Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
In tema di violazione dei sigilli, l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in esame, "sub specie" di dolo eventuale, per l'installazione di un prefabbricato su un'area oggetto di sequestro, in relazione alla quale era in precedenza intervenuto un provvedimento di dissequestro parziale riguardante i soli muri di recinzione).
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi e violazione di sigilli: responsabilità, continuazione e obbligo di demolizione (Giudice Eliana Franco)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2008, n. 21918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21918 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
21918/08
643 Udienza pubblica Sentenza n.
R. G. n. 29331/2007 del 7.3.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Claudio VITALONE Presidente
Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Dott. ED TERESI Consigliere Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IS ED, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 25.5.2007 dalla corte d'appello di Salerno.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Meloni, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Maria Donatella Aiello, che si è riportata al ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 25.5.2007 la corte d'appello di Salerno ha integralmente confermato quella resa il 7.6.2006 dal tribunale monocratico di Vallo della Lucania, che, in concorso delle attenunati generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, aveva condannato ED CH alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 103 di multa, siccome colpevole del reato di cui all'art.349, comma 2, c.p., per avere istallato su un'area sottoposta a sequestro, di cui era stato nominato custode giudiziario, un prefabbricato di legno di m. 2,80 x 2,80 e di m. 2,30 di altezza, con antistante tettoia (accertato in Agropoli il 3.9.2001).
dell'immobile sequestrato, egli aveva agito in buona fede, ritenendo erroneamente che il dissequestro riguardasse anche l'area sulla quale aveva installato il prefabbricato;
2.2 prescrizione del reato ai sensi della vigente normativa.
3 Il ricorso è infondato e va respinto.
In ordine all'elemento psicologico del reato (doloso e non colposo) la corte di merito ha disatteso il relativo motivo di appello con una motivazione congrua, logica e legittima, che va esente dalle censure del ricorrente.
Entrambi i giudici di merito, infatti, hanno sottolineato come il provvedimento di dissequestro fosse estremamente chiaro e inequivocabile anche da parte di un profano: esso riguardava solo i muretti di recinzione, perché eseguibili senza il rilascio della concessione edilizia, ma non l'area racchiusa dagli stessi muretti. Prima di installare il prefabbricato de quo in tale area, quindi, l'imputato doveva ottenere anche il dissequestro e la restituzione dell'area medesima.
Eventualmente, nel dubbio, poteva interpellare il suo difensore, o la stessa autorità procedente. E' certa quindi la sussistenza del dolo, quanto meno nella forma del dolo eventuale.
In relazione alla dedotta prescrizione, va osservato che il reato è stato commesso il 3.9.2001, sicché, dovendosi applicare gli artt. 157, 160 e 161 c.p. come modificati dalla legge 251/2005, la prescrizione maturerà alla scadenza del periodo di sette anni e sei mesi, e quindi solo in data 3.2.2009.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7.3.2008.
Il presidente Il consigliere estensore (Claudio Vitalone) Puding bu t Merry (Pierluigi Onorato) Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERLA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo:
-mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, 2.1 osservando al riguardo che, dopo che il giudice aveva dissequestrato i muri di recinzione
30 MAG. 2008
CANCELLER N. FUNZIONARI dott Edrell