Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
ITALIANA E PUBBLICA O L L O B E Aula 'B' E ) 7 N .3 E O I N C Z A CORTE SUPRI04 8 38 /03 A 1, A P 9 R 19 T I S - D I 1 G 1 E E - 1 R IC 2 A IN NOME DEL POPOLO TALI L. D D 0 E U 3 T G 5 N E 6 E S 4 E .N Oggetto . T T T R (IS A Impugnativa senicuza SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24442/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO 10300 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ud. 31/01/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA presso LA CORTE TO EMILIO, DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TOMMASO APONE con studio in 8404 AGROPOLI (SA) VIA M. SERAO 7, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OV EL, LEVANTE NORDITALIA ASSIC SPA;
intimati avverso la sentenza n. 539/01 del Giudice di pace di AGROPOLI, emessa e depositata il 03/05/01 (R.G. 2003 944/00); 260 udita la relazione della causa svolta nello camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Actonic MARTONE che ha chiesto зі dichiari 1'inammissibilità de l ricorso, con le consequenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che EM EV ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giu- dice ai pace di Agropoli ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di nie lo NO e della Levante-Norditalia Assicurazioni S.p.a. per зen- irli condannare al pagamento in suo favore della somma di lire di lire 600.000 per danni subiti in conseguen- za di un sinistro stradale;
considerato che
il ricorrente ha svolto due motivi di ricorso, deducendo: 1) la violazione dell'art. 2054 C.C., per essere 1'evento attribuibile al NO e рет essere comunque operante la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo indicato;
2] l'insufficiente e contraddittoria motivazione con rife- rimento alla valutazione delle risultanze istruttorie;
rilevato che gli intimati non hanno svolto difese;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- 2 001 trollo in sede ai legittimità dello sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di respingere il ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza dello stesso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- LO, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da iin vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi de l de citato art. 360 è consentita soltanto in caso d. inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716]; ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra je dette violazioni e che la motivazione deila sentenza impugnata nor. appare né inesistente né 3 apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottata, mentre per altro verso le censure si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- va rigetta- nj festamente infondato e, conseguentemente, Con sentenza pronunziata in camera di consiglio a τον norma dell'art. 375 c.p.c. che non si fa luogo a pro- runzia sulle spese, non avendo gli intimati svolto at- tività difensiva;
visti gli ar=t. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese, Così deciso in Roma 31 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE EGANG tott. 65xl Maria Aiello Depositata in Cancelleria oggi. 22.03.03 LCANDELIERE C1 Dottissa Maria Aiello