Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2011, n. 46537
CASS
Sentenza 8 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di patrocinio dei non abbienti, l'importo che l'imputato, condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio, è tenuto a corrispondere allo Stato "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve coincidere con la somma che il giudice liquida in favore del difensore della parte civile stessa "ex" art. 82 del d.P.R. cit., dovendo quindi anche tale liquidazione essere contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 121 del 2023), il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». La suddetta …

     Leggi di più…

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Gratuito patrocinio, chi decide su liquidazione della parte civile ammessa?Accesso limitato
    Michela Anna Guerra · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2020

  • 4Sezioni unite: spetta al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di lite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2020

  • 5Spese di parte civile per imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato (Cass. 46537/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2020

    La somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato quando la parte civile sia ammessa la patrocinio a spese dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile. Quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui all'art. 82 d.P.R. 115/2002. Quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2011, n. 46537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46537
Data del deposito : 8 novembre 2011

Testo completo