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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROCCARI ROBERTO, Presidente e Relatore
MENGOZZI VALERIO, Giudice
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Forli'-Cesen - 92035160404
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PPT n. 04584202500001260001 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- PPT n. 04584202500001260001 IRPEF-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18.07.2025 il Sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 045842202500001260001 a lui notificato in data 21.05.2025 e con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di Forlì aveva azionato un credito di complessivi euro
909.447,14= relativo a plurime cartelle individuate nel ricorso. Il Contribuente ha contestato la pretesa per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti (ingiunzione ed avvisi di accertamento), per utilizzo di titoli
“scaduti”, per prescrizione ovvero per carenza di motivazione, chiedendo in ia preliminare la sospensione dell'esecuzione e nel merito la dichiarazione di nullità del pignoramento.
Si è costituita ADER, che in via preliminare ha evidenziato di aver rinunciato all'esecuzione, senza rinuncia al credito, a seguito della dichiarazione della banca pignorata, e quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
nel merito ha comunque contestato le avverse doglianze, ritenute infondate e strumentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ADER ha precisato di aver rinunciato all'esecuzione promossa, oggetto del ricorso del contribuente, senza rinuncia al credito;
è quindi venuta meno la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Forlì dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Il PresidenteAvv. Roberto Roccari
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROCCARI ROBERTO, Presidente e Relatore
MENGOZZI VALERIO, Giudice
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Forli'-Cesen - 92035160404
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PPT n. 04584202500001260001 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- PPT n. 04584202500001260001 IRPEF-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18.07.2025 il Sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 045842202500001260001 a lui notificato in data 21.05.2025 e con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di Forlì aveva azionato un credito di complessivi euro
909.447,14= relativo a plurime cartelle individuate nel ricorso. Il Contribuente ha contestato la pretesa per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti (ingiunzione ed avvisi di accertamento), per utilizzo di titoli
“scaduti”, per prescrizione ovvero per carenza di motivazione, chiedendo in ia preliminare la sospensione dell'esecuzione e nel merito la dichiarazione di nullità del pignoramento.
Si è costituita ADER, che in via preliminare ha evidenziato di aver rinunciato all'esecuzione, senza rinuncia al credito, a seguito della dichiarazione della banca pignorata, e quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
nel merito ha comunque contestato le avverse doglianze, ritenute infondate e strumentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ADER ha precisato di aver rinunciato all'esecuzione promossa, oggetto del ricorso del contribuente, senza rinuncia al credito;
è quindi venuta meno la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Forlì dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Il PresidenteAvv. Roberto Roccari