Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 3
Posto che l'atto formale di cancellazione di una società commerciale (nella specie, società a responsabilità limitata) dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione ove non siano ancora esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e da questa intrattenuti con i terzi, ne consegue, che qualora, nel corso delle operazioni di liquidazione, sia stata omessa la definizione di un determinato rapporto, il creditore, oltre che agire in via sussidiaria nei confronti dei soci "pro quota" ex art. 2456 cod. civ., può anche esperire azione autonoma e diretta contro la società, in persona del liquidatore, allo scopo di far valere nei confronti della medesima il proprio credito rimasto insoddisfatto.
Per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.
Nel caso in cui l'atto di costituzione in mora venga spedito in plico chiuso, spetta al destinatario l'onere di provare che tale plico è stato consegnato vuoto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la lettera raccomandata era stata effettivamente ricevuta dal destinatario e che la stessa contenesse anche l'atto interruttivo della prescrizione, sulla base del rilievo che la raccomandata risultava ritirata dal destinatario e che questi non aveva mai contestato la mancanza dell'atto).
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 01/06/2007 n. 120 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 1 giugno 2007
Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, e\' stato esposto il seguente QUESITO La societa\' Cooperativa ALFA ha terminato le operazioni relative alla procedura di liquidazione in data 11 dicembre 2000 e successivamente ha provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione ed alla cancellazione della societa\' sia ai fini civili che ai fini fiscali. Per poter procedere alla chiusura della procedura di liquidazione, la societa\' istante aveva proceduto alla vendita di tutti i terreni residuanti di sua proprieta\'. Con riferimento alla liquidazione di detti terreni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12078 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARINE MANAGEMENT & SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA MARINONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERÀ, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/00 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 11/10/00 R.G.N. 230/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato ROMANELLI;
udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 maggio-11 ottobre 2000, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. Marine Management & Service s.r.l. avverso la decisione del locale RE dell'11-18 marzo 1999, che aveva respinto l'opposizione della stessa società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal RE del lavoro di Venezia, su richiesta dell'INPS e relativo ad un credito di complessive lire 76.341.392, per contributi evasi e sanzioni aggiuntive, relativi al periodo gennaio 1983-dicembre 1987. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società, a seguito della chiusura delle operazioni di liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle imprese, i giudici di appello rilevavano che la presunzione della corrispondenza tra cancellazione della società ed effettiva cessazione della attività sociale può essere superata quando sia accertata la pendenza di una posizione creditoria, ben potendo il creditore non avvalersi della facoltà di cui all'art. 2456, secondo comma, codice civile. Il liquidatore, osservava il Tribunale, è legittimato passivamente rispetto alle pretese relative anche dopo la cancellazione e fino alla concreta sussistenza delle posizioni debitorie. Nel merito, il Tribunale riteneva che l'atto di costituzione in mora fosse stato validamente inviato alla società debitrice, anche se in un luogo diverso dalla sede legale e dalla residenza del liquidatore.
La lettera raccomandata aveva, ad avviso dei giudici di appello, raggiunto il suo scopo, essendo stata comunque ricevuta dal debitore.
I giudici di appello ritenevano circostanza del tutto irrilevante che, nel verbale di accertamento, il nominativo della persona che rappresentava in quella occasione la società non corrispondesse a quello del legale rappresentante della società.
Considerato che la raccomandata 3 maggio 1988, contenente la diffida ad adempiere, era stata regolarmente ricevuta dalla società debitrice, doveva ritenersi che fosse intervenuta l'interruzione della prescrizione ordinaria decennale, secondo la previsione di cui all'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 1^ dicembre 1997, doveva considerarsi effettuata entro il nuovo termine decennale di prescrizione.
I giudici di appello, in ordine all'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di prova del credito contributivo, osservavano che la fonte del convincimento giudiziale era rappresentata dalla documentata e del tutto pacifica evasione contributiva, derivante dall'errata applicazione dei benefici della fiscalizzazione (risultata non dovuta a seguito del diverso inquadramento della società datrice di lavoro).
Avverso tale decisione la società Marine Management & Service s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque distinti motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 2456, comma secondo, codice civile, dell'art. 2191 codice civile, dell'art. 2697 codice civile (art. 360 n. 3 codice di procedura civile).
La società Marine Management & Service s.r.l. era stata posta in liquidazione il 4 novembre 1987.
Una volta espletate le formalità di rito, ed accertata la mancanza di reclami, il Giudice del registro aveva autorizzato l'adempimento delle formalità connesse alla cancellazione, che si era perfezionata nel luglio 1989.
I creditori della società, osserva la ricorrente, avrebbero potuto agire per il recupero presso i soci per le somme riscosse in base al bilancio finale.
In ogni caso, il creditore avrebbe dovuto richiedere la revoca del provvedimento di cancellazione.
La Corte giudica infondato il motivo.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale "l'atto formale di cancellazione di una società commerciale dal relativo registro, esistente presso la cancelleria del Tribunale, non ne opera l'estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e da questa intrattenuti con i terzi. Pertanto, se, nel corso delle operazioni di liquidazione, sia stata omessa la chiusura di un determinato rapporto, il creditore - oltre che agire in via sussidiaria a termini dell'art. 2456 codice civile contro i soci pro quota - può convenire in giudizio la società cancellata, in persona del suo ex liquidatore" (Cass. 13 novembre 1979 n. 5897). Ed ancora: "La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, ipso facto, l'estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale, nominato ai sensi del disposto di cui all'art. 78 codice di procedura civile" (Cass. 17 marzo 1998 n. 2869; Cfr. Cass. 11361
e 11021 del 1999, 10380 del 1998). Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 132 e 113, primo e secondo comma, e 115 codice di procedura civile, 2697 e 2698 codice civile, in relazione all'art. 3 della legge 335 del 1995 (art. 360, nn. 3 e 5,codice di procedura civile).
Il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente accertare se la lettera del 3 maggio 1998 fosse - o meno - pervenuta alla società, anche se indirizzata in luogo diverso dalla sede legale e dalla residenza del liquidatore.
Essa non poteva, pertanto, interrompere la eccepita prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 1219, 2310 e 2943 codice civile, dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 (art. 360, nn. 3 e 5, codice di procedura civile).
Richiamando quanto già esposto nei precedenti motivi, la ricorrente ribadisce che la lettera del 3 maggio 1988, mai pervenuta, non sarebbe stata comunque idonea a interrompere il decorso della prescrizione, non essendo indirizzata alla società o al suo liquidatore ed essendo comunque indirizzata ad un luogo diverso dalla sede della società.
Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 132, 113, primo e secondo comma, codice di procedura civile, 115 codice di procedura civile, nonché dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 (art. 360 nn. 3, 4 e 5 codice di procedura civile).
Il Tribunale, inoltre, ad avviso della ricorrente, avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione.
La società aveva sin dal ricorso sottolineato che l'accertamento era stato effettuato nei confronti di persona diversa dal legale rappresentante della società.
La società aveva contestato, sin dal primo grado, l'esistenza del credito azionato dall'INPS, anche in relazione a tale circostanza. I giudici di appello non avevano spiegato in alcun modo la effettività di tale credito, attribuendo al verbale ispettivo una fede privilegiata che esso non merita nel nostro ordinamento. In sede di opposizione, di fronte alla ferma opposizione della società, secondo le regole generali l'INPS avrebbe dovuto fornire la prova del credito vantato.
Con il quinto ed ultimo motivo, la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 132, 113, primo e secondo comma, 115 codice di procedura civile, dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995,
nonché violazione degli articoli 634, 635, 645 codice di procedura civile, degli articoli 132, 113 e 115 codice di procedura civile,
degli articoli 2697 e 2698 codice civile (art. 360, nn. 3 4 e 5, codice di procedura civile).
Richiamando le censure già formulate nei precedenti motivi ed in grado di appello, la ricorrente rileva che sul punto della inesistenza di prove, circa il suo debito contributivo, la sentenza impugnata non aveva fornito motivazione alcuna, dimenticando così che il decreto ingiuntivo può essere emesso solo in presenza di idonea prova documentale.
I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi tra di loro. Essi sono infondati.
Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno spiegato per quale ragione hanno ritenuto che la diffida ad adempiere fosse stata regolarmente ricevuta dalla società. Già il RE aveva rilevato che la raccomandata era stata inviata alla Marine Management & Service in via Felisati n. 61 Mestre, ove si trovava una unità locale della società.
Dalla misura camerale del registro delle ditte presso la CCIA di Venezia risultava che alla data dell'invio della raccomandata (maggio 1988) la società, pur essendo in liquidazione, non era stata ancora cancellata ed aveva una unità ancora operativa appunto in Via Felisati n. 61, Mestre.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha concluso che la diffida ad adempiere era entrata nella sfera di conoscenza della società, producendo così gli effetti della messa in mora della debitrice, con conseguente interruzione del termine di prescrizione del credito dell'INPS.
In tal modo, i giudici di appello hanno dimostrato di conoscere e di condividere l'orientamento di questa Corte, secondo il quale per gli atti stragiudiziali, quale è appunto quello di messo in mora del debitore, non è richiesto un rigore di forme, all'infuori della scrittura, e non si richiede l'uso di formule solenni ne' l'osservanza di particolari adempimenti.
Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 23 agosto 1990 n. 8261), l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del debitore. Quanto ai contenuti ed all'efficacia della lettera di diffida, si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'efficacia interruttiva della prescrizione di un atto proveniente dalla parte, che invochi la realizzazione di una propria pretesa, costituisce indagine di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente motivata (Cass. 27 giugno 2002 n. 9378, 15067 e 9662 del 2001, 10504, 4749 del 1999, 11318 del 1996, 12422, 563 e 561 del 1995, 612 del 1993). La ricorrente ha osservato ancora che nella lettera del 3 maggio 1988 si faceva riferimento ad un "fantomatico verbale di accertamento senza indicare ne' il numero di tale verbale, ne' la data del preteso accertamento, ne' i titoli posti a base di tale verbale", ma che anche tale verbale non era mai stato ricevuto. Anche tale rilievo appare privo di fondamento.
Una volta dimostrato che la lettera era pervenuta al domicilio del destinatario, sarebbe stato onere di questo ultimo fornire la prova che la busta non conteneva quanto indicato: "Nel caso di spedizione in plico chiuso, spetta al destinatario la prova dell'assunto secondo cui tale plico è stato consegnato vuoto" (Cass. n. 4083 del 1978). In mancanza di prove in tal senso, deve quindi ritenersi che la lettera raccomandata fu effettivamente ricevuta dalla società e che alla stessa fosse allegato anche il verbale di accertamento del 2 maggio 1988. Opportunamente il primo giudice, nella decisione richiamata dal Tribunale, ha ricordato che la lettera raccomandata, come risulta dalla ricevuta di ritorno, fu regolarmente ritirata dalla società e che la stessa non ebbe mai a contestare all'INPS la mancanza del verbale.
Lo stesso RE ha sottolineato, sotto altro e diverso profilo, che nel verbale di accertamento del maggio 1998 era contenuto solo un ricalcolo del credito dell'Istituto, effettuato a seguito delle contestazioni mosse dalla Marine Management & Service, e che tale ricalcolo costituiva in pratica solo una riduzione delle precedenti richieste già contenute nel verbale di accertamento dell'INPS del 10-12 giugno 1985.
Ha concluso sul punto il RE che "pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui fosse esclusa la presenza del verbale di accertamento nella missiva 3 maggio 1988, tale invito al pagamento sarebbe comunque atto interruttivo della prescrizione per i contributi già quantificati nel verbale del 10-12 giugno 1985".
Stante l'intervenuto atto interruttivo della prescrizione, collegato alla ricezione della raccomandata, il termine prescrizionale decennale, di cui all'art. 3, comma nono, non era decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo (1 dicembre 1997). La decisione del Tribunale sul punto non merita, pertanto, le censure formulate dalla ricorrente.
Quale che sia l'interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 (cfr. Cass. 18 ottobre 2002 n. 14826,
Cass. febbraio 2003 n.......sez. 4838/02), deve infatti ritenersi che nel caso di specie il termine di prescrizione decennale non fosse interamente decorso al momento della notificazione del decreto ingiuntivo, come accertato dai giudici di appello nella sentenza impugnata.
Nella prima decisione di questa Corte si è ritenuto che la disposizione di cui al comma nono dell'art. 3 della legge 335 dell'8 agosto 1995 (nella parte in cui dispone la riduzione del termine di prescrizione da dieci a cinque anni) sia retroattiva, secondo quanto disposto dal primo periodo del decimo comma, essendone stata disposta l'applicazione "anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge", con l'unico limite "per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente". Nella seconda decisione, invece, si è affermato che la norma di cui al comma nono deve essere interpretata unitamente a quella del comma successivo, nel senso che è solo la sospensione triennale della prescrizione dettata dalla legge n. 638 del 1983 che viene a cessare con il 31 dicembre 1995 (così riportando i termini prescrizionali generali, rispettivamente, a dieci e cinque anni, a seconda del tipo di contributo), mentre la riduzione da dieci a cinque anni del termine prescrizionale, unificato per tutti i contributi, vale solo per le contribuzioni relative a periodi successivi alla entrata in vigore della legge.
Deve pertanto escludersi - per quanto già esposto - che potesse trovare applicazione, nei confronti della società Marine Management & Service, il più breve termine quinquennale, come sostenuto dalla società, essendo comunque intervenuto un valido atto interruttivo nel maggio 1988 prima della maturazione dell'intero termine prescrizionale (il periodo contributivo cui fa riferimento il credito azionato dall'INPS è ricompreso tra il gennaio 1983 ed il dicembre 1987,- l'ulteriore interruzione della prescrizione si determinò con la notifica del decreto ingiuntivo).
Correttamente il Tribunale ha concluso(rigettando l'eccezione di prescrizione con riferimento all'intero periodo gennaio 1983-dicembre 1987.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, con il quale sostanzialmente la società ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione sul punto relativo alla esistenza del proprio debito contributivo, è appena il caso di rilevare che la società Marine Management & Service - secondo l'accertamento di fatto compiuto dal RE - non aveva provveduto al pagamento dei contributi di cui al modello DM 10 di maggio e ottobre 1983, pur avendo provveduto alla compilazione ed all'invio di tali moduli all'Istituto competente.
Il Tribunale ha confermato tale decisione, segnalando che le argomentazioni del RE non erano state specificamente censurate ("chiara, nella impugnata sentenza, la fonte del convincimento giudiziale, in punto prova del credito, come rappresentata dalla documentata, pacifica ed, anche in questa sede, non contestata evasione contributiva, nonché applicazione, contra legem, dei benefici della fiscalizzazionè").
Secondo quanto accertato dal RE, nella decisione richiamata dai giudici di appello, la stessa società, per il periodo giugno 1983 - dicembre 1987, inoltre, aveva indebitamente operato le riduzioni fiscali previste dal Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno - senza fornire alcuna prova sulla esistenza del diritto alla fiscalizzazione -.
Infine, per il periodo giugno 1983 - aprile 1985, aveva versato i contributi di malattia per il personale dirigente in misura inferiore a quella dovuta (in pratica, calcolando la contribuzione dovuta su retribuzioni inferiori rispetto a quelle dei minimali), così incorrendo nella decadenza dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in base a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 328 del 1986. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 9,90 oltre ad euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003