Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 421
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Sentenza 13 gennaio 2001

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In tema di accessori dei crediti di lavoro, a norma dell'art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994, il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi si applica soltanto ai crediti di lavoro maturati successivamente al 31 dicembre 1994, a nulla rilevando che il regolamento adottato con decreto ministeriale 1 settembre 1998 n. 352 disponga che sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato anteriormente al 1 gennaio 1995 sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%, giacché trattasi di regolamento (rivolto alle amministrazioni pubbliche e non concernente il settore lavorativo privato) che, come tale, non è in ogni caso idoneo ad incidere, modificandolo, sul regime legale degli accessori dei crediti di lavoro, onde va disapplicato nella parte in cui si pone in contrasto con la disposizione di cui al citato art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994.

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  • 1Corte Costituzionale: parzialmente incostituzionale la Legge Pecorella
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 421
Data del deposito : 13 gennaio 2001

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