosi di evento idoneo ad interrompere tale disegno e postulante un nuovo atteggiamento antidoveroso, sicché la condotta dell'istante doveva ritenersi espressione di una generica scelta di vita.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TA tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p., essendo la reiezione della domanda fondata esclusivamente sull'arresto e la conseguente breve detenzione subita dal ricorrente tra i due fatti, mentre, nel caso di specie, sussistono tutti gli altri indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso: omogeneità dei reati, analoghe modalità esecutive, stretta contiguità temporale e spaziale dei due episodi criminosi.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, espressamente richiamata dal ricorrente, escluderebbe, inoltre, che la detenzione subita dall'agente importi necessariamente l'interruzione del disegno criminoso ovvero osti al suo riconoscimento tra fatti commessi prima e dopo l'arresto.
3. Il pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché il TA non avrebbe allegato, come suo onere, elementi specifici e concreti a sostegno della domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, in sede esecutiva, non essendo al riguardo sufficiente la mera indicazione delle sentenze di condanna e il solo riferimento ai pretesi indici sintomatici di unitarietà del disegno criminoso, indicativi piuttosto di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti.
Il Giudice avrebbe, pertanto, in coerenza con il dato normativo, sottolineato l'efficacia preclusiva dell'intervenuto arresto intermedio del ricorrente, quale elemento di determinante significato interruttivo dell'ipotizzata ideazione originaria, in assenza di specifici e concreti elementi di segno contrario e nel contesto delle circostanze concrete, tali da rappresentare le condotte come espressione di estemporanee ed occasionali deliberazioni antidoverose, ricollegabili a generica scelta di vita ispirata alla realizzazione di illeciti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato perché, in contrasto con le puntuali argomentazioni del pubblico ministero presso questa Corte, l'ordinanza impugnata fonda il rigetto della domanda di applicazione della disciplina del reato continuato esclusivamente sulla pretesa oggettiva incompatibilità tra il breve arresto subito dall'istante tra la commissione del primo e del secondo reato, separatamente giudicati, e la dedotta identità del disegno criminoso unificante i due fatti omologhi (entrambi consistenti in violazioni della legge sugli stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e temporalmente e spazialmente contigui (commessi a distanza di nove giorni l'uno dall'altro e nello stesso circondario di Torino). Deve, invece, affermarsi che la detenzione in carcere ovvero altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sè idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso, per la valutazione della quale il giudice non può e non deve prescindere dall'esame delle sentenze o decreti irrevocabili, da acquisire anche d'ufficio, ex art. 186 disp. att. c.p.p., se non allegati alla richiesta prevista dall'art. 671 c.p.p., comma 1, e di tale esame deve dare conto nella motivazione a sostegno dell'accoglimento o del diniego della continuazione, specificando in relazione alle concrete modalità dei fatti, come ricostruiti nelle decisioni ad essi pertinenti, la sussistenza o meno di elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso.
In particolare, come i parametri elaborati dalla giurisprudenza (distanza cronologica, modalità esecutive, sistematicità e abitudini programmate di vita, tipologia dei reati, omogeneità delle violazioni, causate, condizioni di tempo e di luogo: c.f.r., tra le molte, la recente Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Cardinale, Rv. 254809) sono di per sè neutri, nel senso che assumono rilevanza sintomatica di unitaria rappresentazione e deliberazione criminosa nel necessario e non eludibile confronto di tutti o alcuni di essi con la specificità dei singoli fatti di cui si chiede l'unificazione, come accertati nelle sentenze che li riguardano;
allo stesso modo la sola detenzione in carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l'unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l'esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema (sulla possibilità, in particolare, che l'identità del disegno criminoso unificatore persista anche dopo condanne, irrevocabili o non, e dopo lo stato di detenzione: v. Sez. 1, n. 396 del 24/01/1994, dep. 11/03/1994, Buonconsiglio, Rv. 196678).
Ne discende che una motivazione di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che attribuisca, come nella fattispecie, valenza ostativa alla detenzione intermedia dell'istante tra un fatto e l'altro, senza calarla net(e concrete dinamiche criminali, costituenti oggetto di ricognizione storica nelle pertinenti sentenze di condanna, è una motivazione monca e inidonea a rendere ragione della soluzione adottata.
2. Segue, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvederà al riesame della sussistenza o meno del vincolo della continuazione secondo il criterio indicato in questa sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013