Articolo 7 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 luglio 1985
Art. 7.
L' articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 5 - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e' determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.
Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
3) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell' articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la societa' che esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.
Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.
Per i redditi netti e per le plusvalenze realizzati rispettivamente per effetto di alienazione di azioni o quote effettuata in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ".
Entrata in vigore il 3 luglio 1985