Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 2
L'individuazione, a norma dell'art. 54-quater cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione,nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 cod.proc. pen.- un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che,per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc.pen., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 c.p.p. in relazione all'art. 111, comma 1 Cost, nella parte in cui non prevede, in caso di trasmissione degli atti da un pubblico ministero ad un altro pubblico ministero presso un diverso giudice, la caducazione della misura cautelare già disposta e non reiterata dal giudice competente nei termini indicati dall'art. 27 cod. proc. pen., in quanto i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27 cod. proc. pen.) secondo i principi del giusto processo.
Commentari • 2
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- 2. Art. 54 quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2002, n. 32648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32648 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO G. Silvio - Presidente - del 04/07/2002
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 1630
3. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - N. 007896/2002
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IK BE nato il [...];
avverso ORDINANZA del 14/12/2001 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Loreto D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il g.i.p. del tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 giugno 2001, applicava a LA EN la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80 del D.P.R. 309/1990 per aver illecitamente trasportato ed illecitamente detenuto circa 16 kg. di eroina.
2 - Il g.i.p. del tribunale di Milano - nel frattempo, il p.m. presso il tribunale di Busto Arsizio aveva trasmesso gli atti al p.m. presso il tribunale di Milano per competenza - con ordinanza del 12 novembre 2001, rigettava l'istanza di revoca della misura, proposta sul presupposto della applicabilità dell'art. 27 c.p.p., ritenendo che, nel caso di specie, questa norma non potesse essere applicata.
3 - Il tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 14 dicembre 2001, rigettava l'appello avverso la predetta ordinanza del g.i.p., rilevando che "costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ribadito costantemente dallo stesso tribunale, che la trasmissione degli atti da parte di un p.m. ad altro p.m. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, ne' vi, è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti e ciò perché manca una declaratoria di incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui, all'art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice, competente nel termine di legge".
4 - Il LA ricorre per cassazione denunciando "violazione dell'art. 27 c.p.p." e chiedendo, in principalità, che venga dichiarata la perdita di efficacia della misura disposta dal g.i.p. del tribunale di Busto Arsizio e, in subordine, che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, c.p.p., in relazione all'art. 111, comma 1, della Costituzione, venga disposta la sospensione del procedimento con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il motivo "principale", con il quale si chiede, in applicazione dell'art. 27 c.p.p., che venga dichiarata la perdita di efficacia della misura disposta dal g.i.p. del tribunale di Busto Arsizio è manifestamente infondato.
a - Come ha posto in evidenza l'ordinanza impugnata e come lo stesso ricorrente non omette di riconoscere, la giurisprudenza di questa suprema corte è tutta nel senso che "la disposizione di cui all'art.27 c.p.p., secondo la quale le misure cautelari disposte dal giudice,
che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, cessano di avere efficacia se entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 371 e 321, presuppone una pronuncia giurisdizionale declinatoria della competenza e non trova, pertanto, applicazione nella ipotesi di trasmissione di atti ad altro ufficio, disposta dal p.m. durante le indagini preliminari ai sensi dell'art.54, comma 1, c.p.p. (Cass., 9 maggio 1990, n. 2700, De Fenu;
24
aprile 1991, n. 1549, Licheri ed altro;
7 dicembre 1993, n. 5367, confl. comp. trib. Napoli e trib. S. Maria Capua Vetere, in proc. Esposito).
b - È noto, inoltre, che questa suprema corte, con sentenza del 24 aprile 1991, n. 1549, Licheri, dianzi citata, ha dichiarato manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di trasmissione degli atti da un ufficio del p.m. ad altro ufficio del p.m. presso il giudice ritenuto competente, le misure cautelari disposte cessino di avere efficacia, così come avviene, dopo venti giorni, in caso di dichiarata incompetenza del g.i.p. a norma dell'art. 27 c.p.p., in quanto tra le due situazioni si registra una sostanziale diversità che giustifica la differenza di disciplina.
c - È, però, anche noto che la Corte Costituzionale, investita della questione dal tribunale di Milano, l'ha dichiarata non fondata con sentenza del 22 giugno 1991, n. 262. La Corte ha rilevato che "presupposto per l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. è una declaratoria giurisdizionale di incompetenza che, pur se non è irrevocabile in quanto è emessa allo stato degli atti e non è fondata su una completa conoscenza di questi (art. 22, comma 2, c.p.p.), rende necessaria una nuova pronuncia sulla misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente e può essere rimossa, in caso di declaratoria da parte di entrambi i giudici, solo con la procedura dei conflitti (artt. 28 e ss.)".
"L'art 54, invece, concerne i rapporti tra i diversi uffici del p.m., che il nuovo codice disciplina secondo criteri diversi da quelli che regolano la materia della competenza-incompetenza tra giudici". "Nel contesto di una tale disciplina - ha proseguito la Corte - la circostanza che il p.m. procedente trasmetta gli atti a quello incardinato presso il giudice che egli ritenga competente - art. 54, primo comma - non è idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice - che può, infatti, declinarla ove gli si chieda un provvedimento - ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni".
"Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale;
e non vi è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando in tal caso, diversamente che in quello contemplato dall'art. 27, una pronuncia declinatoria di competenza". "Non sono invocabili, pertanto, - ha concluso la Corte - ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza e nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il Pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero, qualora egli declini la propria competenza allo stesso giudice che l'ha emessa".
2 - Ebbene, le ragioni, appena esposte, addotte dalla Corte Costituzionale per dimostrare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 c.p.p. valgono anche per ritenere manifestamente infondata la medesima questione dal ricorrente riproposta in relazione all'art 111 della Costituzione, sul presupposto che questa norma dispone che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". Come, invero, ha ben osservato il tribunale, "i presupposti e le condizioni della inefficacia della misura cautelare nella ipotesi conseguente alla trasmissione degli atti del procedimento ad altro giudice, ritenuto territorialmente competente, sono proprio regolati dalla legge e precisamente dall'art. 27 del codice di rito, dal cui tenore testuale si evince indiscutibilmente che detta inefficacia consegue alla mancata riemissione del provvedimento di custodia cautelare (nel termine perentorio indicato dalla disposizione di legge in questione), peraltro esclusivamente nella ipotesi di precedente declaratoria di incompetenza da parte del giudice che aveva emesso la misura cautelare stessa e non anche, quindi, nella ipotesi disciplinata dall'art. 54, comma 1, c.p.p. di trasmissione degli atti da un ufficio del pubblico ministero ad un altro". In altri termini, la legge ha regolato in modo ragionevolmente diverso due situazioni profondamente diverse, come ha posto in evidenza la Corte Costituzionale e le regole sul "giusto processo" non possono spingersi, pena la irragionevolezza, sino al punto di dettare norme identiche per fattispecie ontologicamente diverse.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la proposta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
P.Q.M.
La corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende;
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, Legge 8 agosto 1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2002