Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull'art. 1903 cod. civ. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo deriva dall'atto di conferimento, ai sensi degli articoli 1744, 1752 e 1753 cod. civ.- che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l'agente indichi la propria qualità - e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia a gestione libera o legato all'impresa da un rapporto di subordinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FLAVIO MATTIUZZO con studio in 33100 UDINE PIAZZA GARIBALDI 4, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL NC, titolare dell'Agenzia Generale di Udine "Cavour" de La Fondiaria Ass.ne S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO PERSIANI, difeso dall'avvocato MARIO MARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/97 del Giudice di pace di UDINE, emessa il 09/05/97 e depositata il 13/05/97 (R.G. 771/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo ed il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL SC, titolare di agenzia generale de "La Fondiaria assicurazioni", convenne DI ZA innanzi al giudice di pace di Udine per il pagamento di premi assicurativi scaduti per lire 572.000.
Il convenuto si costituì e -tra l'altro- eccepì il difetto di legittimazione del IL, deducendo che i contratti di assicurazione erano stati stipulati da un diverso agente.
Con sentenza resa il 9.5.1997 il giudice di pace accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento della somma richiesta oltre spese di lite maggiorate di IVA.
Per quanto ancora interessa quel giudice ritenne che il "passaggio" delle polizze da un'agenzia ad un'altra della stessa società costituisse atto interno privo di qualsiasi rilevanza e non comportasse cessione dei contratti;
derivò la legittimazione dall'attribuzione all'agente del "diritto di stare in giudizio personalmente"; considerò sufficiente l'indicazione della qualifica di agente e nient'affatto necessaria la formale spendita del nome della società.
Il DI ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il IL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto, lamentando che il giudice di pace abbia disposto il rimborso dell'IVA a favore della parte vittoriosa, ancorché dalla documentazione prodotta risultasse che la medesima era titolare di partita IVA e potesse, perciò, avvalersi di detrazione.
Il motivo è inammissibile, vertendosi in tema di giudizio di equità del giudice di pace (art. 113 c.p.c.), nel quale in sede di legittimità possono essere denunciate solo violazioni non riscontrabili nella specie e, particolarmente, violazioni di principi fondamentali dell'ordinamento o di norme processuali. Non senza doversi considerare che, ove fosse ammissibile, il motivo sarebbe infondato in quanto secondo l'orientamento di questa Corte, al quale si aderisce (cfr. le sentenze 9.8.1991 n. 8686; 4.3.1998 n. 2387), la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità, possa portare l'IVA in detrazione non vale ad escludere la condanna della controparte a rimborsarla ma può rilevare solo in sede di esecuzione nel senso che la condanna si deve intendere sottoposta alla condizione dell'effettiva doverosità dell'IVA.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1888, 1903 c.c., 100 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il giudice di pace abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e non abbia, in particolare, considerato: a) che l'attore non ha agito in nome e per conto della società assicuratrice, così come prescritto dall'art. 1903 c.c., bensì in nome proprio;
b) che lo stesso attore in forza del menzionato art. 1903 avrebbe potuto rappresentare in giudizio la società, se avesse stipulato il contratto di assicurazione oppure se, in mancanza, il contratto gli fosse stato ceduto con atto scritto.
Il motivo è ammissibile, investendo la violazione di norma processuale, ma è infondato.
In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione occorre distinguere il caso, in cui non vi sia conferimento di poteri rappresentativi, da quello opposto. Nel primo caso la rappresentanza deriva dall'art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni, che dipendano dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo caso deriva dall'atto di conferimento ed a norma degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza che l'agente è a gestione libera o è legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione (cfr. Cass. 16.12.1991 n. 13523; Cass. 17.7.1990 n. 7329; Cass.
4.5.1990 n. 3725). Ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi non è necessario che l'agente dichiari di agire in nome e per conto della società assicuratrice ed è sufficiente che egli indichi la propria qualità, ricollegandosi automaticamente alla stessa la rappresentanza (cfr. Cass.
5.12.1995 n. 12506). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che la società assicuratrice ha conferito all'agente "il diritto di stare in giudizio personalmente".
Ora, tale espressione, coordinata con quella, secondo la quale le polizze sono "passate" da un'agenzia ad un'altra, va interpretata nel senso che all'agente è stata conferita la rappresentanza processuale in relazione ai contratti assicurativi appartenenti al porta foglio dell'agenzia, comprensiva dell'esazione dei premi. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese oltre onorari liquidati in lire 600.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999