Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3676
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato, bensì deve essere compiuta in modo tale da potere mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni di legge o delle tariffe.

L'art. 938 cod. civ. il quale in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose e quindi non può essere invocato con riguardo ad opere diverse quali un muro di contenimento o di divisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3676
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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