Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
La disposizione di cui alla lettera c dell'art. 2 legge n. 1204 del 1971, che consente il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato nella duplice forma in cui può essere stipulato, ma non riguarda la fattispecie del contratto a tempo indeterminato. (Nella specie la sentenza, cassata dalla S.C aveva ritenuto rilevante la circostanza dell'utilizzazione delle prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività relativa ad uno specifico appalto di un servizio di pulizie, nel quale alla società datrice di lavoro era subentrata altra società che aveva assunto tutti i dipendenti eccetto la ricorrente, assente per maternità; senza tenere conto che si verteva in ipotesi di lavoro a tempo indeterminato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12569 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO ES, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SALLUSTRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALGEST SPA, FLORIDA 2000 SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 25045/01 proposto da:
LA FLORIDA 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.zza Gentile da Fabriano 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO PIACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
NO ES, ITALGEST SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 25331/01 proposto da:
ITALGEST SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO CASCONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
FLORIDA 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.zza Gentile da Fabriano 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO PIACCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NO ES;
- intimata -
avverso la sentenza n. 408/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/09/00 - R.G.N. 1295/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato BARBAGALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il ricorso NO accoglimento del terzo motivo;
per il ricorso incidentale FLORIDA rigetto;
ricorso incidentale ITALGEST rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli RN GE esponeva di aver lavorato dal 1993 alle dipendenze della S.r.l. FL 2000 aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizie presso l'azienda Wass di Pozzuoli;
dal 1 gennaio 1996 tutti i dipendenti addetti a questo servizio erano passati alle dipendenze dalla S.p.a. GE, subentrata nell'appalto, ad eccezione della ricorrente che era in aspettativa per maternità, e che la GE con accordo sindacale del 30 gennaio 1996 si era impegnata ad assumere al termine dell'assenza, rifiutandosi poi di adempiere a tale obbligo. L'attrice chiedeva in via principale l'accertamento nei confronti della GE dell'inadempimento contrattuale di questa società e una pronuncia costitutiva del rapporto ex art. 2932 cod. civ., con il pagamento delle retribuzioni maturate, o il risarcimento dei danni. In via subordinata, chiedeva nei confronti della soc. FL 2000 l'accertamento della nullità del licenziamento da questa intimato con il pagamento delle retribuzioni dovute, o la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno.
Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva della FL 2000 e, in parziale accoglimento della domanda principale dell'attrice, condannava la società GE al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni per il periodo dal novembre 1997 al marzo 1998. Con la sentenza oggi denunciata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di tale decisione, dichiarava la legittimazione passiva della FL 2000 S.p.a.; rigettava l'appello principale della GE e gli appelli incidentali delle società GE e FL 2000, sulla base dei seguenti rilievi.
1) La soc. FL 2000 era passivamente legittimata nel giudizio, in quanto nei confronti di questa la sig. GE aveva formulato la domanda subordinata di impugnazione del licenziamento. La decisione sul punto assorbiva l'esame della questione analoga sollevata con l'appello incidentale della GE relativamente a tale legittimazione.
2) Le domande della GE si fondavano sul presupposto di un obbligo giuridico della GE di assumere la lavoratrice all'esito dei periodi di maternità protrattisi dalla fine del '95 al 30 settembre 1997 (il 25 agosto 1996 era scaduto il periodo di astensione facoltativa per una prima maternita'; successivamente, il 1 novembre 1996 era iniziato il periodo di astensione obbligatoria per una seconda gravidanza). L'impegno della società derivava solo dall'accordo sindacale del 30 gennaio 1996, riferito al termine del periodo della (prima) maternità della GE;
la lavoratrice, parte dell'accordo in quanto iscritta al sindacato, aveva manifestato la volontà di avvalersi del contenuto dell'intesa con il telegramma inviato il 23 febbraio 1996, ma l'impegno assunto dalla società conteneva un termine di scadenza costituito dalla cessazione del periodo di maternità in atto alla data della stipulazione (compresa la astensione facoltativa). Risultavano invece ininfluenti i successivi periodi di astensione per malattia e per la seconda maternità, protrattisi fino al 30.9.97.
Una volta cessata l'astensione facoltativa per la prima maternità, era mancata qualsiasi richiesta della GE volta a costituire il rapporto di lavoro con la GE mediante passaggio di cantiere;
la lavoratrice era rimasta alle dipendenze della FL 2000 da cui aveva continuato a ricevere le buste paga, il trattamento di malattia e quello di maternità. A seguito della scadenza del termine contrattualmente previsto l'obbligo di assunzione da parte della GE era venuto meno.
3) La statuizione di rigetto della domanda principale della GE non incideva sulla pronuncia di condanna nei confronti della GE, che non era stata investita da impugnazione, principale o incidentale;
l'appello incidentale della GE si riferiva soltanto alla legittimazione passiva della FL 2000 e alla pretesa nullità del licenziamento da questa intimato. La prima questione era assorbita dall'accoglimento del corrispondente motivo dell'appello principale;
per la seconda, si rilevava un difetto di interesse della GE ad ottenere una pronuncia dichiarativa della continuità giuridica del rapporto tra la GE e la s.r.l. FL 2000, rapporto al quale la società appellante incidentale è estranea.
4) La domanda subordinata nei confronti della soc. FL 2000 non poteva essere accolta, ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 2 lett. c) della legge n. 1204/71, secondo cui il divieto di licenziamento non si applica nel caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta (ultimazione dell'appalto).
5) Doveva essere respinto l'appello incidentale condizionato con cui era stata sostenuta dalla soc. FL 2000 l'improponibilità della domanda di impugnazione del licenziamento, in relazione al termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge 604/66. Avverso questa sentenza la GE propone ricorso per Cassazione con tre motivi. LA S.p.a. GE in liquidazione e la FL 2000 s.r.l. resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidati rispettivamente ad uno e a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.1. Nell'ordine logico, va esaminato anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale della S.r.l. FL 2000, con il quale, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 cod. proc. civ., si ripropone l'eccezione, disattesa dalla
Corte territoriale, di nullità dell'appello principale formulato dalla GE contro la sentenza di primo grado, rilevandosi la genericità dei motivi di gravame.
2.2. L'eccezione appare priva di fondamento, atteso che, come ha osservato la Corte di Appello, l'atto di gravame identifica chiaramente le statuizioni impugnate in ordine all'esclusione della legittimazione passiva della soc. FL 2000 e all'accoglimento solo parziale della domande proposte nei confronti della soc. GE, individuando poi l'oggetto del riesame richiesto in relazione alla ricostruzione di una vicenda da cui si fanno derivare diritti nei confronti di entrambe le società.
3.1. Con il primo motivo del ricorso principale la sig. GE, denunciando violazione e falsa applicazione artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censura l'accertamento compiuto dal Tribunale in ordine agli impegni assunti dalla società GE con il menzionato accordo del gennaio 1996. Si sostiene che detto accordo ha una natura meramente ricognitiva della già avvenuta assunzione da parte della GE dell'obbligazione di assumere tutti i lavoratori della FL 2000 già impegnati nell'appalto Wass;
a tal fine, doveva essere considerata la volontà già manifestata dalle parti al momento dell'effettivo subentro della GE nell'appalto, avvenuto secondo le modalità previste dal C.C.N.L. per le imprese di pulizia. Rilevava così la nota del 28 dicembre 1995 con cui la soc. FL 2000 aveva comunicato all'U.P.L.M.O. e alla GE il proprio consenso al passaggio diretto dei lavoratori di cui all'elenco allegato al documento;
secondo la parte, si trattava di un accordo trilaterale, nel quale si inseriva la manifestazione di volontà della GE che aveva manifestato il proprio consenso implicito alla dichiarazione della FL.
3.2. La censura appare inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza, quando in sede di legittimità vengano denunziati la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione nella interpretazione di manifestazioni di volontà negoziale, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui fonda l'interpretazione accolta, perché il sindacato di legittimità può riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa. Nella specie, queste indicazioni non sono state fornite, perché la ricorrente si limita ad una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, al quale viene contrapposta una diversa ricostruzione;
del resto, non vengono neppure specificate, sotto il profilo del vizio di motivazione, circostanze di fatto rilevanti di cui sia stato trascurato l'esame.
4.1. Per ragioni di ordine logico è ora opportuno esaminare il ricorso incidentale della soc. GE, che investe - con la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione - la condanna della stessa società al risarcimento del danno nei confronti della GE.
La Corte di appello ha affermato che la relativa statuizione del primo giudice non era stata impugnata, perché l'appello incidentale proposto dalla società GE si riferiva solo alla legittimazione passiva della società Soc. FL 2000 ed alla nullità del licenziamento da questa intimata alla GE.
Tale decisione viene censurata, rilevandosi che l'appellante incidentale, nell'impugnare il presupposto logico giuridico da cui unicamente nasceva la suddetta statuizione di condanna, ha inteso impugnare anche il naturale e consequenziale effetto della condanna.
4.2. Il ricorso della società GE merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Con l'atto di appello incidentale (che questa Corte può esaminare direttamente, essendo stato dedotto un vizio in procedendo) la società GE ha chiesto espressamente la riforma della sentenza impugnata "nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.r.l. FL 2000, altra convenuta in giudizio, e stabilito la condanna della comparente in favore della GE" di una somma a titolo risarcitorio. Contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, quindi, il riesame allo stesso richiesto deve ritenersi esteso a tale pronuncia di condanna, anche se le conclusioni dell'appello incidentale fanno riferimento specifico alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Soc. FL 2000. In effetti, la questione di legittimazione risulta prospettata non ai fini della identificazione del soggetto destinatario della domanda formulata in via subordinata dalla sig. GE (rispetto alla quale la sentenza di appello rileva giustamente il difetto di interesse ad agire della stessa GE) ma per escludere, secondo la ricostruzione prospettata dalla difesa di questa società, la fondatezza delle pretese azionate nei suoi confronti. La parte, infatti, ha contestato l'esistenza di propri obblighi nei confronti della lavoratrice, correlati ad un diritto alla assunzione alle dipendenze dell'impresa subentrata nell'appalto, sostenendo anche che soltanto l'altra società convenuta in giudizio può ritenersi titolare passiva di una situazione giuridica fonte di obbligazioni, dal momento che con la stessa è proseguito il rapporto di lavoro.
4.3. Per le stesse considerazioni, si deve escludere che con il proprio appello incidentale avverso la statuizione di condanna del primo giudice la soc. GE abbia proposto una domanda nei confronti della soc. FL 2000; vanno così disattesi i rilievi svolti da quest'ultima società nel proprio controricorso in ordine all'inammissibilità di tale domanda.
4.4. Attiene agli stessi profili il secondo motivo del ricorso incidentale della soc. FL 2000, che va quindi trattato a questo punto per connessione logica. Con esso, mediante la denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., dei vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1375 cod. civ. (oltre che di disposizioni di contratto collettivo del settore) nonché difetto di motivazione, si assume che con il "passaggio di cantiere" l'attrice in primo grado è passata alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto. Erroneamente, dunque, è stata riformata la decisione del primo giudice sul difetto di legittimazione passiva della soc. FL 2000, perché nessun 'profilo di responsabilita' ... può essere individuatò in capo alla medesima società".
Il motivo, che ripropone - in termini opposti a quelli prospettati dall'altra ricorrente incidentale - la stessa questione di legittimazione passiva, delineata in senso alternativo sul piano sostanziale (e cioè come problema di individuazione, tra le due convenute in primo grado, dell'unico titolare di obblighi nei confronti della lavoratrice) risulta assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale GE, perché- in relazione al principio richiamato dalla stessa difesa della parte - non riguarda un presupposto processuale dell'azione ma attiene il al merito della lite, e dunque ad un accertamento di fatto che dovrà essere compiuto dal giudice del rinvio.
5.1. Passando quindi alle questioni relative alle domande proposte nei confronti della Soc. FL 2000, vanno ora esaminate le ulteriori censure formulate nel ricorso principale della sig. GE. Con il secondo motivo di detto ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 12 cod. proc. civ., in relazione alla statuizione con cui la Corte di
Appello, pronunciandosi sulle domande proposte nei confronti della soc. FL 2000, ha affermato la legittimità del recesso intimato da questa società in relazione alla disciplina dei cui all'art. 2 lett. c) della legge 1204/1971. Si rileva che la medesima società,
contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza, non ha mai eccepito la sussistenza degli estremi di questa fattispecie.
5.2. Con il terzo motivo dello stesso ricorso si denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., la falsa ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2 lett. c) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, secondo cui il divieto di licenziamento previsto dal primo comma dello stesso art. 2 non si applica nel caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta. Secondo la difesa della parte, tale norma richiede che dall'atto di assunzione debba risultare la "predestinazione" della lavoratrice a quella tipologia di prestazione la cui cessazione consente poi la legittima risoluzione del rapporto in deroga al divieto;
la GE è stata assunta nel 1993 alle dipendenze della Soc. FL 2000 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del quale non è affatto indicata la specifica prestazione per la quale era stata compiuta l'assunzione.
5.3. Va preliminarmente esaminata l'eccezione della soc. FL 2000 che nel proprio controricorso al ricorso principale ne deduce, in relazione agli stessi motivi, l'inammissibilità, rilevando la "intrinseca contraddittorietà" della domanda proposta nei confronti della medesima società contemporaneamente alla pretesa azionata nei confronti della soc. GE, sul presupposto di un pieno consenso della sig. GE alla risoluzione del suo rapporto con la Soc. FL 2000.
Tale eccezione non ha fondamento giuridico, in relazione al principio (costituente jus receptum) secondo cui rientra nel potere dispositivo della parte la proposizione nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata (come nel caso di specie) di due domande o tesi giuridiche tra loro incompatibili, in quanto fondate su presupposti contrastanti.
5.4. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Come risulta dall'atto introduttivo del giudizio, con la propria domanda subordinata la ricorrente in primo grado ha prospettato, per l'ipotesi in cui la comunicazione effettuata dalla Soc. FL 2000 all'Ufficio del lavoro e alla soc. GE "configurasse un licenziamento", la nullità di tale recesso effettuato prima del compimento dell'anno di età della figlia nata il [...], e comunque l'annullabilità dello stesso licenziamento "perché la perdita del cantiere di lavoro non implica automaticamente l'impossibilità di collocare altrove il dipendente". L'esame della questione della legittimità del recesso in relazione alla tutela apprestata dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, invocata dalla parte, richiedeva quindi la verifica della sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla fattispecie normativa, e la pronuncia sul punto non può evidentemente concretare un vizio di extrapetizione, in relazione alla specifica denuncia di violazione del principio posto dall'art. 12 cod. proc. civ.. 5.5. Merita invece accoglimento il terzo motivo del ricorso principale. La decisione della Corte di Appello non è conforme a diritto, perché l'ipotesi di "ultimazione della prestazione per la quale la dipendente è stata assunta", cui fa riferimento l'art. 2 lett. c) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, non riguarda affatto un'ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in aggiunta a quelle di licenziamento per giusta causa o per cessazione dell'attività dell'azienda), ma attiene a fattispecie di contratto a tempo determinato in cui la durata del rapporto è fissata non con riferimento ad una data stabilita, ma implicitamente con riferimento all'opera o al servizio di durata temporanea. La disposizione della lettera c) dell'art. 2, consentendo il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato nella duplice forma in cui può essere stipulato (Cass. 3 gennaio 1986 n. 24), e non riguarda la fattispecie del contratto a tempo indeterminato alla quale, come è pacifico tra le parti, deve farsi riferimento nel caso in esame. Contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, la circostanza dell'utilizzazione delle prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività relativa ad uno specifico appalto non ha dunque alcuna rilevanza ai fini dell'operatività del divieto di licenziamento stabilito dalla legge.
6.1. Resta da esaminare, sempre con riguardo a tale questione, l'ultimo motivo del ricorso incidentale della soc. FL 2000, con il quale, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604 e difetto di motivazione, si ripropone l'eccezione di improponibilità della domanda, fondata sul rilievo della mancata impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza fissato dalla norma citata.
6.2. La censura appare infondata, alla luce del principio secondo cui il termine fissato dall'art.
6. l. 15 luglio 1966, n. 604 non è applicabile alle ipotesi di licenziamento intimato in violazione dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 trattandosi di ipotesi di nullità diversa da quelle previste e disciplinate dalla legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 (Cass. 14 luglio
1984 n. 4144, 30 maggio 1997 n. 4809).
7. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata in relazione alle censure accolte, e la causa va rinviata ad altro giudice (designato nella Corte di Appello di Potenza), il quale dovrà procedere a nuova indagine in ordine al motivo di appello incidentale della soc. GE non esaminato dal giudice del gravame, e deciderà poi, attenendosi ai principi sopra enunciati (sub 5.5.), sulla questione del licenziamento che si assume intimato dalla Soc. FL 2000 in violazione della legge n. 1204/1971. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale di RN GE e il ricorso incidentale della S.p.a. GE in liquidazione. Rigetta i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale della S.r.l. FL 2000. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003