Sentenza 13 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di accessori dei crediti di lavoro, a norma dell'art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994, il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi si applica soltanto ai crediti di lavoro maturati successivamente al 31 dicembre 1994, a nulla rilevando che il regolamento adottato con decreto ministeriale 1 settembre 1998 n. 352 disponga che sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato anteriormente al 1 gennaio 1995 sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%, giacché trattasi di regolamento (rivolto alle amministrazioni pubbliche e non concernente il settore lavorativo privato) che, come tale, non è in ogni caso idoneo ad incidere, modificandolo, sul regime legale degli accessori dei crediti di lavoro, onde va disapplicato nella parte in cui si pone in contrasto con la disposizione di cui al citato art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale: parzialmente incostituzionale la Legge PecorellaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Trezza - Presidente
" Ettore Mercurio - Consigliere
" Bruno Battimiello - " rel.
" Natale Capitanio - "
" Giancarlo D'Agostino - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4183/99 proposto da
A.M.T. - AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI di VERONA (già Azienda Municipalizzata Trasporti), in persona del Direttore f.f. rag. Gianbernardo Righetti, elett.te dom.ta in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 88 presso l'avv. Giulio Prosperetti che unitamente all'avv. Mario Della Bernardina del Foro di Verona la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, conferita in forza di delibera n. 143 in data 13 gennaio 1999 dalla Commissione Amministrativa
ricorrente contro
MP NN, elett.te dom.ta in Roma al viale Regina Margherita n. 294 presso l'avv. Angelo Vallefuoco che unitamente agli avv.ti Luciana Gaspari e Claudio Carcereri de Prati del Foro di Verona la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale controricorrente
nonché sul ricorso n. 6282/99 proposto da
MP NN, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra ricorrente incidentale contro
A.M.T. - AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI di VERONA
controricorrente incidentale per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 57/98 in data 3 luglio/16 novembre 1998 (R.G. 74/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2000 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Giulio Prosperetti;
udito l'avv. Angelo Vallefuoco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vicenza, pronunciando in sede di rinvio, ha statuito che a AZ NN, già dipendente dell'Azienda Mobilità e Trasporti di Verona - A.M.T. (ex Azienda Municipalizzata Trasporti), licenziata illegittimamente in vista del compimento del cinquantacinquesimo anno di età ed avente invece diritto a restare in servizio fino al compimento del sessantesimo anno di età, spettano, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate nel quinquennio che va dal cinquantacinquesimo al sessantesimo anno di età, ossia dal maggio 1989 al maggio 1994. Da tale importo non vanno detratti i ratei di pensione percepiti dalla licenziata nello stesso periodo, perché la sentenza rescindente della Corte di Cassazione ha sancito la nullità ed inefficacia del licenziamento, la persistenza del rapporto di lavoro e la inapplicabilità sia dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori che del principio della compensatio lucri cum damno. Ha anche affermato che il ripristino del rapporto non era più possibile, avendo la AZ maturato nelle more del giudizio l'età pensionabile. Ha quindi condannato l'Azienda al pagamento delle somme risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, comprensive di rivalutazione ed interessi legali calcolati sul capitale rivalutato. Avverso questa decisione l'Azienda Mobilità e Trasporti di Verona (AMT) ricorre per cassazione con due motivi, cui AZ NN resiste con controricorso, interponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Ancora in via preliminare, si osserva che la sentenza impugnata risulta sottoscritta dal solo Presidente, sebbene nell'epigrafe della stessa sia indicato come relatore il secondo giudice a latere. Tuttavia, è da ritenere che il Presidente ne sia l'estensore (pur in assenza di un'espressa specificazione a questi relativa e di utili riferimenti nei verbali di causa), innanzitutto perché nessun altro componente del collegio è indicato come estensore, ed in secondo luogo perché sulle parole "Il Giudice Est." predisposte in calce al testo della sentenza vi è un tratto di penna, a guisa di cancellazione, che altro significato non può assumere se non quello che non c'è un giudice estensore, che quindi non vi era da raccogliere la firma dell'estensore e che questa qualità è da riferire al Presidente, unico sottoscrittore. Devono pertanto ritenersi osservate le prescrizioni dettate dall'art. 132, ult. comma, c.p.c., avendo il Presidente cumulato nella propria persona anche le funzioni di estensore.
Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dell'art. 1233 (recte: 1223) e segg. c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente afferma che nella sentenza rescindente la Corte di Cassazione non avrebbe affatto negato l'applicabilità al caso di specie del principio della compensatio lucri cum damno. Avrebbe soltanto detto che, accertata la inapplicabilità allo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dell'art. 18 Stat. Lav. e respinta la domanda di reintegra ex tunc, la determinazione del danno, essendo improponibile in sede di legittimità, doveva compiersi ad opera del giudice di rinvio.
Il motivo è infondato. Va premesso che la AZ venne esonerata dal servizio con effetto dal 15 maggio 1989, in previsione del compimento del cinquanta cinque s imo anno di età. A seguito del licenziamento, chiese ed ottenne la pensione di vecchiaia, ma nel contempo impugnò il provvedimento di esonero, avendo optato a suo tempo per la prosecuzione del rapporto fino al sessantesimo anno di età.
L'adito Tribunale di Verona, accogliendo l'appello, dichiarò illegittimo il licenziamento e, in applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., ordinò la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e condannò l'Azienda al pagamento delle retribuzioni non corrisposte medio tempore, oltre interessi e rivalutazione, nonché dell'indennità di cinque mensilità.
Questa sentenza venne impugnata dall'Azienda con ricorso per cassazione. Con il quarto motivo la ricorrente sostenne che erroneamente il Tribunale aveva applicato l'art. 18 Stat. Lav. ad un rapporto - quale quello degli autoferrotranvieri - che per la sua specialità doveva restarne estraneo. Con il quinto motivo si lamentò che il Tribunale, nel condannarla al pagamento della penale di cinque mensilità, oltre alle retribuzioni, non aveva tenuto in conto il principio della compensatio lucri cum damno, non avendo considerato che nello stesso periodo la AZ aveva fruito del trattamento pensionistico.
Con sentenza n. 8760 del 13 gennaio/9 agosto 1995 la Corte, rigettati i primi tre motivi concernenti la illegittimità del licenziamento, accolse il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Il Tribunale di Vicenza, quale giudice di rinvio, premesso che la AZ già all'epoca della pronuncia della Corte aveva raggiunto il limite tutelato dei sessanta anni di età, ha ritenuto che la sentenza n. 8760 del 1995 abbia sancito la inapplicabilità al caso in esame del principio della compensatio lucri cum damno ed ha conseguentemente condannato l'Azienda al pagamento di tutte le retribuzioni maturate nel quinquennio, senza sottrarvi l'importo dei ratei pensionistici percepiti nello stesso periodo dalla AZ. L'interpretazione della sentenza rescindente operata dal Tribunale viene criticata dall'odierna ricorrente. Ma la tesi è inattendibile. Questa Corte con la sua precedente pronuncia (sent. 8760/95, cit.), dopo aver ribadito (nel respingere i primi tre motivi di ricorso) la illegittimità del licenziamento, in accoglimento del quarto motivo di ricorso ha affermato che la legge sui licenziamenti individuali e lo Statuto dei lavoratori sono inapplicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in virtù della specialità di tale rapporto, retto dalla legge n. 148 del 1931. Ha testualmente precisato che, mentre è fuori discussione il diritto della AZ al risarcimento dei danni, "il discorso della 'compensatio lucri cum damno' non è comunque proponibile, al pari della condanna al pagamento delle cinque mensilità, essendo questi istituti espressione e conseguenza dell'applicazione dell'art. 18 legge 300, pacificamente estraneo e non estensibile al rapporto in contestazione (Cass. nn. 5272 e 3794/84, 781/83) e la cui denuncia, per altro corretta, va ritenuta assorbita dall'accoglimento del precedente quarto motivo".
Come risulta evidente, la Corte non ha affatto affermato che la liquidazione del danno non poteva avvenire in sede di legittimità;
precisazione che sarebbe risultata del tutto singolare, attesane l'assoluta superfluità, neppure giustificata da una conforme richiesta. Ha invece detto che l'art. 18 Stat. Lav. (reintegrazione e risarcimento del danno), non è applicabile all'esonero dell'autoferrotranviere, conformemente ai precedenti giurisprudenziali da essa citati e ai quali possono aggiungersi le più recenti sentenze n. 10890 del 16 ottobre 1991 e n. 3181 del 17 marzo 2000. Secondo la stessa sentenza, l'inapplicabilità dell'art. 18 rende inapplicabile il principio della compensazione del danno prodotto dal fatto illecito con gli effetti vantaggiosi da esso scaturenti. Il decisum della sentenza rescindente è del resto coerente con le argomentazioni svolte nella motivazione in ordine all'inefficacia del licenziamento intimato ante tempus. Vi si afferma che in tale ipotesi il licenziamento è nullo, privo di effetti ed "implica la persistenza del rapporto di lavoro". Esso è inidoneo ad estinguerlo, è da considerarsi tamquam non esset, cioè incapace di incidere sulla sua continuità giuridica. Con la conseguenza che rimane integro il diritto del lavoratore di percepire le retribuzioni. E, trattandosi di retribuzioni, "il discorso della compensatio lucri cum damno non è proponibile"; non è cioè possibile.
Premesso che la Corte, nell'interpretare la sentenza rescidente, non può sindacare l'esattezza della decisione in essa adottata (Cass. 8 aprile 1994 n. 3308), si osserva che l'assorbimento del quinto motivo non deriva da una pronuncia devolutiva della questione al giudice di rinvio, ma dalla considerazione che, dipendendo l'operatività della regola della compensatio lucri cum damno dall'applicazione dell'art. 18 cit., non trovando questo applicazione, ne deriva come necessaria conseguenza l'assorbimento della questione relativa ai redditi percepiti dalla lavoratrice illegittimamente licenziata. La sentenza impugnata con l'odierno ricorso, negando la compensazione delle retribuzioni dovute alla AZ con i ratei pensionistici dalla stessa riscossi, si è dunque puntualmente attenuta al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. Con il secondo motivo, denunciando "violazione e/o falsa applicazione" del Decreto Ministeriale 1^ settembre 1998 n. 352, l'Azienda lamenta che il Tribunale abbia attribuito alla AZ interessi e rivalutazione in cumulo tra loro, benché il predetto decreto sancisca, in attuazione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, la non cumulabilità di detti accessori anche per i crediti maturati anteriormente al 1^ gennaio 1995. Il motivo non è fondato. L'art. 22, co. 36, l. n. 724 del 1994, che ha esteso ai crediti di lavoro il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione introdotto dall'art. 16, co. 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412 per i crediti previdenziali, stabilisce tuttavia che tale limitazione si applica ai soli crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994.
Il regolamento adottato con decreto Ministeriale 1^ settembre 1998 n. 352 reca i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche. Esso è rivolto agli enti pubblici, e detta le modalità con cui questi devono liquidare interessi e rivalutazione;
non riguarda il settore privato. È un regolamento di esecuzione che non condiziona l'applicazione della legge, sicché non incide, modificandolo, sul regime di detti accessori del credito. Va quindi disapplicato nelle parti in cui confligge con norme di legge, segnatamente laddove, in contrasto con l'art. 22, co. 36. l. n. 724/94, stabilisce (art. 2, co. 4) che sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1^ gennaio 1995 sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10% (Cass. 24 luglio 1999 n. 8063). Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione di legge (art. 59 R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328; art. 1418 segg. c.c.) e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). La AZ chiede "la riforma" della sentenza del giudice di rinvio per il caso che essa non sancisca l'obbligo dell'Azienda di versare i contributi assicurativi e previdenziali.
Il motivo è inammissibile. Infatti il Tribunale di Verona, pronunciando in grado di appello, condannò l'Azienda a pagare alla AZ "gli emolumenti non corrisposti tra la data del licenziamento e quella della reintegra", senza alcuna menzione dei contributi assistenziali e previdenziali, cui pur fa riferimento l'art. 18, co. 4, S.L.
Questa statuizione non venne impugnata dalla AZ con ricorso incidentale, sicché sulla relativa questione vi è la preclusione derivante dal giudicato.
Il secondo motivo - con il quale la lavoratrice assume che, essendo nullo il licenziamento e tuttora in essere il rapporto di lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le retribuzioni ben oltre il compimento del sessantesimo anno di età - resta assorbito, essendo stato espressamente formulato condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale critica la decisione del Tribunale sulle spese e sostiene che l'Azienda avrebbe dovuto essere condannata a rimborsarle per intero in relazione a tutti i gradi e fasi del giudizio.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha condannato l'Azienda al pagamento, in favore della AZ, di due terzi delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, nonché di quello di rinvio. Ha condannato la AZ al pagamento, in favore dell'Azienda, di due terzi delle spese del giudizio di cassazione. Ha compensato tra le parti un terzo delle spese dell'intero processo.
Il Giudice di rinvio ha motivato detto regolamento con riguardo alla reciproca soccombenza e all'esito finale della lite. Ora, questo criterio di giudizio non viene in alcun modo censurato dalla ricorrente incidentale, la quale si limita ad osservare che sarebbe stato più giusto condannare interamente l'Azienda alle spese dell'intero procedimento, in considerazione della sua maggior forza economica.
Stimasi di giustizia compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2001