Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12569
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione di cui alla lettera c dell'art. 2 legge n. 1204 del 1971, che consente il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato nella duplice forma in cui può essere stipulato, ma non riguarda la fattispecie del contratto a tempo indeterminato. (Nella specie la sentenza, cassata dalla S.C aveva ritenuto rilevante la circostanza dell'utilizzazione delle prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività relativa ad uno specifico appalto di un servizio di pulizie, nel quale alla società datrice di lavoro era subentrata altra società che aveva assunto tutti i dipendenti eccetto la ricorrente, assente per maternità; senza tenere conto che si verteva in ipotesi di lavoro a tempo indeterminato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12569
    Data del deposito : 27 agosto 2003

    Testo completo