Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7033
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull'art. 1903 cod. civ. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo deriva dall'atto di conferimento, ai sensi degli articoli 1744, 1752 e 1753 cod. civ.- che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l'agente indichi la propria qualità - e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia a gestione libera o legato all'impresa da un rapporto di subordinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7033
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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