Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
La presentazione all'INPS, da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui c.d. "modelli DM 10/M" non può essere configurata come riconoscimento del debito contributivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., trattandosi di un atto che - avendo come scadenza il giorno 20 di ogni mese (secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983) - interviene in un momento che precede l'inizio della prescrizione del credito dell'Istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo dopo la suddetta data di scadenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14826 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANOO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 4524/00 proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
NO RI, elett.te dom.ta in Roma, Via Marcello Prestipini n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Fusillo, che unitamente agli Avv. Giuseppe Speri e Luisella Speccher la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e sul ricorso n. 7020/00 proposto da
NO RI, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa. - ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS. - resistente con sola procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trento n. 42 del 19.11.1999 (R.G. n. 31/99). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 6.5.2002;
Sentito l'Avv. Antonietta Coretti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 dicembre 1998 RI NO proponeva opposizione avverso il decreto del 31 agosto 1998 con il quale il Pretore di Trento le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di socia della s.n.c. Pulisistema 2 di NO RI e C., la complessiva somma di L. 72.000.000, oltre agli accessori, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali - denunciati con il modello DM 10/M del 20 gennaio 1993 e riferiti al mese di dicembre 1992 - e conveniva l'Istituto davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il decreto fosse revocato in base a plurime ragioni e, in particolare, a causa dell'intervenuta prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3, nono comma, l. 8 agosto 1995 n. 335. Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con sentenza dell'11 maggio 1999 il Pretore, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, revocava il decreto ingiuntivo. Questa decisione, impugnata dall'INPS in via principale e dalla NO in via incidentale, veniva confermata dal Tribunale di Trento, con sentenza del 19 novembre 1999, in base al rilievo che, essendo stata la prescrizione "dimezzata da decennale in quinquennale con la riforma del 1995", doveva escludersi che nella specie fosse intervenuta l'interruzione del termine prescrizionale mediante la presentazione del modello DM 10/M, dato che la dichiarazione resa con tale modello dalla NO all'INPS, essendo prevista dalla legge e non essendo quindi libera, non poteva essere considerata come un atto di riconoscimento del debito e dato che il credito dell'Istituto previdenziale non sorge prima della dichiarazione, ma solo in seguito alla stessa o contestualmente. Quanto all'appello incidentale, relativo - per le doglianze non assorbite - alla statuizione sulle spese, il Tribunale ne motivava il rigetto sia per la soccombenza della NO rispetto ad una serie di questioni preliminari ritenute manifestamente infondate, sia per la difficoltà della materia trattata in giudizio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS in base ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la NO, che ha proposto ricorso incidentale, articolato in diversi motivi, alcuni dei quali condizionati.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza, la riunione dei ricorsi.
Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 3, commi nono e decimo, l. 8 agosto 1995 n. 335 e 2944 c.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che entrambe le ragioni poste dal Tribunale di Trento a sostegno della decisione emessa sono prive di consistenza. Afferma al riguardo l'Istituto ricorrente che il fatto che sia la legge a prevedere la presentazione dei modelli DM 10/M non implica che la dichiarazione negli stessi contenuta non possa essere considerata come un atto di riconoscimento di debito, essendo il datore di lavoro libero di contestare la pretesa dell'ente previdenziale, ed aggiunge che il credito contributivo sorge non già al momento della presentazione della denuncia, ma all'epoca dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
Queste censure sono prive di fondamento, anche se la ragione, in diritto, che induce a disattendere la tesi dell'INPS è diversa da quelle poste dal Tribunale di Trento a sostegno della sentenza impugnata.
Ai fini della decisione è opportuno riportare le disposizioni, di legge e regolamentari, che disciplinano la materia. 1^. Con l'art. 30 l. 21 dicembre 1978 n. 843 (recante le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato: c.d. finanziaria per il 1979) è stato a carico dei datori di tenuti "alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 febbraio 1969", l'obbligo di presentare all'INPS "le denunce contributive relative di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo", "entro i termini fissati per il versamento dei contributi".
2^. L'art. 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1969 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 febbraio 1969 ed emanato ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 - aveva in effetti istituito un nuovo sistema per la denuncia e per il versamento dei contributi di previdenza sociale, "basato sulla trasmissione di elenchi nominativi dei lavoratori occupati", contenenti tutte le indicazioni relative alle retribuzioni e agli altri elementi necessari ai fini assicurativi.
3^. Questo decreto ministeriale è stato successivamente integrato e in parte modificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1984 n. 193
ed emanato, ai sensi dell'art. 1 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, congiuntamente dai Ministri delle Finanze, del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale (allo scopo di provvedere alla codificazione unica per il versamento, delle imposte e dei contributi previdenziali "entro termini unificati") - il quale nell'art. 1 ha stabilito che il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro, non agricoli, quali sostituti di imposta e di quelle dovute alle gestioni previdenziali ed assistenziali dovesse essere effettuata "entro il 20 di ogni mese, ferme restando le diverse periodicità".
4^. L'art. 3, nono comma lett. a) ultimo periodo, l. 8 agosto 1995 n. 335 - recante la riforma del sistema pensionistico e complementare - ha disposto, "a decorrere dal 1^ gennaio 1996", la riduzione da dieci a cinque anni del termine di prescrizione relativo alle contribuzioni inerenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Nel successivo decimo comma, primo periodo, è stata prevista l'efficacia retroattiva della norma, essendone stata disposta l'applicazione "anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge", stabilendosi peraltro che tale efficacia retroattiva non dovesse valere "per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente".
Dal combinato disposto delle norme riportare nei punti 1^, 2^ e 3^ si debbono trarre, allo scopo di una corretta applicazione delle disposizioni menzionate nel punto 4^, le seguenti considerazioni: 1) essendo i datori a lavoro tenuti a presentare denunce contributive, sui moduli predisposti dall'INPS (i c.d. modelli DM 10/M), per ciascun periodo di paga scaduto, è evidente che la denuncia deve seguire e non precedere la scadenza del periodo, con la conseguenza che, per i periodi di tempo pari al mese, la denuncia deve essere effettuata nel mese successivo;
2) la denuncia deve essere in ogni caso entro il termine fissato per il versamento dei contributi;
3) tale termine deve essere individuato nel giorno 20 di ogni mese;
4) il debito contributivo del datore di lavoro, contrariamente a quanto è stato affermato nella sentenza impugnata, non sorge per effetto e al momento della denuncia, ma viene in essere contestualmente alla nascita dell'obbligazione retributiva, vale a dire nel momento in cui, instauratosi il rapporto di lavoro subordinato, al lavoratore deve essere elargita la retribuzione (e per la somma corrispondente);
5) peraltro, come bene ora sostiene la difesa della controricorrente, per le retribuzioni da corrispondersi mensilmente, il debito, essendo già sorto, tuttavia è esigibile solamente alla scadenza del ventesimo giorno del mese successivo;
6) per conseguenza, quando dal datore di lavoro viene presentato il modello DM 10/M la relativa denuncia fa riferimento ad un debito già sorto, ma non ancora scaduto.
Ciò posto, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 3, commi nono e decimo, della l. 8 agosto 1995 n. 335, riportate al punto 4^, e considerato che la prescrizione può essere interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., anche a mezzo di un atto di riconoscimento del debito, si deve escludere che la presentazione della denuncia contenuta nel suddetto modello DM 10/M, anche a volerla considerare alla stregua di un atto ricognitivo, possa avere efficacia interruttiva. Come giustamente deduce la resistente, infatti, l'atto interruttivo è tale solo se interviene nel corso della prescrizione, vale a dire quando il termine prescrizionale è già iniziato, e non prima, non potendo essere interrotto ciò che ancora non esiste. Pertanto, poiché l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e poiché, come si e detto sopra, il diritto dell'INPS può essere fatto valere solamente dopo il giorno 20 di ogni mese, si deve ritenere che la presentazione del modello DM 10/M, da effettuarsi entro tale termine di scadenza, intervenga in un momento che precede l'inizio della prescrizione del credito dell'Istituto previdenziale, senza, quindi, che allo stesso possa essere collegato alcun effetto interruttivo. Dal che deriva che nei confronti della NO, come è stato (implicitamente) accertato nella precedente fase di merito, si è già maturata la prescrizione del credito avente per oggetto i contributi relativi al mese di dicembre 1996, non essendo intervenuto un atto interruttivo tale da impedire la riduzione del termine prescrizionale, dato che quest'atto non può essere individuato nella denuncia contenuta nel modello DM 10/M.
Tenuto conto di tutti questi rilievi, essendo il dispositivo conforme al diritto, la sentenza impugnata, ancorché con diversa motivazione (art. 384, secondo comma, c.p.c.), deve rimanere ferma sul punto in cui ha ritenuto che il diritto di credito dell'INPS, per effetto della prescrizione breve prevista con efficacia retroattiva dall'art. 3, commi nono e decimo, l. 8 agosto 1995 n. 335, si fosse ormai estinto.
Passando all'esame del ricorso incidentale, debbono essere innanzi tutto dichiarate inammissibili quelle censure che sono state proposte a fronte di pronunce mai emesse dal giudice di appello, in quanto ritenute assorbite, e relative o alla asserita estraneità della NO al rapporto previdenziale dedotto in giudizio (con richiesta di chiamata in causa di altri soggetti, indicati come i veri responsabili dell'eventuale inadempimento), o alla inopponibilità nei confronti della ricorrente degli atti posti in essere dalla società Polisistema, o all'inesistenza della obbligazione contributiva in ordine al quantum, o alla asserita inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. i punti del controricorso indicati con i nn. 3 e 4). Deve essere viceversa esaminata, per essere rigettata, la doglianza con la quale la NO, sul presupposto della denunciata violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., lamenta che il giudice dell'appello abbia compensato le spese di entrambi i gradi della fase di merito (punto 2 del controricorso). Secondo la ricorrente incidentale, la pronuncia di compensazione delle spese è stata motivata con il rilievo che essa NO aveva omesso di censurare le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado per disattendere tutte le questioni preliminari dibattute nel giudizio di primo grado, mentre, viceversa, tali censure erano, state puntualmente dedotte, con la conseguenza che la statuizione di compensazione non si giustifica per la mancanza di una reciproca soccombenza.
Per disattendere questo motivo, basta rilevare che la decisione è stata emanata in base ad una duplice ragione, avendo il Tribunale evidenziato, oltre a quella censurata dalla ricorrente incidentale, anche "la difficoltà della materia". Di tal che va fatto riferimento a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, qualora la pronuncia del giudice di appello si basi su più ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione con il ricorso per cassazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure dedotte avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del motivo del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la pronuncia impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 26 maggio 2000 n. 6957 e Cass. 18 luglio 2000 n. 9449). Anche per questa parte, quindi, la sentenza impugnata deve rimanere ferma.
Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, debbono essere rigettati entrambi i ricorsi e, attesa la reciproca soccombenza, debbono essere compensate anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002