Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2003, n. 16726
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Sentenza 26 febbraio 2003

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In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza ex art. 445 cod. proc. pen., alla confisca della somma in sequestro quale provento dell'attività di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 cpv. cod. pen., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia deve escludersi che l'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, abbia diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione della sostanza stupefacente (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2003, n. 16726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16726
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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