Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6325
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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Massime2

L'ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'art. 186 ter cod. proc. civ. è sottoposta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ. e pertanto non può mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabile in ogni tempo e destinata ad essere assorbita nella sentenza; ne consegue che il provvedimento non ha natura decisoria e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale; pertanto tale ordinanza non può essere impugnata ne' con regolamento di competenza ne' con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost..

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 ter cod. proc. civ. in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del provvedimento, atteso che questo è destinato ad essere assorbito dalla emananda sentenza di cui seguirà il regime delle impugnazioni con conseguente adeguata tutela dei diritti soggettivi delle parti, incisi da quel provvedimento.

Commentario1

  • 1Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6325
Data del deposito : 22 giugno 1999

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