Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 2
Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. (Nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili perché riferite al processo e non all'ingiusta condanna, le seguenti componenti del danno: le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure avviate in precedenza, avevano trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di un'autovettura di proprietà del ricorrente sequestrata e confiscata; la perdita dei risparmi utilizzati per la cura della figlia e per le spese di costituzione di parte civile della medesima).
In tema di riparazione dell'errore giudiziario, è risarcibile anche il danno da "perdita di chance", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato. (In motivazione la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale e non ricollegato a un'ipotesi congetturale, ravvisabile nell'occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro o di partecipare con esito positivo a un concorso). Vedi, sez. III civ., 4 marzo 2004 n. 4400.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2006, n. 24359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24359 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 23/02/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 288
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 027213/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
2) AN SI, N. IL 23/09/1960;
avverso ORDINANZA del 26/03/2004 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO GIOVANNI che ha concluso per l'accoglimento parziale di entrambi i ricorsi;
Letta la memoria difensiva e le note di udienza presentate da AN SI.
OSSERVA
I) IL GIUDIZIO DI MERITO. La Corte d'Appello di Perugia, con ordinanza 26 marzo 2004, ha parzialmente accolto la domanda per la riparazione dell'errore giudiziario proposta da AN SI che, a seguito di giudizio di revisione conclusosi con sentenza irrevocabile della medesima Corte in data 19 febbraio 2001, era stato assolto per non aver commesso il fatto dai delitti di omicidio premeditato in danno della moglie e occultamento del cadavere della medesima. Con la medesima sentenza erano state revocate le sentenze 29 novembre 1994 della Corte di Assise di Roma, che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti indicati, 27 novembre 1995 del giudice di Appello e 18 aprile 1996 della Corte di Cassazione che avevano confermato la condanna.
La Corte di merito ha respinto un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e la richiesta di sospensione del procedimento;
ha escluso che il ricorrente avesse dato causa alla condanna per dolo o colpa grave avendo immediatamente riferito agli inquirenti il luogo dove si trovava al momento dell'omicidio e le generalità dei testi che potevano confermare il suo alibi e, tenuto conto del periodo di detenzione (anni 7 mesi 6 e giorni 14), ha provveduto alla liquidazione della riparazione liquidando le seguenti voci di danno:
- Euro 98.488,33 costituiti dalle differenze tra l'assegno corrispostogli dalla pubblica amministrazione di cui era dipendente, dagli stipendi non percepiti dopo la destituzione, dall'ammontare di dieci tredicesime e quattordicesime mensilità e da una somma equitativamente determinata per le differenze in meno sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento pensionistico;
- Euro 4.900,00 per le cure psicologiche;
- Euro 198.000,00 per le spese legali riconosciute riconducibili all'erronea condanna;
- Euro 1.000.000,00 per danno morale e biologico;
- Euro 1.000.000,00 per danno esistenziale.
La Corte di merito ha invece respinto la richiesta relativa ad altre voci.
Alcune perché si tratta di pregiudizi riconducibili non all'ingiusta condanna ma al processo penale instaurato nei confronti dell'istante (perdita degli effetti personali;
perdita dei risparmi suoi e della moglie - ammontanti a L. 200.000.000 - utilizzati per le cure della figlia e per le spese di costituzione di parte civile della medesima;
spese legali per ottenere il dissequestro di due immobili già sottoposti a sequestro conservativo;
altre spese legali per titoli diversi;
smarrimento di una valigetta sequestratagli;
perdita del compenso dovuto da clienti le cui pratiche erano rimaste all'interno della valigetta).
Una richiesta (per violazione del diritto di difesa fondata sul rifiuto di citare un teste nel processo penale;
rifiuto cui è conseguita una decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo) è stata respinta, oltre che per la medesima ragione, anche perché il pregiudizio lamentato è stato rimosso con il giudizio di revisione.
Altre richieste sono state respinte per ragioni diverse. Quella relativa alla perdita di un'autovettura Opel Vectra perché non risulta dimostrato che la medesima sia stata sequestrata e confiscata. La richiesta relativa a miglioramenti retributivi e di carriera conseguenti a scatti e concorsi interni per la sua genericità ed aleatorietà.
Quanto alle ulteriori spese legali per una parte (relativa al ricorso per decreto ingiuntivo e procedura esecutiva per ottenere dal DAP la restituzione delle spese sostenute per il mantenimento in carcere: voce 7 lett. f) la Corte ha ritenuto che "non sono dovute, essendo state liquidate all'interno della procedura". Infine la Corte ha respinto la richiesta di danni morali conseguenti all'attività calunniosa svolta nei confronti dell'istante da tali GR AN e AN TI - ritenendo che questo danno sarebbe risarcibile solo in conseguenza dell'accertata commissione di una calunnia in danno di AN - e ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per la durata eccessiva di alcune procedure svolte davanti al tribunale per i minorenni, per la cancellazione della condanna dal casellario e per le procedure esecutive immobiliari ritenendo che questa richiesta avrebbe dovuto essere proposta con la procedura prevista dalla L. n. 89 del 2001. II) IL RICORSO DELL'ISTANTE. Contro questa decisione è stato proposto ricorso sia da parte di AN SI che da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con il ricorso da lui proposto AN SI deduce i seguenti motivi di impugnazione:
- violazione di legge e vizio di motivazione sulle seguenti voci di danno perché erroneamente ritenute riconducibili al processo e non alla ingiusta condanna: A) perdita degli effetti personali;
il ricorrente precisa che non risulta quando gli effetti siano stati dati in beneficenza dai prossimi congiunti della moglie ma si tratta di una perdita che costituisce diretta conseguenza della condanna;
B) perdita dei risparmi per L. 200.000.000; la somma, di cui era comproprietario con la defunta moglie, era stata utilizzata per un progetto di recupero della figura paterna e per le spese di parte civile;
la prima parte certamente ricollegabile alla condanna;
sulla seconda il ricorrente osserva che solo con la condanna definitiva l'attribuzione patrimoniale è divenuta anch'essa definitiva e solo con la sentenza di revisione è tornata, solo virtualmente, nel patrimonio del creditore;
stesso discorso vale per le spese legali conseguenti alle esecuzioni immobiliari;
C) le spese legali conseguenti al dissequestro di due immobili sono parimenti originate dalla condanna perché solo con la sentenza di revisione è stato possibile attivare la procedura di liberazione degli immobili;
D) analogamente la valigetta, la cui confisca è stata revocata all'esito del giudizio di revisione, è stata dissequestrata ma è poi risultata smarrita;
tutte vicende riconducibili alla condanna e non al processo. - i medesimi vizi sono stati dedotti in relazione al rifiuto di citazione del teste BRUNETTINI nel processo cui è conseguita la condanna del ricorrente;
rifiuto che ha comportato la violazione del diritto di difesa come riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 24 ottobre 2002. Anche in questo caso il ricorrente contesta che la violazione possa essere ricondotta al processo perché solo con la condanna può ritenersi verificato il pregiudizio. Nè può affermarsi, come fa la Corte di merito, che il pregiudizio sia stato rimosso con la sentenza di revisione trattandosi di una solo parziale compensazione dell'ingente danno subito e con la precisazione che il ristoro della giustizia della Corte Europea ha carattere residuale;
- in relazione alla confisca dell'autovettura la Corte della riparazione è incorsa in errore perché l'autovettura di cui trattasi era stata confiscata con ordinanza 15 gennaio 1997 della Corte d'Assise di Roma come emerge dalla documentazione prodotta;
- sul diniego della richiesta di indennizzo dei pregiudizi sofferti per la perdita di chance in relazione ai miglioramenti retributivi e di carriera conseguenti a scatti e concorsi interni il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità civile che ha ritenuto l'autonoma risarcibilità del danno da perdita di chance sicuramente riconoscibile nel caso di specie perché il lungo periodo di detenzione e la destituzione gli avevano precluso la possibilità di utilizzare le possibilità offerte dall'ordinamento interno dell'amministrazione di migliorare la sua situazione normativa e retributiva;
- in merito alle spese legali non riconosciute anzitutto il ricorrente evidenzia che le spese di cui alla voce 7 lett. f non sono mai state richieste. Il ricorrente censura poi l'ordinanza impugnata perché avrebbe liquidato le spese legali sostenute per il procedimento di revisione in misura inferiore al richiesto per omessa produzione delle fatture e rileva che le sue disponibilità economiche non gli consentivano di provvedere all'esborso e che la fattura segue il pagamento anche perché i legali dovrebbero anticipare l'IVA. E anche le altre spese legali negate dal giudice della riparazione (in particolare quelle connesse alle procedure davanti al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni conseguenti alla decadenza dalla potestà genitoriale e alla sua revoca nonché alla tutela inizialmente disposta) devono essere ritenute riconducibili alla condanna e non al processo. Inoltre l'ordinanza impugnata sarebbe mancante di motivazione su spese effettivamente sostenute e documentate relative alle procedure in esame;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione vengono poi dedotti in relazione al diniego, da parte della Corte perugina, di liquidare il danno morale conseguente all'essere stata, la condanna del ricorrente, frutto di una strategia calunniosa posta in atto dai già ricordati GR e AN attualmente indagati per il delitto di calunnia. Secondo il ricorrente sarebbe erronea l'affermazione della Corte di merito secondo cui solo con una sentenza di condanna passata in giudicato il pregiudizio vantato potrebbe essere riparato;
essendo stato eliminato, nel nuovo processo penale, l'istituto della pregiudizialità, l'accertamento va compiuto in via incidentale dal giudice della riparazione;
- infine viene dedotta la violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese nel giudizio di riparazione essendo state applicate le tariffe in materia penale mentre avrebbero dovuto essere applicate quelle in materia civile stante la natura civilistica della pretesa riparatoria anche se per legge la medesima viene esercitata davanti al giudice penale. III) IL RICORSO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. Anche il Ministero resistente ha proposto ricorso a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente richiama i principi affermati nella sentenza n. 28 del 2002 delle sezioni unite di questa Corte che hanno ritenuto che per prova nuova, ai fini della revisione, dovesse intendersi non solo la prova acquisita successivamente e al di fuori del processo ma altresì quella già esistente ma non dedotta, o non valutata, nel giudizio di merito. Le stesse sezioni unite hanno però precisato che, pur dandosi luogo alla revisione, in questi casi la mancata deduzione della prova esistente potrà essere valutata come grave negligenza idonea ad escludere la riparazione per l'ingiusta condanna. Alla luce di questi principi il ricorrente Ministero evidenzia che la revisione della condanna è intervenuta per l'acquisizione di elementi indiziari già esistenti, sostanzialmente e in forma assolutamente prevalente, agli atti del giudizio conclusosi con la condanna di AN. L'assoluzione nel giudizio di revisione è infatti avvenuta per la conferma di un alibi fornita da testi escussi o citati nel giudizio di condanna (ad eccezione di BRUNETTINI), anche se non interrogati sui fatti noti o addirittura, nel caso di testi indicati dal P.M. che poi vi aveva rinunziato, senza che a questa rinunzia venisse fatta opposizione o contestazione da parte della difesa. E parimenti all'esito della revisione ha contribuito la prova documentale rinvenuta all'interno della valigetta acquisita al processo e il cui contenuto mai era stato esaminato.
Nè può ritenersi corretta la valutazione del giudice della riparazione secondo cui queste negligenze sarebbero conseguenti ad un'inadeguata difesa tecnica mentre la colpa grave potrebbe riconoscersi esclusivamente nella condotta del condannato. Va infatti evidenziato secondo il ricorrente che, a differenza dell'ingiusta detenzione, l'ingiusta condanna consegue ad un processo, e non a comportamenti individuali, e quindi vanno tenuti in considerazione tutti i comportamenti dei soggetti che vi partecipano. Nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità consente di utilizzare per la revisione anche una prova già esistente agli atti non si può trascurare il modo in cui la pronuncia di condanna si è formata e il diritto di difesa, anche tecnica, si è esercitato. Non si tratta di attribuire all'imputato le eventuali negligenze del difensore ma di valutare unitariamente la posizione della parte privata verificando se abbia posto in essere una condotta processuale preclusiva della riparazione.
Con il secondo motivo di ricorso si contestano i criteri utilizzati nell'ordinanza impugnata per la liquidazione di alcune delle richieste.
Per quanto riguarda le retribuzioni e le differenze non percepite ci si duole nel ricorso che la Corte di merito, adottando un criterio risarcitorio, abbia però dimenticato che la sospensione e poi la destituzione erano provvedimenti obbligati da parte dell'amministrazione che, in esito alla revisione, ha provveduto all'immediata reintegrazione del dipendente. Ma l'ordinanza impugnata ha altresì omesso di considerare che il rapporto di lavoro è un tipico contratto sinallagmatico e quindi non potevano essere liquidate retribuzioni comunque non dovute in assenza della prestazione corrispettiva.
Ne consegue, su questa voce, l'incompetenza funzionale della Corte d'Appello in quanto la domanda relativa alle retribuzioni non corrisposte rientra nella competenza del giudice del lavoro e comunque il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze trattandosi di lavoratore dipendente dal Ministero dell'Interno.
Indipendentemente dalla fondatezza di queste eccezioni la Corte di merito avrebbe comunque errato nel liquidare la somma corrispondente alle retribuzioni non corrisposte per la già indicata ragione ricollegata alla sinallagmaticità del contratto di lavoro e perché comunque avrebbe ricondotto alla condanna annullata in sede di revisione pregiudizi invece ricollegabili all'adozione delle originarie misure cautelari.
Erronea sarebbe poi la liquidazione per la mancata percezione della quattordicesima mensilità non prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. E parimenti erronea sarebbe la statuizione relativa alla liquidazione di una somma in via equitativa - per un danno meramente ipotetico sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento pensionistico - anche perché la ricostruzione giuridica della posizione lavorativa è affidata a procedure specifiche che il dipendente può attivare autonomamente.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, denunziando la violazione dell'art. 643 c.p.p., comma 1, nonché il vizio di motivazione, l'erronea commistione dei criteri equitativi e risarcitori nella liquidazione delle spese legali avendo dato atto, il giudice di merito, che mancava la prova del danno (perché non erano state prodotte le fatture) e provvedendo poi ad una liquidazione equitativa cui si può fare ricorso, allorché sia stato adottato il criterio risarcitorio, solo se l'esistenza del danno sia provata ma non sia possibile provare l'ammontare del danno.
Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la violazione ed errata applicazione dell'art. 643 c.p.p. e dell'art. 2059 c.c., nonché il vizio di motivazione. Il Ministero ricorrente premette di condividere la decisione per quanto riguarda il riconoscimento e la quantificazione del danno esistenziale ma propone le doglianze cui si accennerà più avanti sulle ulteriori voci di danno liquidate.
Con l'ultimo motivo di ricorso viene invece censurato il provvedimento impugnato in punto liquidazione delle spese. Poiché la domanda è stata accolta per un terzo del richiesto la Corte di merito avrebbe dovuto compensare parzialmente le spese tra le parti.
IV) LE CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE. LE MEMORIE DELL'ISTANTE. Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha concluso, per quanto riguarda il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo relativamente alla liquidazione della 14a mensilità e di una somma a titolo di danno di minor trattamento di fine rapporto e pensionistico e del quarto motivo per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico con il rigetto degli altri motivi.
Il Procuratore generale ha invece chiesto il rigetto di tutti i motivi proposti da AN SI ad eccezione di quello riguardante i criteri di liquidazione delle spese tra le parti ritenendo fondata la censura del ricorrente secondo cui doveva applicarsi le tabella civile.
Il difensore di AN SI ha depositato "note difensive" con le quali ha replicato ai motivi del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui ha chiesto il rigetto, e "note di udienza" con cui ha ulteriormente ribadito i motivi di ricorso contro l'ordinanza impugnata della quale ha chiesto l'annullamento nelle parti censurate.
V) L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO. LA COLPA GRAVE. Occorre premettere che si procederà all'esame dei motivi di ricorso esaminando congiuntamente le doglianze relative al medesimo tema indipendentemente dalla parte che le ha proposte.
L'avvocatura dello Stato ricorrente ha riproposto i motivi con cui, davanti al giudice di merito, ha contestato il diritto di AN alla riparazione ritenendo (in base alle considerazioni in precedenza riassunte) che la sua condanna sia dovuta ad un'inadeguata strategia difensiva che avrebbe provocato la sua condanna da ritenere riconducibile quindi a colpa grave. Secondo l'amministrazione ricorrente questa condotta negligente non consisterebbe nella mera inadeguata difesa tecnica ma in una complessiva negligente condotta processuale idonea a configurare la colpa grave.
In merito a questa censura osserva la Corte che, in astratto, non può escludersi che la colpa grave preclusiva della riparazione possa essere individuata in una condotta processuale gravemente colposa (o anche dolosa: si pensi al caso in cui l'imputato nasconda l'esistenza di una prova a lui favorevole per favorire altra persona) come, per es., quando si ometta di indicare un alibi decisivo ai fini della responsabilità. Va però osservato che, nel caso in cui la colpa grave sia riconducibile ad una condotta processuale che si asserisce gravemente negligente, la valutazione relativa all'esistenza del dolo o della colpa grave deve essere particolarmente rigorosa per evitare che il giudice della riparazione sovrapponga le sue scelte alle legittime opzioni difensive (anche se ex post rivelatesi errate) della persona sottoposta al processo.
Su questo tema va però osservato che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta condanna è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare, o negare, i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
Orbene, nel caso in esame, il giudice della riparazione ha adeguatamente motivato sulla inesistenza della colpa dedotta dall'amministrazione resistente rilevando che AN aveva fin dall'inizio protestato la sua innocenza e aveva tempestivamente prospettato il medesimo alibi che, previa verifica, è stato posto a fondamento della sentenza di revisione che ha revocato la sentenza di condanna. Ha inoltre evidenziato che le eccezioni sul punto dell'avvocatura dello Stato riguardavano aspetti secondari (per avere AN negato la sua relazione, peraltro successivamente ammessa, con GR AN e per aver giustificato il possesso delle chiavi dell'abitazione della medesima con ragioni di lavoro). Trattasi di valutazione incensurabile in sede di legittimità perché consistente in una valutazione di merito esente da alcuna illogicità.
Quanto alle scelte inadeguate della difesa tecnica è da ritenere corretta la soluzione della Corte di merito secondo cui gli errori del difensore non possono essere presi in considerazione ai fini della riparazione apparendo evidente che la lettera dell'art. 643 c.p.p., comma 1 si riferisca alle condotte del condannato (come del resto avviene nel caso della riparazione per l'ingiusta detenzione). Soluzione che, peraltro, trova il suo fondamento anche in ragioni di ordine logico perché mentre la condotta (anche processuale) dell'imputato può essere valutata secondo gli ordinari canoni della colpa le scelte del difensore introdurrebbero, per le ragioni già indicate, un sindacato su opzioni diverse che solo al difensore sono riservate. Come sarebbe possibile (se non con una valutazione a posteriori fondata sull'esito del processo) sindacare la scelta di richiedere determinati accertamenti o l'esame di alcuni testi ovvero di opporsi alla rinunzia di alcuni testi da parte del Pubblico Ministero senza entrare in una valutazione discrezionale che il giudice, anche di merito, non può compiere. Non sempre la mancata richiesta di un testimone è frutto di negligenza - ben potendo essere fondata su una scelta consapevole (eventualmente errata) che quel teste sia "ostile" - e lo stesso può dirsi per la mancata richiesta di un accertamento ove se ne temano gli esiti negativi.
Il motivo sull'esistenza della colpa grave deve pertanto essere rigettato perché infondato.
VI) NATURA DELLA RIPARAZIONE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO. Va premesso che la riparazione per l'errore giudiziario, come quella per l'ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di indennità o indennizzo e trova il suo fondamento su principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello stato da qualificare parimenti di diritto pubblico.
Il criterio seguito dalla legge, e diretto ad escludere una tutela obbligatoria di tipo risarcitorio, risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'errore giudiziario, o dell'ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito ma anche la prova dell'entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione - art. 24 Cost., comma 4 - ma anche sulla L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 5, comma 5, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, oltre che sull'art. 9, n. 5 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni subiti per queste condotte. Se la scelta del legislatore è da ritenere condivisibile deve però rilevarsi come essa non sia scevra da inconvenienti. Il primo è costituito dalla circostanza che il significato di indennità e di indennizzo (che peraltro il codice in questo caso non usa: di qui alcune opinioni che contestano questa costruzione teorica) non è utilizzato dal legislatore in senso univoco. In alcuni casi l'indennità è intesa come un corrispettivo per la perdita o la limitazione di un diritto;
sono i casi di espropriazione, servitù coattive, occupazioni di fondo altrui (per es. art. 938 c.c.). In altri casi come prestazione derivante dalla conclusione di un contratto (per es. i casi nei quali l'assicuratore gode di un limite alla sua responsabilità). In un terzo gruppo di casi il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato;
alcuni esempi possono trarsi dal codice civile: art. 2045 c.c. (indennità per il danneggiato da chi abbia agito in stato di necessità), 2047 c.c., comma 2 (danno cagionato dall'incapace), 843 c.c., comma 2 (accesso al fondo per costruire, riparare, ecc.).
La riparazione per l'errore giudiziario o per l'ingiusta detenzione sembra avvicinarsi a questa terza specie di indennità, per la quale si è fatto ricorso alla figura dell'atto lecito dannoso: l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità ma) l'erroneità o l'ingiustizia.
Un altro inconveniente del sistema delineato è costituito dalla necessità di utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi per la liquidazione dell'indennizzo. Il giudice, per limitare il margine di discrezionalità, ineliminabile in questa forma di liquidazione, può soltanto utilizzare parametri, non previsti normativamente, che valgano a rendere razionali, trasparenti e non casuali i criteri utilizzati. Si tratta quindi di verificare, in questa ottica, se possano essere utilizzati per la liquidazione dell'indennizzo anche criteri normativamente previsti per la liquidazione del danno. La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel caso della riparazione dell'errore giudiziario, dall'eliminazione dell'aggettivo "equa" che qualificava la riparazione e che più non compare nell'art. 643 c.p.p., comma 1 a differenza di quanto previsto dall'art. 571 dell'abrogato codice di rito e dal vigente art. 314 c.p.p. in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che il mancato espresso richiamo all'equità sia privo di concreta rilevanza, come confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del codice, essendo ineliminabile l'uso di criteri equitativi per determinare in concreto, con la successiva traduzione in termini monetari, le conseguenze dell'ingiusta condanna.
Il mancato richiamo all'equità da parte dell'art. 643 c.p.p. può però consentire di affermare che non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. E infatti in dottrina si è affermato che "attraverso la procedura di riparazione dell'errore giudiziario, la vittima può in definitiva ottenere la liquidazione dei danni provocati dall'ingiusta condanna." Più di un autore, d'altra parte, ha ravvisato nella riparazione per l'errore giudiziario una componente indennitaria e una risarcitoria, quasi si trattasse di un tertium genus rispetto alle due forme di ristoro.
In conclusione, su questo punto, deve ritenersi corretto il procedimento (peraltro non posto in discussione dai ricorrenti) seguito dalla Corte d'Appello di Perugia laddove ha applicato criteri risarcitori ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da AN limitando il criterio equitativo alle voci di danno non esattamente quantificabili. Trattasi di criterio già adottato da altre Corti di merito (v., per es. App. Palermo 15 febbraio 2000, in Foro it., 2001, II, 41) e ritenuto corretto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sez. IV, 25 novembre 2003, Barillà, in Giur. It., 2004, 1025). In altri casi è stato invece utilizzato un criterio esclusivamente equitativo con una liquidazione globale di tutte le conseguenze dell'errore giudiziario (si veda in particolare App. Perugia 24 gennaio 1996, in Giur. it., 1996, 366) e questo procedimento deve ritenersi parimenti corretto ove il giudice di merito abbia comunque dato adeguato conto dei criteri seguiti nella liquidazione, ancorché di natura esclusivamente equitativa, e questi criteri non appaiano manifestamente illogici.
Naturalmente il giudice che ritenga di utilizzare i criteri risarcitori deve procedere con il rispetto delle regole civilistiche applicabili al risarcimento del danno. Non potrebbe quindi, il giudice della riparazione, dopo aver optato per il criterio risarcitorio, liquidare danni che in base alla disciplina applicabile ai danni civili non siano ritenuti risarcibili o con criteri confliggenti con tali regole;
ferma restando la possibilità di applicare criteri equitativi per la liquidazione di un danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1). VII) LE CONSEGUENZE DELLA CONDANNA SUL RAPPORTO DI LAVORO. LA CUSTODIA CAUTELARE. Come si è già precisato la Corte d'Appello ha liquidato una somma pari ad Euro 98.488,33 corrispondenti alla somma delle differenze tra l'assegno corrispostogli dalla pubblica amministrazione di cui era dipendente e gli stipendi non percepiti dopo la destituzione, all'ammontare di dieci tredicesime e quattordicesime mensilità e ad una somma equitativamente determinata per le differenze in meno sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento pensionistico.
In merito a questa liquidazione l'Amministrazione ricorrente propone tre eccezioni preliminari, due di natura processuale e una di carattere sostanziale.
Sotto il primo profilo si eccepisce che, trattandosi di retribuzioni, la competenza a giudicare apparterrebbe al giudice del lavoro ma l'eccezione è manifestamente infondata atteso che, trattandosi di riparazione a seguito della revisione della sentenza di condanna, la competenza funzionale è espressamente attribuita dalla legge (art. 646 c.p.p., comma 1) alla Corte d'Appello. D'altro canto, indipendentemente dalla scelta dei criteri da utilizzare per determinare l'entità del ristoro, non v'è dubbio che la somma venga liquidata a titolo di indennizzo e non certo a titolo di retribuzioni non corrisposte.
Ciò vale a far ritenere infondate anche le altre due eccezioni:
il difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dedotto sotto il profilo che AN era un pubblico dipendente di altra amministrazione dello Stato) non sussiste proprio perché il rapporto fatto valere in giudizio non è quello di pubblico impiego ma un'obbligazione di diritto pubblico di natura pecuniaria su cui solo il Ministero dell'Economia è legittimato a contraddire. E ciò vale a fondare altresì il rigetto dell'ulteriore eccezione che si riferisce alla natura sinallagmatica del rapporto che renderebbe non dovute le retribuzioni non corrisposte. Ma, è opportuno ripeterlo, nei casi in esame la retribuzione non percepita funge esclusivamente, ove vengano seguiti criteri risarcitori, da parametro dell'indennizzo e non costituisce l'equivalente dell'attività lavorativa non prestata. E parimenti infondata deve ritenersi la censura che riguarda l'indennizzo riconosciuto per le differenze sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento pensionistico non risultando, per ammissione del Ministero ricorrente, che la posizione professionale di AN sia stata ricostruita. Parimenti infondata è l'eccezione che si riferisce alla natura obbligata dei provvedimenti di sospensione dal servizio e destituzione di AN a seguito dei provvedimenti cautelari e della condanna definitiva. A questo proposito devono richiamarsi le considerazioni già svolte sulla natura - legittima ma successivamente accertata come ingiusta - della condanna revocata a seguito di revisione. È quindi ovvio che anche tutte le conseguenze della detenzione e della condanna derivano da atti o provvedimenti legittimamente adottati;
ma ciò costituisce il presupposto per la riparazione e non è affatto incompatibile con essa.
Maggiore attenzione richiede l'eccezione che si riferisce alla riconducibilità di una parte dei danni vantati alle originarie misure cautelari e non alla condanna.
Su questo tema si osserva che è vero che l'art. 643 c.p.p., comma 1 prende in considerazione, per stabilire l'entità della riparazione per l'errore giudiziario, la "durata della eventuale espiazione della pena o internamento", oltre alle già ricordate conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, e non ricomprende invece espressamente le conseguenze derivanti dalla privazione della libertà personale a diverso titolo. Ma un'interpretazione riduttiva, fondata esclusivamente sulla lettera della norma indicata, non sarebbe condivisibile.
Già nel codice di rito previgente (art. 571) l'equa riparazione era prevista genericamente per la "carcerazione" subita e non solo per l'espiazione della pena. È ovvio che questa estensione era giustificata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione ma sarebbe singolare che, introdotto questo istituto dal nuovo codice di rito, venisse esclusa dalla riparazione una conseguenza di così grave significato in un sistema che consente, in taluni casi, che venga riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione anche al condannato (art. 314 c.p.p., comma 2). Questa drastica esclusione non si giustificherebbe, tra l'altro, alla luce di un processo di estensione della tutela riparatoria per l'ingiusta detenzione di cui, come già ricordato, sono espressione, oltre che l'art. 24 Cost., la L. 4 agosto 1955, n.848, art. 5, comma 5, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e l'art. 9, n. 5 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici. E la conclusione della diversa tesi sarebbe invece che la persona prosciolta debba proporre autonomamente due domande se nel processo oggetto della revisione sia intervenuta anche la custodia cautelare: quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quella per la riparazione dell'errore giudiziario. È invece parere della Corte che la domanda relativa alla riparazione dell'errore giudiziario possa comprendere anche quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione eventualmente subita. Ciò non soltanto per ovvie esigenze di razionalità e semplificazione ma, soprattutto, per una ragione fondata sul tenore dell'art. 657 c.p.p., comma 1 che impone di computare sulla pena definitiva da espiare la custodia cautelare sofferta per lo stesso reato (e anche per altro reato). Si verifica quindi, in sede di esecuzione, una sorta di trasformazione della custodia cautelare anteriormente sofferta in pena definitiva. Non v'è quindi neppure una ragione di coerenza sistematica per escludere che l'espiazione della pena, cui fa riferimento l'art. 643 c.p.p., comma 1, si riferisca anche alla custodia cautelare proprio perché divenuta in sede di esecuzione pena espiata.
È invece fondato il motivo proposto dal Ministero dell'Economia riguardante la corresponsione della quattordicesima mensilità perché si tratta di emolumento non previsto per i pubblici dipendenti. Su questo punto l'ordinanza impugnata va annullata e il giudice del rinvio provvederà a ricalcolare l'indennizzo per le somme corrispondenti alle retribuzioni non percepite. VIII) LA PERDITA DI "CHANCE". Strettamente collegata al tema del rapporto di lavoro è la censura del ricorrente AN che si riferisce al diniego, da parte della Corte di merito, di riconoscere il diritto all'indennizzo per quanto riguarda l'impedimento, cagionato dalla detenzione e dalla condanna, di partecipare ai concorsi interni per migliorare la propria posizione professionale e retributiva anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva un titolo di studio che gli consentiva di ricoprire una qualifica superiore corrispondente peraltro a mansioni che di fatto già svolgeva.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto che queste richieste non possano essere accolte "per la loro genericità ed aleatorietà, non essendo possibile stabilire se il NO sarebbe stato in grado di partecipare e superare eventuali concorsi interni e, in tal modo, migliorare il suo livello e la sua retribuzione".
Il motivo proposto propone, forse per la prima volta nel giudizio di riparazione, il tema della perdita di chance che la giurisprudenza e dottrina civili hanno affrontato negli ultimi anni e che, nell'ottica risarcitoria della determinazione dell'indennizzo, deve essere affrontato nel presente giudizio di riparazione.
Com'è noto il danno da perdita di chance è un tema che trova le sue origini nell'elaborazione della dottrina e giurisprudenza francesi accolti nel nostro ordinamento in virtù di principi volti a garantire l'integrale risarcimento dei danni subiti in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 1223 c.c.. La chance la cui perdita è ritenuta risarcibile è stata definita, nelle più recenti elaborazioni della giurisprudenza civile di legittimità, come una "concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato" precisandosi che non costituisce "una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale" (così da ultimo Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004 n. 4400, in Foro it., 2004, I, 1403). Il danno in esame consiste quindi nella perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole e si distingue dal danno derivato dalla perdita dal mancato conseguimento del medesimo risultato.
Vi sono aspetti riguardanti questa forma di danno ancora discussi (per es. se si tratti di danno emergente o lucro cessante;
se si tratti di danno presente o futuro) ma l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha rovesciato l'impostazione più risalente che vi ravvisava una aspettativa di mero fatto. Naturalmente deve trattarsi di un pregiudizio concreto, e non ricollegato ad un'ipotesi congetturale, che è stato in più occasioni ravvisato nell'occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro, di partecipare con esito positivo ad un concorso ma anche ad un'ipotesi di sopravvivenza o esito favorevole di un trattamento terapeutico.
Irrilevante è invece la qualificazione della posizione giuridica soggettiva lesa dopo la sentenza delle SS.UU. civili 22 luglio 1999 n. 500, in Foro it., 1999, I, 2487 che ha ritenuto risarcibile anche il danno provocato da lesione di posizioni giuridiche soggettive diverse dai diritti soggettivi;
è stato inoltre osservato che il danno da perdita di chance si atteggia, sotto il profilo causale, come applicazione del principio dell'aumento del rischio invece giustamente rifiutato per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità penale. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio si è affermato che l'onere di provare la perdita di chance incombe sulla parte che agisce per ottenere il risarcimento ma che la prova del danno può essere fornita anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni ma pur sempre in base a circostanze di fatto puntualmente allegate (v. Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003 n. 11322, in Foro it., 2004, I, 155). Ciò premesso si osserva che, nel caso in esame, non è ben chiaro se la Corte di merito abbia ritenuto non risarcibile o non provato il danno da perdita di chance. La succinta motivazione in precedenza riportata per un verso denunzia la genericità della richiesta ma, subito dopo, sembra invece contestarne l'ammissibilità sia sotto il profilo della aleatorietà sia perché non sarebbe possibile stabilire se AN sarebbe stato in grado di partecipare ad eventuali concorsi per migliorare la sua posizione professionale e di superarli.
Orbene la seconda proposizione è da ritenere errata in base ai principi enunziati e ciò impone di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. Il giudice del rinvio dovrà ovviamente accertare se il ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente e solo se risulti che, nel periodo di sospensione o destituzione, AN avrebbe avuto concrete possibilità di partecipare a concorsi interni, e di superarli, dovrà provvedere alla liquidazione del danno in questione con un giudizio prognostico sulle effettive possibilità dell'esito favorevole.
IX) DANNO MORALE SOGGETTIVO, DANNO BIOLOGICO E DANNO ESISTENZIALE. Le censure riguardanti questi temi vanno esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione.
a) La Corte di merito ha liquidato, a titolo di "danno, morale e biologico", la somma di Euro 648.269,18 applicando il parametro usualmente utilizzato per la determinazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione (Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione) che fa riferimento al termine massimo di custodia cautelare. Ha ritenuto peraltro di integrare il dato puramente aritmetico pervenendo alla somma complessiva di Euro 1.000.000,00 "onde rappresentare adeguatamente le maggiori sofferenze derivanti dallo strepitus fori, dal regime d'isolamento, protrattosi certamente per almeno quattro mesi, dalla definitività dell'inflitta condanna all'ergastolo, con conseguente perdita, per il NO, di ogni speranza di poter lasciare il carcere in tempi brevi ed incremento in misura esponenziale delle sofferenze connesse alla detenzione".
La Corte ha poi liquidato ulteriori Euro 1.000.000,00 a titolo di danno esistenziale non solo per il peggioramento della qualità della vita nel periodo di detenzione ma anche per la compromissione del rapporto di AN con la figlia. È stata invece esclusa la legittimazione del ricorrente a chiedere la riparazione del danno esistenziale della figlia e dei prossimi congiunti.
b) Il Ministero dell'Economia non contesta il diritto alla liquidazione del danno esistenziale ma articola una complessa censura in merito alle altre voci di danno per le quali è stata concessa la riparazione e contesta, in particolare, la liquidazione di una pari somma per le "sofferenze indotte dal periodo di detenzione" affermando che si tratta di una sostanziale duplicazione del danno esistenziale perché non si tratta di pregiudizi autonomamente configurabili rispetto a questa forma di danno.
Non condivisibile sarebbe poi l'utilizzazione del parametro cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata, quello comunemente utilizzato per calcolare l'indennizzo per l'ingiusta detenzione e commisurato alla durata massima della custodia cautelare. L'istituto in esame è infatti del tutto estraneo all'istituto dell'ingiusta detenzione e la componente biologica del danno, certamente non patrimoniale, non lo differenzia dall'incidenza sulla sfera personale cui fa riferimento il danno esistenziale. Inoltre i parametri utilizzati sono strutturalmente omnicomprensivi del ristoro da ingiusta detenzione per cui "la loro utilizzazione appare in insanabile contrasto con le autonome e specifiche liquidazioni, operate in forza di altre ragioni di danno conseguenti al medesimo fatto genetico".
La motivazione sulla liquidazione del danno biologico viene contestata anche sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione e in subordine si chiede che venga eliminato l'incremento sulla somma liquidata sulla mera detenzione trattandosi di somma duplicativa delle ulteriori conseguenze e di dubbia configurazione "biologica".
c) Prima di esaminare specificamente queste censure è opportuno premettere alcune considerazioni sulle caratteristiche del danno non patrimoniale in generale e dei danni di cui trattasi (morale soggettivo, biologico ed esistenziale) che vengono in considerazione nel presente giudizio di riparazione. Ciò è reso necessario dall'evoluzione giurisprudenziale verificatasi negli ultimi tempi su questo tema che presenta, indubbiamente, maggiori difficoltà teoriche e ricostruttive rispetto al danno patrimoniale.
Tradizionalmente i danni non patrimoniali erano ritenuti risarcibili nei ristretti limiti previsti dall'art. 2059 c.c. che, prevedendone il ristoro nei soli casi previsti dalla legge, limitava la loro risarcibilità alla sola ipotesi in cui il danno fosse stato cagionato da un reato (art. 185 c.p., comma 2) perché questo era l'unico caso previsto dalla legge: c.d. danno morale soggettivo.
In tempi più recenti, rispetto all'approvazione del codice penale, sono state introdotte, con innovazioni legislative,
ulteriori forme di risarcimento di danni non patrimoniali (vengono richiamati, da dottrina e giurisprudenza, la L. 13 aprile 1988, n.117, art. 2, sui danni derivanti dalla privazione della libertà
personale cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
la L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 29, comma 9, sull'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali;
il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, comma 7, per gli atti discriminatori per motivi razziali, etnici e religiosi;
la L. 24 marzo 2001, n.89, art. 2 in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo;
si aggiunga il disposto dell'art. 89 c.p.c., comma 2 nel caso di espressioni sconvenienti o offensive contenute negli scritti difensivi).
Una diversa evoluzione teorica ha condotto il danno morale a perdere, o vedere attenuato nel tempo, l'originario carattere sanzionatorio per assumere sempre più una veste anche riparatoria estesa, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche a danni provocati da condotte che solo astrattamente possono costituire reato (il "reato" commesso dall'incapace; i casi di presunzione di concorso di colpa ecc.; v. Cass., sez. III civ., 12 maggio 2003 n. 7283, per est. in Danno e responsabilità, 2003, 713). Anzi la sentenza n. 8827 della terza sezione civile di questa Corte, cui si accennerà più avanti, ha compiuto un ulteriore passo per svincolare sempre più dal reato il danno morale soggettivo avendo ritenuto che, nel caso di pregiudizi derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, "il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato".
L'evidente iniquità della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi di reato (e alle altre limitate ipotesi via via introdotte dal legislatore) aveva del resto già da tempo indotto dottrina e giurisprudenza a costruire ipotesi di danni risarcibili come danni patrimoniali anche in casi nei quali la lesione patrimoniale era assai poco evidente e comunque poteva mancare: ci si riferisce in particolare al danno biologico - costituito dalla lesione dell'integrità psico-fisica della persona - che è stato fondato sulla diretta violazione del diritto alla salute e all'integrità psico fisica della persona, garantito dall'art. 32 Cost., ma con il richiamo all'art. 2043 c.c., e non all'art. 2059 c.c., anche dopo che ne è stata riconosciuta la natura non patrimoniale.
Più complesso è stato il percorso ricostruttivo utilizzato per affermare la risarcibilità del danno esistenziale la cui natura non patrimoniale, a differenza di quello biologico, è sempre stata indiscussa ma per il quale era meno agevole rinvenire il fondamento normativo (difatti ancor oggi importanti orientamenti dottrinari dubitano della risarcibilità, o riparabilità, del danno esistenziale).
Due sono quindi le direttrici lungo le quali si è sviluppata questa tendenza diretta ad ampliare l'ambito di risarcibilità (ma spesso si preferisce parlare di riparabilità) dei danni non patrimoniali: 1) l'affermazione del concetto che il danno non patrimoniale risarcibile non può essere riduttivamente ricondotto al c.d. "danno morale soggettivo" (che peraltro ne' l'art. 2059 c.c. ne' l'art. 185 c.p. menzionano) e quindi può estendersi ad altre forme di danno non patrimoniale (in particolare danno biologico e danno esistenziale in particolare); 2) l'estensione del danno morale soggettivo a casi di danno non provocato da reato.
Questo processo ha avuto come prima conseguenza quella di consentire di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone fisiche (in questo senso v. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2000 n. 2367, per est. in Danno e responsabilità, 2000, 490). Non ignora la Corte che nella giurisprudenza penale di legittimità questi principi siano stati ancor di recente posti in discussione (v. Cass., sez. VI, 12 luglio 2001 n. 32957 che così si esprime: "non è ravvisabile, come ritenuto dal giudice del merito, un "danno all'immagine", riconducibile al comune, giacché esso per la sua natura di danno morale, come tale correlabile ad una sofferenza fisica o psichica è più propriamente riferibile al soggetto privato danneggiato e non ad un ente della P.A."). È peraltro da rilevare che la prevalente giurisprudenza penale di legittimità è nel senso accolto da quella civile (v. Cass., sez. I, 8 luglio 1995; 22 giugno 1992 n. 8381; sez. I, 11 novembre 1992 n. 9105;
sez. I, 14 dicembre 1988 n. 13850) di talché l'orientamento ricordato, anche se più recente, deve ritenersi isolato (oltre che smentito dalla giurisprudenza comunitaria: v. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee 12 marzo 2002, causa C- 168/00, per est. in Foro it., 2002, IV, 329). Ma l'evoluzione giurisprudenziale più significativa in tema di danno non patrimoniale è più recente. Con due sentenze depositate il medesimo giorno (31 maggio 2003 nn. 8828 e 8827, entrambe in Foro it., 2003, I, 2272) la terza sezione civile di questa Corte ha ribadito innanzitutto come non possa più essere ricondotto, il concetto di danno non patrimoniale, al mero danno morale soggettivo e ha interpretato l'art. 2059 c.c. nel senso che "il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona". Ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. imponga di ritenere inoperante il limite posto da tale norma "se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti" ed in particolare i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. Il giudice civile di legittimità sembra quindi propendere per un concetto unitario di danno non patrimoniale e ritiene non proficuo "ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona,
dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica". In questa ottica le sentenze citate della III sezione evitano di fare espresso riferimento al danno esistenziale ma l'esame dei casi presi in considerazione conferma che i danni accertati erano riferiti a questo tipo di danno (in un caso riguardavano la perdita del rapporto parentale;
nell'altro lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori conseguente alle gravissime lesioni subite dal figlio ridotto allo stato vegetativo) perché si riferivano a casi che la precedente giurisprudenza, anche di legittimità, collocava tra i danni di natura esistenziale proprio perché ricollegati ad un mutamento profondo e negativo delle proprie abitudini di vita e alla perdita delle relazioni interpersonali.
d) Ciò premesso va dunque precisato, in sintesi, che le tre tipologie di danno non patrimoniale che vengono in considerazione nel presente giudizio di riparazione sono:
- il danno morale soggettivo tradizionalmente costituito da una sofferenza psicologica o dal turbamento transitorio provocato dal fatto illecito;
da sempre è considerato l'esempio tipico (una volta l'unico) di danno non patrimoniale;
- il danno biologico: è frutto di elaborazione giurisprudenziale (ma recentemente ha trovato significative conferme a livello legislativo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 e della L. n. 57 del 2001) ed è costituito dalla compromissione, di natura areddituale, dell'integrità psicofisica della persona. Generalmente è ritenuto necessario che a questa compromissione si accompagni una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva.
La lesione del bene giuridico tutelato non necessariamente comporta un pregiudizio di natura patrimoniale ed è anzi svincolata da tale pregiudizio;
- il danno esistenziale è invece ricollegato ad un peggioramento non temporaneo della qualità della vita del danneggiato con un conseguente mutamento radicale delle sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari.
Anche se il problema forma oggetto di vivaci dispute, soprattutto in dottrina, non sembra corretto affermare che il danno morale soggettivo sarebbe di fatto assorbito dal danno esistenziale perché, con questa affermazione, si confonde la natura delle due tipologie di danno: il danno morale soggettivo (pati) si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica;
il danno esistenziale (non facere ma anche un facere obbligato che prima non esisteva), pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e in un mutamento peggiorativo tendenzialmente irreversibile delle relazioni interpersonali.
La non sovrapponibilità tra le due categorie di danno emerge chiaramente proprio in relazione all'ingiusta detenzione: la privazione della libertà personale per un solo giorno può provocare un gravissimo danno morale ma il danno esistenziale, in questi casi, è quasi sempre inesistente.
Come già affermato da questa sezione nella già citata sentenza 25 novembre 2003, Barillà, le ipotesi di riparazione in esame costituiscono un caso emblematico dello sconvolgimento esistenziale che procurano una detenzione, una sottoposizione a processo e una condanna ad una lunga pena da espiare, poi rivelatesi ingiuste, e da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita e altre che è superfluo precisare. E, in quell'occasione, si era sottolineato che l'ingiusta detenzione e l'ingiusta sottoposizione a processo costituiscono forse un caso ancor più significativo tra quelli che la giurisprudenza ha fino ad oggi preso in considerazione per fondare la risarcibilità del danno esistenziale.
L'ordinanza impugnata si è uniformata a questi principi e anche l'amministrazione ricorrente non contesta la statuizione relativa al riconoscimento del danno esistenziale.
e) Sul danno morale e su quello biologico (impropriamente unificati dal giudice di merito) le censure proposte sono invece parzialmente fondate.
In effetti la motivazione del provvedimento sembra unificare e sovrapporre il danno morale e quello biologico inserendo inoltre in essi ragioni di danno al limite tra danno morale soggettivo e danno esistenziale.
Si parla infatti nel provvedimento delle sofferenze morali e psicologiche conseguenze dell'ingiusta detenzione prima e dell'ingiusta condanna poi;
per queste sofferenze viene attribuita, con criterio equitativo (l'unico applicabile per la determinazione della pecunia doloris), una somma di danaro calcolata con riferimento ai criteri ricordati in uso per la riparazione dell'ingiusta detenzione (Euro 648.269,18). Questa somma viene poi aumentata ad Euro 1.000.000,00 tenendo conto delle maggiori sofferenze derivanti dallo strepitus fori, dal regime di isolamento protrattosi per almeno quattro mesi e dalla avvenuta conoscenza della definitività della condanna all'ergastolo. Dalle argomentazioni riportate emerge che si tratta di danni non patrimoniali considerati ascrivibili alla categoria del danno morale soggettivo e l'uso del criterio riparatorio ricordato si sottrae alle censure proposte perché, pur opinabile (perché si tratta di indennizzare non la detenzione in sè ma le sofferenze che da essa derivano), non appare manifestamente illogico e non può quindi essere sindacato dal giudice di legittimità, trattandosi di valutazione di merito con cui il giudice della riparazione ha inteso disciplinare la sua discrezionalità con l'utilizzazione di un criterio usato su temi affini. Parimenti incensurabile, perché non manifestamente illogica, è l'implicita attribuzione alla categoria del danno morale delle sofferenze connesse ad uno stato transeunte ma duraturo (ci si riferisce allo stato di isolamento).
Se dunque la valutazione del giudice di merito può essere confermata per quanto riguarda il danno morale soggettivo va però rilevato che, al contrario, non si indica nel provvedimento quali siano le compromissioni dell'integrità psicofisica subite da AN che possano far ritenere verificato il danno biologico. Su questa voce di danno (l'esistenza del danno biologico) l'ordinanza impugnata va dunque annullata perché del tutto mancante di motivazione. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare l'esistenza del danno biologico e, nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, scorporare dalla somma liquidata per un unico titolo unificato (danno morale e biologico) quella riferibile al danno biologico di cui sia verificata, in ipotesi, l'inesistenza.
X) RIPARAZIONE PER ULTERIORI PREGIUDIZI. LE SPESE LEGALI. Il criterio cui si è attenuta l'ordinanza in esame è quello di verificare se i danni di cui si chiede la riparazione siano o meno riferibili alla condanna ovvero al processo. Solo nel primo caso i pregiudizi sarebbero riparabili mentre, se le conseguenze negative risultano conseguenza del processo, non può ritenersi che rientrino tra quelle di cui si possa chiedere il ristoro. Entrambe le parti condividono questa impostazione del problema che deve ritenersi corretta per l'inequivoco tenore dell'art. 643 c.p.p., comma 1 che fa espresso riferimento all'"errore giudiziario" (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della "condanna". Va però rilevato che, oltre alla riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare della quale si è già trattato, devono ritenersi ricollegati alla condanna non solo i pregiudizi, oneri e altre conseguenze negative - che trovano esclusiva origine nella decisione definitiva che ha accertato la penale responsabilità dell'imputato anche perché solo in questo momento sono sorte - ma altresì quelle conseguenze che, pur formandosi progressivamente nel corso del processo, trovano la loro effettiva e definitiva concretizzazione solo con la sentenza definitiva di condanna (per es. i pregiudizi derivanti da un sequestro che solo con la trasformazione in confisca divengono definitivi). Diversamente si perverrebbe ad un'ingiustificata limitazione del diritto alla riparazione per i soli atti e fatti a carattere istantaneo. Deve ancora precisarsi che il giudizio sulla riconducibilità del pregiudizio al processo o alla condanna costituisce una valutazione di merito che il giudice di legittimità può sindacare esclusivamente sotto il profilo dell'esistenza della motivazione e della sua logicità.
Alla luce di queste premesse vanno esaminate le specifiche censure proposte dal ricorrente AN.
a) Spese di difesa. La Corte d'Appello ha liquidato per tale titolo la somma di Euro 198.000,00 riconoscendo riconducibili al processo solo quelle riguardanti il giudizio di revisione, il ricorso per ottenere la cancellazione della condanna dai terminali degli organi di polizia, le udienze davanti al Tribunale di sorveglianza e le spese legali sostenute per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Non essendo state prodotte fatture la liquidazione è però avvenuta d'ufficio.
L'istante non ha precisato nel ricorso di aver pagato i difensori oppure se è rimasto loro debitore;
è conforme alla disciplina risarcitoria utilizzata dal giudice di merito, quindi, affermare la necessità che i pagamenti vengano documentati o, quanto meno, che la statuizione si fondi su prove idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento.
Non è infatti possibile, in relazione alla medesima voce di danno, combinare i criteri equitativo e risarcitorio. Scelta la via risarcitoria il criterio equitativo assume carattere residuale ma esclusivamente per quei danni di cui sia certa l'esistenza ma che non possono essere provati nel loro preciso ammontare, il che, evidentemente, non si verifica nel caso in esame nel quale i compensi pagati ben possono essere documentati con regolari fatture o, quanto meno, con dichiarazioni di coloro che hanno effettuato le prestazioni o con altri mezzi di prova idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento o l'esistenza certa del debito. In difetto della produzione di fatture appare dunque corretta la liquidazione d'ufficio (che, in questo caso non può considerarsi equitativa) effettuata dai giudici di merito tenendo anche presente il parere formulato dal competenze Consiglio dell'ordine. Quanto alle altre spese legali deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità la valutazione, operata dai giudici di merito, di riconducibilità al processo, e non alla condanna, di quelle sostenute per riunioni preliminari disposte dal giudice tutelare, sedute in sede giudiziaria con un neuropsichiatra, esposti contro il giudice tutelare, altre spese comprese quelle di costituzione di parte civile della figlia (punto 7 lettere b, c, i, j dell'istanza).
Fondata, alla luce dei principi enunciati, appare invece la censura che riguarda le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive (punto 7 lett. g) trattandosi di procedure che, seppure avviate in precedenza, hanno trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna. b) Altri pregiudizi. Parzialmente fondato deve ritenersi il motivo riguardante la perdita dei risparmi del ricorrente e della defunta moglie quantificati in L. 200.000.000 che sarebbero state utilizzate per le cure della figlia e per le spese giudiziali derivanti dalla costituzione di parte civile della figlia contro di lui (punto 2). È infatti da ritenere corretta l'argomentazione del ricorrente secondo cui queste spese sono riconducibili alla condanna e alla sua revisione perché solo con la revoca della sentenza di condanna la loro utilizzazione è divenuta ingiusta (e ovviamente non ripetibile stante la qualità delle persone). Per questo titolo il giudice del rinvio dovrà quindi determinare l'entità della dovuta riparazione tenendo conto della circostanza che la somma indicata era in comproprietà tra il ricorrente e la defunta moglie.
Fondato è altresì il motivo che si riferisce al sequestro e alla confisca dell'autovettura Opel Vectra di proprietà del ricorrente avendo il medesimo documentato l'esistenza del provvedimento di confisca (ordinanza 15 gennaio 1997 della Corte d'Assise di Roma allegata in copia all'istanza e al ricorso) di cui la Corte di merito non ha invece ritenuto accertata l'esistenza. Infondate sono invece le richieste che si riferiscono alla perdita degli effetti personali e alla perdita di una valigetta. Non appare infatti illogica la motivazione dei giudici di merito che ha ricondotto i danni in questione al processo. D'altro canto, per quanto riguarda gli effetti personali, la condotta dannosa denunziata è riferibile a terzi mentre la valigetta è stata dissequestrata (nè, ai fini che interessano, può avere rilievo la circostanza che non sia stata rinvenuta;
il che potrà dar luogo a diversa ragione di credito certamente estranea all'ingiusta condanna).
c) Mancata citazione di un teste nel processo di merito. Trattasi di richiesta infondata perché tutte le carenze ed errori in cui siano incorsi i giudici nel processo che ha condotto all'ingiusta condanna poi revocata sono assorbite nel giudizio di revisione. Se questo giudizio avrà esito positivo il condannato potrà agire per la riparazione prevista dall'art. 643 c.p.p. ma non potrà certo vantare specifiche pretese per le singole violazioni in cui sia incorso il giudice di merito e per specifiche violazioni di regole processuali, sostanziali o di giudizio. Diversamente sarebbe dovuta una voce di ristoro per ogni atto del processo o per ogni iniziativa (od omissione) processuale in cui sia incorso il giudice di merito.
d) Asserita calunnia in danno del ricorrente. Questi sostiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale conseguente alla calunnia operata nei suoi confronti da GR AN e AN TI nel frattempo rinviati a giudizio per questo reato che avrebbe condotto all'ingiusta condanna nei suoi confronti.
Anche questo motivo è però da ritenere infondato. Il diritto alla riparazione consegue ad un atto legittimo, poi rivelatosi ingiusto, dello Stato che dunque per le esposte considerazioni è tenuto a riparare il danno provocato dall'ingiusta condanna comprensivo anche del danno morale soggettivo. E, anche ammesso che questo ristoro non sia integrale, è evidente che quella parte del danno che possa essere ritenuto riferibile alla condotta di un terzo - nella specie gli asseriti calunniatori - dovrà essere chiesto con la costituzione di parte civile nel relativo processo o con l'esercizio dell'azione in sede propria.
Non si vede, d'altro canto, per quale ragione lo Stato debba essere ritenuto responsabile - al di là dei limiti costituiti dall'aver pronunziato un'ingiusta condanna - dei danni conseguenti ad una condotta criminale di un terzo cui la sua attività non sia riferibile.
e) Le spese tra le parti. Il ricorrente AN si duole che il giudice della riparazione abbia liquidato le spese di lite tra le parti applicando la tariffa penale e non quella civile come invece era obbligato a fare in considerazione della natura civilistica della controversia.
Di questa censura va anzitutto dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse. Nel vigente sistema processuale non è infatti sufficiente che l'impugnazione sia diretta ad affermare l'esattezza delle ragioni giuridiche proposte dall'impugnante ma è richiesto che il gravame sia diretto ad ottenere un concreto effetto positivo, all'interno del procedimento o al di fuori esso, con l'eliminazione di una concreta ed attuale situazione pregiudizievole per l'impugnante o con il riconoscimento di una situazione concretamente vantaggiosa per la sua sfera giuridica. Non è quindi sufficiente evidenziare un errore giuridico in cui sia incorso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma è necessario prospettare le ragioni in base alle quali la (asserita) corretta interpretazione avrebbe condotto ad un risultato più favorevole per l'impugnante.
In concreto, per venire al caso in esame, la censura sull'erronea applicazione della tariffa penale avrebbe dovuto essere accompagnata dall'indicazione delle ragioni per le quali la tariffa civile si sarebbe dimostrata in concreto più vantaggiosa nella liquidazione delle competenze.
Ma ritiene la Corte che la tesi del ricorrente non sia comunque condivisibile. Premesso che nessuna della due sentenze da lui invocate (Cass., sez. III, 22 ottobre 2003, n. 48484 e SS.UU. 9 luglio 2003, n. 35760, Azgejui) risolve - e neppure affronta - il tema in esame va rilevato che proprio alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle sezioni unite da ultimo richiamata può ritenersi corretta la soluzione adottata dalla Corte di merito.
Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza Azgejui, hanno infatti affermato che la disciplina del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione deve essere ricercata nell'ambito dell'ordinamento processuale penale. Hanno inoltre qualificato l'azione in questione non un'azione costitutiva ex art. 2908 c.c., come riteneva il prevalente precedente orientamento, ma una "azione penale complementare" caratterizzata dal potere delle parti di iniziare un procedimento con la richiesta di decisione su un oggetto diverso dall'accertamento della fondatezza della notizia di reato.
Anche con un'interpretazione restrittiva di questa decisione e considerando che, pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale, questo procedimento ha prevalente natura (sostanziale)
civilistica può ragionevolmente sostenersi che solo laddove non esista nel codice di rito penale alcuna regola applicabile ovvero quando questa disciplina appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione debbano applicarsi i principi del processo civile.
Ma ciò non si verifica nel caso in esame perché il codice disciplina la materia delle spese tra le parti private del processo e non esiste alcuna incompatibilità (che neppure il ricorrente individua) tra la disciplina del procedimento penale e l'applicazione della tariffa penale.
Infondato è anche il motivo di ricorso dell'Avvocatura dello Stato che si duole della mancata parziale compensazione delle spese tra le parti malgrado l'accoglimento solo parziale della domanda. Su questo punto deve ritenersi incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito che l'ha fondata in particolare sulla circostanza che l'amministrazione è stata ritenuta integralmente soccombente sull'affermazione dell'esistenza del diritto alla riparazione (respingendo la tesi dell'esistenza della colpa grave preclusiva) anche se singole voci richieste non sono state riconosciute o lo sono state in misura inferiore al richiesto.
I ricorsi proposti vanno dunque accolti nei limiti indicati con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia che procederà ad un nuovo esame sui punti oggetto dell'annullamento provvedendo anche sulle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, in parziale accoglimento di entrambi i ricorsi, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al guantum con rinvio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006