Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.u.p. disponga l'interrogatorio di alcuni collaboratori di giustizia, avvalendosi nel corso del giudizio abbreviato del potere di integrazione probatoria riconosciutogli dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2011, n. 48760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48760 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO AN - Presidente - del 06/12/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1893
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 25095/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN GE, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 17 maggio 2011 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. GARRIBBA Tito;
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria depositata dal difensore avv. Campo Alessandro. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. L'imputato NI AN ricorre per cassazione contro l'ordinanza specificata in epigrafe, con cui il giudice dell'udienza preliminare, nel corso del giudizio abbreviato, avvalendosi del potere previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, ha disposto l'interrogatorio di alcuni collaboratori di giustizia. Denuncia l'abnormità dell'ordinanza, assumendo che l'ampiezza dell'integrazione probatoria travalicherebbe al di là di ogni ragionevolezza i limiti imposti dalla legge all'esercizio del potere in discorso.
p.2 Il ricorso è inammissibile.
È opportuno premettere che la categoria dell'atto abnorme è stata creata dalla giurisprudenza per introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei provvedimenti del giudice che, pur risultando affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrate in alcuno schema legale, non sono tuttavia impugnabili. Il ricorso per cassazione costituisce, dunque, l'unico strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti destabilizzanti, altrimenti non rimediabili, dell'atto abnorme.
Orbene il provvedimento nella specie impugnato con il ricorso per cassazione non può essere definito abnorme, perché, rientrando tra gli atti tipici di integrazione probatoria che il giudice dell'udienza preliminare può adottare a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, non sì presenta affatto come avulso dal sistema normativo nè determina la stasi del procedimento.
Inoltre non ricorre la condizione della sussidiarietà sottesa alla categoria dell'atto abnorme, perché la disposizione dell'art. 586 c.p.p., commi 1 e 2, secondo cui avverso le ordinanze emesse nel corso del giudizio può essere proposta impugnazione insieme all'impugnazione contro la sentenza, stabilisce una norma di portata generale, valevole anche nel giudizio abbreviato (v. Cass., Sez. 3, 4.6.2009 n. 28509, Fidanza, rv 244332). Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011