Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
Pur essendo affetta da nullità assoluta, non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone "de plano" la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto la categoria dell'abnormità non si riferisce ad atti illegittimi sulla base di una valutazione "quantitativa" del grado di illegittimità che li caratterizza, bensì ad atti che comportino l'indebita stasi del procedimento, ovvero che si pongano in insanabile contrasto con le finalità fondamentali di ciascun istituto processuale o con principi cardine dell'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2017, n. 58011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58011 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
5801 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 Presidente - Sent. n. sez. PATRIZIA PICCIALLI 1860/2017 ANDREA MONTAGNI MAURA NARDIN REGISTRO GENERALE N.32521/2017 LOREDANA MICCICHE' GIUSEPPE PAVICH Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLZANO nei confronti di: ER AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/03/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Lott. S. Perol die he ставило diciendo l'aumdemento dell'ordinenze e le restitusione Regli atti al Teatrunde Ki Batrew, ठ RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, con provvedimento emesso in data 30 marzo 2017, ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di FR RE, in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza (art. 186, comma 2, lettera C, Cod. Strada), disponendo l'imputazione coattiva a carico dello RE in ordine a tale addebito e indicando, quali aggravanti da contestare, quelle di cui all'art. 186, commi 2-bis e 2-sexies Cod. Strada.
2. Avverso il citato provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica di Bolzano, con atto contenente un unico motivo di doglianza nel quale si contesta violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lettera C, cod. proc.pen. in relazione all'art. 409 del codice di rito: deduce il P.M. ricorrente che il giudicante ha formulato l'imputazione coattiva in violazione del contraddittorio, nonché del secondo comma del citato art. 409, senza fissare udienza in camera di consiglio e per di più indicando anche le aggravanti da contestare. Ciò integra una fattispecie di atto abnorme, sia in relazione alla violazione del principio del contraddittorio, sia in relazione all'esercizio di prerogative attribuite in via esclusiva al Pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In estrema sintesi, le doglianze del Procuratore della Repubblica ricorrente attengono a due specifiche questioni: ossia all'avere il G.i.p disposto l'imputazione coatta senza fissare l'udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, cod.proc.pen., violando così una disposizione di legge posta a presidio del principio del contraddittorio;
e al fatto che lo stesso organo giudicante, disponendo inaudita altera parte di procedere all'imputazione coattiva e per di più integrando quella originaria con l'indicazione di due circostanze aggravanti, ha indebitamente "espropriato" l'organo requirente di prerogative sue proprie, strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale. Sebbene non possa sottacersi che le ragioni poste a base del ricorso presentino elementi meritevoli di attenzione, in relazione al peculiare modus procedendi nella specie seguito dal giudice per le indagini preliminari, nondimeno 2 il ricorso é inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile e che, ancorché adottato in violazione della legge, non può definirsi abnorme.
1.1. In primo luogo va chiarito che non vi sono, nel vigente ordinamento processuale, disposizioni che consentano l'autonoma impugnabilità del provvedimento emesso dal G.i.p. con il quale é stato ordinato al P.M. di formulare l'imputazione coattiva. All'uopo é sufficiente il richiamo alla norma generale di cui all'art. 568 cod. proc.pen., da cui si ricava che il citato provvedimento non é ascrivibile a nessuna delle fattispecie di provvedimenti cui la predetta norma attribuisce, in stretto regime di tassatività, il carattere dell'autonoma impugnabilità o della ricorribilità diretta per cassazione;
né é dato rinvenire, nel sistema processuale, alcuna disposizione particolare che qualifichi il provvedimento de quo come impugnabile.
1.2. In alternativa, quindi, quest'ultimo sarebbe impugnabile ove esso fosse qualificabile come abnorme. Ma va detto che l'istituto dell'abnormità, come ribadito dalla costante giurisprudenza (vds. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 48760 del 06/12/2011, Mannino) ha natura affatto eccezionale, essendo teso a offrire un correttivo al suddetto principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si é inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei provvedimenti del giudice che, pur risultando affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrate in alcuno schema legale, non sono tuttavia impugnabili. Il ricorso per cassazione costituisce, dunque, l'unico strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti destabilizzanti, altrimenti non rimediabili, dell'atto abnorme». Vale la pena ricordare, al riguardo, che la categoria dell'abnormità non é disciplinata dal codice di rito ed é demandata all'elaborazione giurisprudenziale, proprio nell'intento di rispondere ad esigenze di giustizia sostanziale nei casi in cui l'applicazione della legge non condurrebbe a soluzioni soddisfacenti in tal senso. La Relazione al progetto preliminare del vigente Codice di procedura penale (pag. 126) chiarisce infatti che é rimasta esclusa l'espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, é vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento». 3 1.3. Nella fattispecie, deve constatarsi che il giudicante ha ordinato al P.M., con provvedimento emesso de plano anziché nel contraddittorio, di procedere ad imputazione coattiva: in tal modo può affermarsi che egli ha bensì agito nell'ambito di un potere espressamente conferitogli dall'ordinamento (in specie dall'art. 409, comma 4, cod. proc.pen.); ma lo ha fatto in modo sicuramente irrituale, ossia non consentendo alle parti (e, dunque, anche al P.M.) di partecipare al previsto contraddittorio nell'apposita udienza camerale. Tanto, ad avviso della Corte, integra sicuramente una nullità a carattere generale e assoluto ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio affermato dall'art. 111, commi 2, e 4, Cost., e, segnatamente, della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento.
1.4. Nondimeno, deve ribadirsi una volta di più quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa la netta distinzione fra la nozione di "illegittimità" o di "nullità" dell'atto, e quella di "abnormità". Al riguardo, numerosi sono gli arresti giurisprudenziali nei quali si afferma che l'atto illegittimo, o nullo, non per questo é anche "abnorme" (e, dunque, soggetto a impugnazione anche se non rientrante nelle fattispecie evocate dall'art. 568 cod. proc.pen.), Per chiarire l'eccezionalità della nozione di abnormità e i limiti ristretti in cui può parlarsi di atto abnorme (specie nei rapporti tra organo giudicante e organo requirente), si rammenta che il punto d'arrivo dell'elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia é costituito dalla sentenza a Sezioni Unite ON (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009), in cui si é affermato che l'abnormità, «più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano processuale, integra - sempre e comunque uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale é riconosciuta dall'ordinamento»; dopo avere chiarito che abnormità strutturale e funzionale si saldano, in definitiva, all'interno di un "fenomeno unitario" dato dalla carenza o assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento (ciò che contraddistingue l'abnormità dell'atto rispetto alla non abnormità é proprio l'esistenza o meno del potere di adottarlo»), le Sezioni Unite ribadiscono che la categoria dell'abnormità presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata sia rispetto al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), sia rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.). Di tal che «non appare ... conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta tipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili». 4 La sentenza a Sezioni Unite ON delinea perciò, sulla base di siffatte premesse sistematiche, le conseguenti applicazioni della nozione di abnormità per quel che concerne i rapporti tra giudice e pubblico ministero, di particolare interesse ai fini del ricorso in esame: applicazioni che confinano l'ipotesi dell'abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto)» o di «deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di un esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioé completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». Con riguardo all'abnormità funzionale riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, essa secondo le Sezioni Unite va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il P.M. é «tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».
1.5. L'adesione ai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza apicale, in cui é evidente la preoccupazione di sottolineare l'eccezionalità dell'istituto in modo da renderlo compatibile con il principio di tassatività che governa le impugnazioni, porta a concludere che il provvedimento impugnato, pur sicuramente affetto da illegittimità (anzi, da nullità assoluta), non può qualificarsi come abnorme. Questo anche se, come si é cercato di osservare attraverso una breve disamina sistematica dell'istituto, la perimetrazione della nozione di "abnormità" é istituzionalmente demandata alla giurisprudenza e al suo prudente apprezzamento, con riguardo a quelle ipotesi in cui, lungi dall'estendere la nozione in esame ad atti illegittimi solo sulla base di una valutazione "quantitativa" del grado d'illegittimità che li caratterizza, il sistema é chiamato a reagire ad atti che comportino l'indebita stasi o l'indebita regressione del procedimento, ovvero che si pongano in frontale, irrimediabile e insanabile contrasto con le finalità fondamentali di ciascun istituto processuale, 0 con principi cardine dell'ordinamento.
1.6. A fronte di ciò, e per venire più direttamente all'esame delle questioni poste dal ricorso, la giurisprudenza di legittimità é sostanzialmente consolidata nel non offrire spazio alla ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il G.i.p. ordina la formulazione dell'imputazione coattiva senza fissare udienza in camera di consiglio. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, non é impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, abbia disposto de plano la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione (Sez. 6, n. 40768 del 09/11/2006 - dep. 14/12/2006, Raymond, Rv. 235527; Sez. 5, n. 41903 del 3 ottobre 2003, Nofal Yehia;
Sez. 2, n. 22625 del 20 aprile 2001, P.M. c. ignoti;
Sez. 2, n. 2035 del 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saracino). Da ultimo, nel solco di tale orientamento, si pone Sez. 2, Sentenza n. 24793 del 05/06/2015, P.M. c. Asavinei, Rv. 264363, nella cui motivazione si legge che, poiché «al giudice per le indagini preliminari compete senz'altro il compito (e la "funzione") di esercitare il proprio controllo in sede di richiesta di archiviazione, ed impedire, dunque, che la domanda di "inazione" del pubblico ministero possa sottrarsi alle garanzie del sindacato giurisdizionale, imposto dall'art. 112 Cost., alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza. 88 del 1991, ne deriva che la facoltà (come si é detto, costituzionalmente configurata) di imporre al pubblico ministero di formulare la imputazione rappresenta uno snodo sicuramente insito nelle attribuzioni del giudice richiesto di pronunciarsi sulla archiviazione. La elusione del contraddittorio, dunque, potrà viziare il provvedimento ma non potrà certo renderlo abnorme nel senso che si é dianzi chiarito».
1.7. Quanto, infine, al fatto che nell'imputazione coattiva il giudice per le indagini preliminari ha indicato le circostanze aggravanti da inserire nell'imputazione stessa, pure sotto tale profilo il provvedimento impugnato si sottrae alla taccia d'abnormità: ed invero, in base alla più recente, prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità, rientra certamente nelle attribuzioni del giudice per le indagini preliminari quella di individuare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, sotto ogni profilo: non solo per quanto riguarda il corretto nomen iuris da attribuire al fatto sottoposto alla sua cognizione (cfr. da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138), ma anche per ciò che attiene alla ravvisabilità di un'aggravante non inserita nell'addebito originario (vds. Sez. 6, Sentenza n. 47292 del 09/09/2015, Marino, Rv. 265335).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2017. Il Consigliere/estensore Il Presidente (Patrizia Piccialli) (Giuseppe/Ravich) Depositata in Cancelleria Oggi. 29 DIC, 2017 6 Il Funzionario Giudiziarie Patrizia Corre