Sentenza 29 settembre 2016
Massime • 1
Non costituisce atto abnorme, né in alcun modo è impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.
Commentari • 7
- 1. Le SU sull'abnormità del provvedimento del GIP di restituzione degli atti al pm affinché proceda all'interrogatoriohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. un., sent. 16 dicembre 2021 (dep. 24 marzo 2022), n. 10728, Pres. Cassano, rel. Andronio, proc. Fenucci SSUU 10728/2022 1. Con sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dato risposta al seguente quesito di diritto: “se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere”. 2. Prima di illustrare le valutazioni in diritto della Suprema Corte relative al quesito sopra indicato, conviene richiamare sinteticamente i principali snodi attraverso …
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- 5. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2016, n. 47919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47919 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
Testo completo
47 9 19 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 29/09/2016 Registro generale n. 49805/2015 (n. 10) Sentenza n. 2921/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. Maria Cristina Siotto Presidente Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Monica Boni Dott. Gaetano Di Giuro Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) ER HI, nato l'[...]; Avverso l'ordinanza n. 2723/2015 emessa il 12/11/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Pescara;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/11/2015 il G.I.P. del Tribunale di Pescara rigettava la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in relazione al procedimento penale iscritto nei confronti di HI ER per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ordinando contestualmente, a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., la formulazione dell'imputazione nei confronti dello stesso indagato per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. Il provvedimento impugnato veniva giustificato dal fatto che, secondo il G.I.P. del Tribunale di Pescara, la richiesta di archiviazione prendeva in considerazione la sola fattispecie di reato prevista dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, della quale non si ravvisavano gli estremi, a fronte della ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 650 cod. pen., in relazione al quale veniva ordinata la restituzione degli atti al pubblico ministero e la formulazione dell'imputazione coatta nei confronti del ER.
2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, ricorreva per cassazione, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto esorbitante dalle prerogative processuali del G.I.P. del Tribunale di Pescara. Si deduceva, in particolare, che nel procedimento di archiviazione il giudice per le indagini preliminari non disponeva del potere di ordinare l'imputazione coatta nei confronti di soggetti diversi dall'indagato, né nei confronti dello stesso indagato ma per reati differenti da quelli oggetto dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Secondo la parte ricorrente, tale abnormità conseguiva al fatto che l'esercizio di questi poteri costituiva un'indebita ingerenza del giudice per le indagini preliminari nelle prerogative giurisdizionali del pubblico ministero, precludendo all'organo inquirente la possibilità di effettuare ulteriori indagini o di adottare determinazioni processuali autonome. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 Deve, in proposito, rilevarsi che la sequenza procedimentale all'esito della quale veniva adottata l'ordinanza impugnata non è controversa, essendosi conclusa con il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., con cui veniva ordinata la restituzione degli atti al pubblico ministero e la formulazione in relazione al fatto processuale - - dell'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. Tale provvedimento veniva emesso a seguito della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in relazione al procedimento penale iscritto nei confronti di HI ER per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. In questa cornice, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordina contestualmente, a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il fatto di reato oggetto dell'originaria iscrizione, qualificando diversamente la fattispecie individuata nella richiesta di archiviazione. Sul punto, occorre richiamare il principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni unite, secondo cui: «In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione>> (cfr. Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, 2014, L., Rv. 257786). Ne discende, di contro, che il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi una diversa qualificazione dei fatti di reato per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione, ordinando al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione coatta risulta conforme al modello processuale previsto dall'art. 409 cod. proc. pen. Occorre, pertanto, ribadire che è consentito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione nei confronti della persona indagata per gli stessi fatti diversamente qualificati rispetto a quelli per i quali è stata richiesta l'archiviazione, non essendo necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del differente reato che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (cfr. Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, Di Felice, Rv. 252312; Sez. 3, n. 28481 del 27/05/2009, Battisti, Rv. 244565). Sul punto, la posizione ermeneutica delle Sezioni unite non è equivocabile, affermandosi nella motivazione della pronuncia richiamata: «Si deve pertanto affermare che è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico 3 ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (cfr. Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, 2014, L., cit.). Da ultimo, questa posizione ermeneutica è stata ulteriormente ribadita da questa Corte che ha affermato: «Non costituisce atto abnorme, né in alcun modo è impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione» (cfr. Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Pescara deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 29/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina Siotto Alessandro Centonze Alimleme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 5 4