Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12078
CASS
Sentenza 18 agosto 2003

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Posto che l'atto formale di cancellazione di una società commerciale (nella specie, società a responsabilità limitata) dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione ove non siano ancora esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e da questa intrattenuti con i terzi, ne consegue, che qualora, nel corso delle operazioni di liquidazione, sia stata omessa la definizione di un determinato rapporto, il creditore, oltre che agire in via sussidiaria nei confronti dei soci "pro quota" ex art. 2456 cod. civ., può anche esperire azione autonoma e diretta contro la società, in persona del liquidatore, allo scopo di far valere nei confronti della medesima il proprio credito rimasto insoddisfatto.

Per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.

Nel caso in cui l'atto di costituzione in mora venga spedito in plico chiuso, spetta al destinatario l'onere di provare che tale plico è stato consegnato vuoto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la lettera raccomandata era stata effettivamente ricevuta dal destinatario e che la stessa contenesse anche l'atto interruttivo della prescrizione, sulla base del rilievo che la raccomandata risultava ritirata dal destinatario e che questi non aveva mai contestato la mancanza dell'atto).

Commentario1

  • 1Risoluzione del 01/06/2007 n. 120 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 1 giugno 2007

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, e\' stato esposto il seguente QUESITO La societa\' Cooperativa ALFA ha terminato le operazioni relative alla procedura di liquidazione in data 11 dicembre 2000 e successivamente ha provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione ed alla cancellazione della societa\' sia ai fini civili che ai fini fiscali. Per poter procedere alla chiusura della procedura di liquidazione, la societa\' istante aveva proceduto alla vendita di tutti i terreni residuanti di sua proprieta\'. Con riferimento alla liquidazione di detti terreni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12078
Data del deposito : 18 agosto 2003

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