Sentenza 5 giugno 2015
Massime • 1
Non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone "de plano" la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto la categoria dell'abnormità presuppone il difetto di attribuzione del potere di emettere l'atto da parte del giudice, mentre invece, nell'ipotesi predetta, al Gip compete la funzione di esercitare il controllo sulla domanda di non esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2015, n. 24793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24793 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 05/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1159
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 25653/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO;
nei confronti di:
EI IT CO N. IL 20/12/1955;
avverso l'ordinanza n. 439/2014 GIP TRIBUNALE di ROVIGO, del 21/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Rovigo, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 21 marzo 2014 con il quale il locale Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento a carico di NE TU IC, indagato di appropriazione indebita ed altro, ha respinto la richiesta di archiviazione e disposto de plano la formulazione della imputazione.
Deduce al riguardo il ricorrente la abnormità del provvedimento i quanto adottato senza la previa camera di consiglio e quindi con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile e che, ancorché adottato in violazione della legge,
non può definirsi abnorme. Questa Corte, già in passato, ha infatti avuto modo di affermare, in numerose occasioni, che non è
impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il gip a fronte della richiesta di archiviazione abbia disposto "de plano" la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione. (Sez. 6, n. 40768 del 09/11/2006 - dep. 14/12/2006, Raymond, Rv. 235527. V. nel medesimo senso, Sez. 5, n. 41903 del 3 ottobre 2003, Nofal Yehia;
Sez. 2, n. 22625 del 20 aprile 2001, p.m. c. ignoti;
Sez. 2, n. 2035 del 10 aprile 1995, p.m. in proc. Saracino). Al medesimo epilogo, d'altra parte, conduce anche il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, ove si è chiarito come la categoria dell'abnormità sia stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della
tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle
impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in specie.
Rimedio, quest'ultimo, che, significativamente, racchiude in sè
l'esigenza di approntare uno strumento - eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione.
L'abnormità, quindi - hanno sottolineato le Sezioni unite - più che rappresentare un vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono
determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra -
sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è
riconosciuta dall'ordinamento.
Tanto, dunque, che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico"
rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma
"utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo.
In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se
all'autorità
giudiziaria può riconoscersi l'attribuzione" circa l'adottabilità
di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione" far difetto - e con essa, quindi, il legittimo
esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà
essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione.
Considerato, dunque, che al giudice per le indagini preliminari
compete senz'altro il compito (e la "funzione") di esercitare il proprio controllo in sede di richiesta di archiviazione, ed impedire,
dunque, che la domanda di "inazione" del pubblico ministero possa sottrarsi alle garanzie del sindacato giurisdizionale, imposto dall'art. 112 Cost., alla luce dei principi affermati dalla Corte
costituzionale con la sentenza. 88 del 1991, ne deriva che la facoltà (come si è detto, costituzionalmente configurata) di imporre al pubblico ministero di formulare la imputazione rappresenta uno snodo sicuramente insito nelle attribuzioni del giudice richiesto di pronunciarsi sulla archiviazione. La elusione del contraddittorio,
dunque, potrà viziare il provvedimento ma non potrà certo renderlo abnorme nel senso che si è dianzi chiarito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015