Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 4628
CASS
Sentenza 20 settembre 2017

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Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Conforme a sez. IV, 3 novembre 2016, n. 51963, non mass., e sez. IV, 29 novembre 2016, n. 54494, non mass.).

Commentario1

  • 1Inammissibile patrocinio a spese dello stato se manca periodo temporale (Cass. 29458/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020

    L'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 30 settembre – 23 ottobre 2020, n. 29458 Presidente Fumu – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore A.A. ricorre avverso il provvedimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 4628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4628
Data del deposito : 20 settembre 2017

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