Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2006, n. 24359
CASS
Sentenza 23 febbraio 2006

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Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. (Nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili perché riferite al processo e non all'ingiusta condanna, le seguenti componenti del danno: le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure avviate in precedenza, avevano trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di un'autovettura di proprietà del ricorrente sequestrata e confiscata; la perdita dei risparmi utilizzati per la cura della figlia e per le spese di costituzione di parte civile della medesima).

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, è risarcibile anche il danno da "perdita di chance", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato. (In motivazione la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale e non ricollegato a un'ipotesi congetturale, ravvisabile nell'occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro o di partecipare con esito positivo a un concorso). Vedi, sez. III civ., 4 marzo 2004 n. 4400.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2006, n. 24359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24359
    Data del deposito : 23 febbraio 2006

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