Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18267 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B0 1 8 2 6 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.14341/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 43048 Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Bruno " Florindo Minichiello " -Ud.21.10.02 " Stefanomaria Evangelista 11 Oggetto: GA TT 11 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ENTE MINERARIO SICILIANO in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore e legale rapp.te p.t., prof. avv. Rosalba Alessi, difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Alfredo Galasso e Alessandro Garilli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Migiurtinia n. 36 ricorrente 4091 contro 1 RO GI, difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Vincenzo De Marco e Mario Milone, senza elezione di domicilio in Roma controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agri- gento n° 776/00 in data 9/21 marzo 2000 (R.G. 350/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2002 dal cons. dott. Bruno Batti- miello;
udito l'avv. Alessandro Garilli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Gene- che ha concluso per rale dott. Domenico Iannelli, l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento - sezione staccata di Casteltermini -, in funzione di giudice del lavoro, RS GI, premesso di avere lavorato alle dipendenze della s.p.a. Italkali, società a partecipazione maggioritaria dell'Ente Minerario Siciliano, e di avere fruito del prepensionamento previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993 percependo la relativa indennità, ex art. 6 della legge regionale n. 42 del 1975, chiedeva la condanna dell'Ente a corrispondergli gli aumenti percentuali ISTAT su tale indennità, ex art. 6 della legge regionale n. 23 del 1991, per gli anni 1991, 1992 e 1993, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle singole mensilità. Si costituiva l'Ente Minerario Siciliano, che resisteva alla domanda deducendo che gli aumenti richiesti, ai sensi del citato art. 6 della legge regionale n. 23 del 1991, erano applicabili soltanto ai soggetti che, diversamente dal ricorrente, erano già stati collocati in prepensionamento anteriormente al triennio 1991-1993. Con sentenza del 20 febbraio 1999, il Pretore accoglieva la domanda condannando l'Ente al pagamento delle somme richieste. La decisione pretorile veniva impugnata dall'E.M.S., in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 5 del 1999, in persona del legale rappresentante pro tempore (nonché, distintamente, in persona del commissario liquidatore, costituitosi in corso di giudizio per ratificare la proposizione dell'impugnativa da parte del suddetto rappresentante), dinanzi al Tribunale di Agrigento, che, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dello stesso Ente, anche nella forma della gestione liquidatoria. I giudici di appello rilevavano che la predetta legge regionale n. 5 del 1999, nel prevedere la soppressione dell'E.M.S., aveva anche previsto - all'art. 7, sesto comma - l'affidamento della gestione del personale a carico del fondo previsto dall'art. 13, lett. a), della legge regionale n. 42 del 1975, su cui gravavano le indennità dovute al personale in prepensionamento, all'Assessorato regionale dell'Industria, che pertanto, nella gestione predetta, era divenuto successore a titolo universale dell'Ente soppresso, senza necessità di una fase liquidatoria nel settore interessato, con la conseguenza che soltanto tale Assessorato doveva ritenersi legittimato a resistere nei giudizi promossi dal personale a carico del fondo ed a proporre appello avverso le relative decisioni (senza che il difetto di legittimazione dell'E.M.S., anche nella forma della gestione liquidatoria, potesse sanarsi mediante chiamata in causa dell'Assessorato). Per la cassazione di tale decisione ricorre l'E.M.S., in persona del commissario liquidatore, deducendo un unico motivo di impugnazione. Il lavoratore resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi la violazione e la falsa applicazione degli art. 110 e 111 cod. proc. civ. e degli art. 1 e 7 della legge regionale n. 5 del 1999, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che, alla stregua della disciplina generale prevista per le imprese, applicabile all'E.M.S. quale ente pubblico economico, alla soppressione dell'Ente era conseguita la fase della liquidazione, che poteva dirsi esaurita solo dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione;
pertanto, anche con riferimento alla gestione del personale di cui al fondo sopra indicato, la successione dell'Assessorato non era scaturita quale effetto immediato della soppressione, dato che l'Ente, pur essendo in fase liquidatoria, aveva mantenuto la sua soggettività giuridica, conservando quindi la propria legittimazione nei giudizi promossi dal suddetto personale. Il motivo è fondato. 2 La legge della Regione Sicilia 20 gennaio 1999 n. 5, disponendo la soppressione dell'Ente Minerario Siciliano, nonché dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale e dell'Azienda Asfalti Siciliani, stabilisce altresì la messa in liquidazione di tali enti, previa nomina di un unico commissario liquidatore da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Industria e su delibera della Giunta regionale (art. 1, commi primo e terzo). La stessa legge dispone, poi, all'art. 7, sesto comma, l'affidamento all'Assessorato regionale dell'Industria della gestione del personale a carico del fondo previsto dall'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. B Come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 1473 del 2002, emessa in analoga fattispecie, l'art. 7, sesto comma, cit. non ha trasferito dall'ente soppresso all'assessorato regionale la gestione del personale, ma la gestione del fondo istituito per far fronte agli oneri per indennità di prepensionamento e indennità una tantum nei confronti del personale licenziato, e cioè in sostanza le obbligazioni nei confronti del medesimo, conseguendo da un siffatto trasferimento (da qualificare come successione a titolo particolare nel diritto controverso) la facoltà del precedente titolare di proporre impugnazione, malgrado il trasferimento del diritto, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ.. Tale conclusione va ribadita nella presente sede, dovendosi quindi riaffermare la permanenza della legitimatio in capo all'ente in liquidazione, in linea con i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che la messa in liquidazione non determina ipso facto l'estinzione dell'ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo (cfr. Cass. n. 4214 del 1994, in fattispecie relativa alla estinzione di società esercente attività mineraria). Ciò posto, la Corte non ha ragione di occuparsi della questione, sollevata in controricorso, 3 della regolare costituzione dell'Ente in liquidazione nei pregressi gradi di giudizio e delle conseguenze processuali di un'eventuale irregolarità, dal momento che anche l'ipotetico difetto di rappresentanza, essendo stato già prospettato in appello e riverberando i propri effetti sull'atto finale del procedimento, comporterebbe una nullità che, per non essere del tipo insanabile, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione, in base alla regola dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (art. 161, primo comma, cod. proc. civ.), applicativa del generale principio del carattere meramente processuale delle nullità formali (le quali non possono essere fatte valere. se non all'interno del processo e con i rimedi generali predisposti per l'ingiustizia della sentenza, eccezion fatta per le sentenze prive di sottoscrizione, ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.). E d'altra parte la regola processuale, ricavabile dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui la mera riproposizione delle eccezioni non accolte è sufficiente ad impedire la decadenza dalle stesse, vale solo per l'appello e non anche per il giudizio di legittimità: ciò comporta che la parte interessata a riproporre la nullità in tale giudizio non può sottrarsi all'onere di impugnazione (nella forma del ricorso incidentale). Ai fini che precedono, inoltre, risulta anche ininfluente l'accertamento dell'eventuale inammissibilità del medesimo controricorso, ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 149 cod. prod. civ. (quanto al rilievo della data di ricevimento del plico, che nella specie comporterebbe la tardività della notifica, ovvero di quella di spedizione), il quale accertamento potrà invece interessare il giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.. Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice, designato nella Corte di appello di Caltanissetta, che procederà all'esame della controversia attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà, 4 altresì, al regolamento delle spese del giudizio di
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza alla Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso, in Roma, il 21 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Виго Волнитель IL CANCELLIERE Deposlato in Cancelleria oggi, 23 DJC. 2002 IL CANCELLERE/ legittimità. impugnata e rinvia la causa -anche per le spese- II Presidente I Mumm. Ravag A D S , S wown O A L T L , O A S B 3 0 E 1 3 I P 5 D . S T . A R N T N A S ' O O L 3 P L 7 A E A - D D D 8 - E A 1 , 1 D E 2 D T O 3 E T N T E G I E A S R E R I D P O D 5