Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza ex art. 445 cod. proc. pen., alla confisca della somma in sequestro quale provento dell'attività di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 cpv. cod. pen., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia deve escludersi che l'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, abbia diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione della sostanza stupefacente (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2003, n. 16726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16726 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Bruno OLIVA Componente
dott. Arturo CORTESE "
dott. Giovanni CONTI "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto in data 28/12/2001 da:
AR GE, nato a [...] il [...];
Avver4so la sentenza in data 6/12/2001 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere, dr. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di danaro in sequestro. FATTO
Con sentenza in data 6/12/2001 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, a AR GE la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L.
3.000.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73, DPR n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 5/9/2000,
disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca della somma di danaro sequestrata. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR GE, chiedendone l'annullamento.
In particolare, con il primo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., avendo egli fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella affermata nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 445, comma 1, c.p.p. e 240 c.p., in quanto non sarebbe stato dimostrato che la somma di danaro confiscata rappresentasse il prezzo del reato.
Diritto
Del tutto inconsistente è la prima censura formulata in ricorso. In tema di patteggiamento è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione proposto per asserita mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto l'indagine sulla inesistenza di circostanze idonee a fondare una decisione liberatoria ex art. 129 c.p.p. deve essere effettuata dal giudice con riferimento alla situazione processuale ed alle emergenze degli atti in correlazione alla circostanza processuale sulla quale si fonda la definizione del giudizio, vale a dire alla richiesta di applicazione di pena da parte dello stesso prevenuta che rinuncia a difendersi ed esonera la controparte dal provare la fondatezza dell'accusa; pertanto è sufficiente che il giudice, come nel caso di specie, abbia dimostrato di avere effettuato la verifica prevista dalla legge ed abbia dato atto che non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. (Sez. III, ord. n. 4492 del 24/1/1996, rv 203415). Anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile per carenza di interesse, perchè se è vero che il danaro sequestrato quale provento di attività di spaccio è da considerare "profitto" e non "prezzo" del reato, e, quindi, non assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240 cpv. c.p., richiamato dall'art. 445, comma 1, c.p.p., l'imputato non può dolersi della confisca, poichè,
essendo parte di un negozio illecito contrario a norme imperative, non può essergli riconosciuto un diritto alla restituzione della somma di danaro costituente controprestazione della riferita attività illecita (Cass. Sez. Un., 3 luglio 1996, Chabni Samir,;
Cass. Sez. Un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APRILE 2003.