Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato, bensì deve essere compiuta in modo tale da potere mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni di legge o delle tariffe.
L'art. 938 cod. civ. il quale in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose e quindi non può essere invocato con riguardo ad opere diverse quali un muro di contenimento o di divisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente e relatore -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA BELLA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona della liquidatrice Sig. AN LE, elettivamente domiciliata in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che la difende unitamente all'avvocato GIULIO DIMINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA in persona del Dott. Raffaele Ruggiero Rubino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C.MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 51/96 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 01/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato FILIPPO BIAMONTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e alle ore 11,20 deposita note di udienza;
udito l'Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI, per delega dell'avvocato G. CONSOLO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, l'accoglimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15.11.1977 l'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (in seguito Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni) conveniva dinanzi il tribunale di Trieste la s.r.l. AS BE chiedendone la condanna all'abbattimento di un edificio che la stessa aveva costruito sulla p.c. 1351/1 del Comune di Contovello di sua proprietà e del muro che delimitava la strada di accesso all'edificio.
La convenuta resisteva alla domanda;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via riconvenzionale chiedeva che le fosse attribuita la proprietà del suolo occupato verso il pagamento di un corrispettivo.
Espletata una consulenza tecnica, con sentenza 7.7.1986 il Tribunale dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione passiva la domanda di abbattimento della palazzina;
in parziale accoglimento della riconvenzionale attribuiva alla società AS BE la proprietà del suolo occupato per la costruzione del muro di contenimento che fiancheggiava la strada sita sulla p.c. 1397/1 della P.T. 2627 c.t. 1^ di Contovelo;
determinava in lire 367.000 il corrispettivo dovuto, compensava interamente le spese. Proponevano impugnazioni le Ferrovie dello Stato e la società AS BE con sentenza 1^ febbraio 1996 la Corte di Appello di Trieste rigettava la domanda riconvenzionale di accessione invertita ex art. 938 c.c. del suolo occupato con la costruzione del muro di contenimento che fiancheggiava la strada posta sulla p.c. 1397/1; ne ordinava l'abbattimento; confermava nel resto l'impugnata sentenza;
condannava la società al pagamento della metà delle spese del doppio grado compensandole nel resto.
Osservava la Corte, per quanto ancora rileva, che la società aveva proposto non in via subordinata una domanda di accessione invertita del suolo su cui era stato costruito il muro di contenimento;
che la domanda non poteva accogliersi per l'inapplicabilità dell'art. 938 c.c. all'opera realizzata. Avverso la sentenza, notificata il 29.4.1996, ha proposto ricorso con atto del 25-28 giugno 1996 e con tre motivi di censura la s.r.l. AS BE;
resiste con controricorso la S.P.A. Ferrovie dello Stato.
Le parti hanno depositato memorie;
la ricorrente ha presentato anche osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 936 40 comma e 938 c.c.; 81, 99, 100, 279 2^ comma n. 2 e 324 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto da lei non proposta in via subordinata una domanda di accessione invertita del suolo sul quale era stato costruito il muro di contenimento;
non ha infatti considerato che nella prima udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.1982 essa aveva chiesto "che il Tribunale, respinte tutte le domande attrici, avesse accolto la domanda riconvenzionale attribuendole la proprietà del suolo occupato in buona fede con tutte le conseguenze di legge"; nella seconda udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.1985, si era insistito per il rigetto della domanda attrice per mancanza, di legittimazione passiva sia in ordine al terreno occupato con la costruzione della palazzina, sia per quello occupato con la costruzione del muro.
La sentenza ha erroneamente ritenuto di poter esaminare la riconvenzionale di accessione invertita anche se era inammissibile la domanda principale;
non ha considerato che avendo la ricorrente trasferito a terzi la proprietà dell'edificio la domanda poteva essere proposta solo dagli aventi causa.
Il motivo è infondato.
Si verte in materia di interpretazione di una domanda giudiziale censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione che, nella specie, non ricorrono.
La sentenza impugnata ha indicato le ragioni per le quali si doveva ritenere proposta non un'eccezione ma una domanda riconvenzionale, non in via subordinata, di acquisto della proprietà del suolo ex art. 938 c.c.; ha richiamato a pag. 9 l'intestazione della sentenza di 1^ grado;
il verbale di precisazione delle conclusioni che la stessa ricorrente conferma riportandone il contenuto;
ha correttamente ritenuto che la mancanza di legittimazione passiva della società riguardava solo il terreno della palazzina venduta a terzi;
non anche la zona su cui insisteva il muro che la AS BE a pag. 14 del ricorso dichiara appartenerle;
e questo giustificava la titolarità del diritto a proporre l'azione dell'art. 938 c.c.. Il motivo di ricorso opera una confusione tra la legittimazione passiva della ricorrente per la domanda di demolizione del fabbricato. esclusa dal tribunale, e quella attiva della società per la riconvenzionale dell'art. 938 c.c. relativa al suolo interessato dalla costruzione del muro.
La Corte d'Appello ha accolto l'impugnazione delle Ferrovie dello Stato sul punto della demolizione del muro negando la buona fede della società ai fini dell'art. 936 4^ comma c.c.; il suolo sul quale insistono la palazzina e il muro sono entità distinte;
le domande e le pronunzie sulle stesse intervenute non sono reciprocamente condizionate;
il rigetto della domanda principale relativa alla demolizione della palazzina non precludeva l'esame di quella riconvenzionale, anche se subordinata, attinente all'accessione invertita del muro.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 936 e 938 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ritenendo inapplicabile al muro di sostegno la disposizione dell'art. 938 c.c. non ha considerato che riguardando questo la strada di accesso dalla via pubblica all'edificio, ne costituisce una pertinenza in quanto posto a servizio della costruzione.
La sentenza non ha fornito una motivazione sulla buona fede della ricorrente ed ha erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 936 40 comma c.c. Anche questo motivo è infondato.
L'art. 938 c.c. il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui al precedenti art. 934 e seguenti, prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di "edificio", e cioè di struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose e, pertanto, non può essere invocato con riguardo ad opere diverse, quali un muro, restando a tal fine irrilevante la loro eventuale natura e funzione di pertinenza di edificio non interessato in quella costruzione (v. Cass. 10.2.1984 n. 1018; Cass. 24.2.1992 n. 2250; Cass. 21.12.1982 n. 13539). Quanto all'inapplicabilità dell'art. 936 4^ comma c.c. secondo cui il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le costruzioni ad opere quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione, o quando sono state fatte dal terzo in buona fede, la sentenza ha richiamato a pag. 10-13 le caratteristiche dell'opera (rilevante porzione di terreno occupata con un muro che non è costruzione) e, per escludere la buona fede, la condanna in sede penale del rappresentante legale della società, smentita alle pagine 2-3 della narrativa del ricorso senza formulare al riguardo (pag. 24) uno specifico mezzo di gravame. La motivazione, erronea sotto il primo profilo, perché l'art. 936 c.c. si riferisce alle "opere" realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui (v. Cass.
5.2.1982 n. 667; Cass. S.U.
2.6.1984 n. 3351; Cass. 21.12.1992 n. 13539 già a diverso fine richiamata) può condividersi con riguardo all'ipotesi alternativa dell'art. 936 4^ comma della mancanza di una buona fede della società incorsa in colpa grave nell'esecuzione dell'opera tanto da dover subire un procedimento penale. La presunzione di buona fede dell'art. 1147 3^ comma c.c. di portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciata, viene meno quando l'errore di un comportamento sia dovuto a colpa grave. Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; D.M.
6.10.1994 n. 583 (tabella A) deliberazioni 12.5.1994 e 2.1.10.1994 in G.U. 21.10.1994 n. 257 (art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha liquidato in modo globale la metà delle spese in lire 4.841.000 per il primo grado e in lire 6.239.000 per il secondo grado superando, in relazione al valore della causa, inferiore a dieci milioni, i massimi tariffari che, in base a specifiche indicazioni, erano per il primo grado di lire 2.290.000 e per il giudizio di appello, di lire 2.910.000.
Il motivo è fondato.
La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato, ma dev'essere fatta in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (v. Cass.
8.5.1990 n. 3787). La liquidazione fatta dalla Corte d'Appello non risponde a tali requisiti perché indica le somme complessive di lire 4.841.000 per onorari e diritti per il primo grado e di lire 6.239.000 per diritti e onorari relativi al secondo grado senza distinguere tra gli uni e gli altri e senza specificare se e quali importi siano stati liquidati per esborsi.
Accogliendosi il motivo, la sentenza dev'essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'Appello che uniformandosi al principio enunciato della impossibilità di una liquidazione globale per spese, competenze ed onorari provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa e rinvia anche per le spese al altra sezione della Corte d'Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999