Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 2
L'ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'art. 186 ter cod. proc. civ. è sottoposta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ. e pertanto non può mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabile in ogni tempo e destinata ad essere assorbita nella sentenza; ne consegue che il provvedimento non ha natura decisoria e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale; pertanto tale ordinanza non può essere impugnata ne' con regolamento di competenza ne' con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost..
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 ter cod. proc. civ. in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del provvedimento, atteso che questo è destinato ad essere assorbito dalla emananda sentenza di cui seguirà il regime delle impugnazioni con conseguente adeguata tutela dei diritti soggettivi delle parti, incisi da quel provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Ordinanza per il pagamento di somme non contestatehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
PRO.GE.CO PROGETTAZIONI GENERALI COSTRUZIONI s.p.a. in persona del Presidente e legale rappresentante protempore sig.ra Giovanna Staderini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA VISCONTEA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale sig. Lionello Albertazzi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che lo difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA SCOFONE, giusta delega in atti;
contro
IRTI LAVORI SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arch. IS Irti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9, presso lo studio dell'avvocato A. FERRETTI, difeso dall'avvocato GIULIANA DELL'ANNO, giusta delega in atti;
- resistente - avverso l'ordinanza del Tribunale di L'AQUILA, emessa il 16/1/1998, depositata il 17/01/98; RG.331/95;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/03/99 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI che ha chiesto e si dichiari inammissibile il ricorso sotto entrambi i prospettati profili di regolamento di competenza ex art. 47 CPC o di ricorso straordinario ex art. 111 Costit. con le pronunce seguenti per legge.
IN FATTO E DIRITTO
Considerato:
che con atto di citazione notificato in data 16.2.1995 la Progeco- Progettazioni generali costruzioni s.p.a., cui erano state subappaltate con contratto del 23.12.1991 dalla Irti Lavori s.p.a. la progettazione esecutiva e la realizzazione completa degli impianti meccanici ed elettrici relativi ad un complesso da realizzarsi nei pressi dell'aeroporto di Capodichino di Napoli, conveniva dinanzi al Tribunale di L'Aquila la soc. Irti per la risoluzione del detto contratto di subappalto per inadempimenti della subappaltante e la condanna della stessa al risarcimento dei danni;
che la convenuta, costituitasi, contestava la domanda attrice e spiegava, a sua volta domanda riconvenzionale per i danni a sua volta subiti;
che nel giudizio interveniva volontariamente la compagnia assicuratrice La Viscontea s.p.a., che aveva prestato garanzia nell'interesse della Progeo ed in favore della Irti;
che nel corso della trattazione della causa, a seguito di ordinanza ingiunzione chiesta ed ottenuta dalla soc. Irti in data 21.5.1997 contro la Compagnia assicuratrice La Viscontea, questa chiedeva ed otteneva a propria volta, dal G.I., in data 16- 17.1.1998, in via di regresso, contro la Progeco ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per L. 293.299.526, dopo avere lo stesso G.I. dichiarato tardiva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata per deroga pattizia ex art. 28 c.p.c. dalla Progeco;
che avverso tale provvedimento la Progeco ha proposto regolamento di competenza, ovvero, in subordine, ricorso straordinario ex art. 111 Cost, dolendosi: 1) della violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 38 c.p.c.; 2) della non modificabilità e non riesaminabilità dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.;
3) della violazione ed erronea applicazione dell'art. 105 c.p.c.;
4) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1375 nonché 2703 e ss. c.c. e omessa applicazione dell'art. 1362 c.c.;
che hanno resistito -con controricorso- la Irti Lavori s.p.a. e la s.p.a. La Viscontea Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni;
che il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sotto entrambi i profili di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. o di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;
che la ricorrente ha inoltre depositato memoria.
Ritenuto:
che -come osservato dal P.G., le cui considerazioni si condividono- il ricorso in esame, sotto entrambi gli aspetti prospettati, è inammissibile;
che, invero, avuto riguardo al regime giuridico dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 186 ter c.p.c. - quale risulta dal disposto della norma stessa- è da ritenere che avverso di essa non sono ammessi particolari mezzi di impugnazione, atteso che errori e vizi di tale provvedimento possono essere censurati in sede di revoca e, ove disattesi dal giudice che lo ha emesso, devono essere riproposti nelle conclusioni definitive in vista della decisione della causa con sentenza, e, ove ancora disattesi da questa, si convertirebbero in motivi di gravame avverso la stessa;
che, infatti, sottoponendo il 3° comma dell'art. 186 ter c.p.c. il provvedimento in questione alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, 1° comma, c.p.c., l'ordinanza ingiunzione, come ogni altra ordinanza del giudice istruttore, non può mai pregiudicare la decisione della causa, rimessa esclusivamente il provvedimento tipico della sentenza, in cui il decidente dovrà pronunciarsi su tutta la domanda, ivi compresa quella parte di essa che abbia, eventualmente, già costituito oggetto di un'ordinanza ingiunzione, la quale, pertanto, è destinata, a comunque, ad essere assorbita, in positivo o negativo, dalla sentenza;
che siffatta disciplina trova la sua ragione d'essere nel carattere meramente anticipatorio o interinale assegnato all'ordinanza ingiunzione de qua, che si pone in un'ottica di accelerazione dei tempi processuali, ma insuscettibile, per l'accennato carattere, di costituire cosa giudicata in senso formale;
che, infine, l'indicata disciplina rende -come altresì osservato dal P.G.- manifestamente infondata la prospettata deduzione di illegittimità costituzionale del provvedimento de quo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che il provvedimento, destinato ad essere assorbito dalla pronuncianda sentenza, seguirà il regime delle impugnazioni proprie di quest'ultima, con conseguente adeguata tutela dei diritti soggettivi delle parti, incisivi da quel provvedimento;
che, peraltro, anche a volere riconoscere al provvedimento in questione carattere decisorio, nella specie il regolamento proposto in via principale è stato incompatibilmente esperito unitamente ad impugnazione che, pur nella sua straordinarietà, va qualificata di merito;
che, pertanto, conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili di regolamento di competenza o di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;
che le spese del giudizio di Cassazione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in L. 114.000, oltre agli onorari, liquidati in Lire 1.000.000 per ciascuna delle resistenti.
Così deciso, il 23.3.1999.
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1999.