Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Conforme a sez. IV, 3 novembre 2016, n. 51963, non mass., e sez. IV, 29 novembre 2016, n. 54494, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Inammissibile patrocinio a spese dello stato se manca periodo temporale (Cass. 29458/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
L'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 30 settembre – 23 ottobre 2020, n. 29458 Presidente Fumu – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore A.A. ricorre avverso il provvedimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
ACR 04628 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/09/2017 PATRIZIA PICCIALLI -Presidente - Sent. n. sez. 1427/2017 ANDREA MONTAGNI LOREDANA MICCICHE' REGISTRO GENERALE N. 12499/2017 DANIELE CENCI Rel. Consigliere - - FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE NO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG DR.SSA MARILIA DI NARDO, ON RAVIO งCANNULARONO MA CHIOSNChe Dot Movin(MINN про ки это RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 25 gennaio - 7 febbraio 2017 il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del 26 settembre 2016 dello stesso Tribunale, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di NO TO, imputato per violazione dell'art. 187 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore, NO TO, il quale denunzia violazione di legge per avere i Giudici di merito, sia in sede di opposizione (il 25 gennaio 7 febbraio 2017) sia, - ancor prima, in sede di valutazione sull'istanza di ammissione (il 26 settembre 2016), operato un ragionamento presuntivo non basato sui canoni della gravità, della precisione e della concordanza.
2.1.Il primo giudice evidenzia il ricorrente ha, infatti, affermato di non stimare veritiera la dichiarazione di NO TO di avere un reddito familiare complessivo di 6.000,00 euro all'anno, frutto di lavori occasionali e saltuari, ritenendo impossibile che le tre persone componenti il nucleo del richiedente possano sopravvivere con soli 500,00 euro complessivi al mese.
2.2.Il secondo giudice, a fronte delle doglianze dell'opponente, anzichè affrontare il punto nodale della questione, ha ribadito che non sarebbe stata fornita la puntuale indicazione delle fonti di reddito da parte dell'istante, aggiungendo che dal fascicolo emerge la proprietà di un'autovettura, Lancia Y targata BT849VD, che risulta essere stata condotta dal richiedente nell'anno 2014, ed inoltre la disponibilità da parte di TO, almeno in un'occasione, di 1,5 grammi di hashish, ciò che, secondo il decidente, «denota la disponibilità di risorse finanziarie ulteriori per sostenere anche i costi di gestione dell'autovettura (nell'istanza di ammissione al patrocinio il TO aveva dichiarato di non possedere beni mobili registrati), nonché quelli evidentemente, non indispensabili per l'acquisto dello stupefacente;
quanto a - quest'ultimo profilo, si dirà che tali costi erano assolutamente irrisori rispetto alla quantità di hashish sequestrata;
ma nel rappresentato contesto di grave indigenza, ogni spesa superflua dovrebbe essere esclusa, ameno che non sussistano ulteriori fonti di reddito che giustifichino tali ulteriori spese [...]» (così alla p. 2 dell'ordinanza impugnata). Tale ragionamento sarebbe, secondo il ricorrente, in chiara violazione di quanto disposto dagli artt. 76 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di valenza dell'autocertificazione e di poteri-doveri del Giudice nell'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come puntualizzato N dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità stimati pertinenti, che si richiamano nel ricorso. Sottolinea inoltre come non sia probante il riferimento alla disponibilità di un'utilitaria Lancia Y immatricolata nel 2001, del valore di poche centinaia di euro, né al possesso di 1,5 grammi di hashish, a fronte del contenuto dell'autocertificazione e dell'attestazione del Comune di residenza, prodotta dal richiedente, dalla quale risulta il grave disagio economico della famiglia TO e la circostanza che la stessa vive in una casa popolare con canone sociale pari a soli 39,00 euro al mese. Chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza.
3. Il P.G. della S.C. nel suo articolato intervento scritto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. del 12-13 aprile 2017 ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio al Presidente del Tribunale di Brindisi del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1.La Corte di legittimità ha già avuto modo di effettuare importanti precisazioni (peraltro in un caso in cui il richiedente aveva dichiarato di avere un reddito pari a zero) a proposito del corretto modo di procedere del Giudice di merito in presenza di istanza di ammissione al patrocinio e della possibilità di ricorrere al ragionamento presuntivo per eventualmente disattendere il contenuto della stessa. Ed infatti: «1.1. Posto [...] che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76", non può tuttavia argomentarsi in modo univoco la non accoglibilità della richiesta nel caso di presentazione di una dichiarazione nella quale il reddito dell'instante sia indicato come pari a zero, pur quando la richiesta stessa non contenga allegazioni che rendano conto dei mezzi di sostentamento di cui l'instante fruisce.
1.2. E' ben vero che, secondo un indirizzo affermato dalla giurisprudenza di legittimità [...], non é suscettibile di accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni, di cui si dà 3 п atto genericamente, provenienti, a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso (Sez. 4, n. 2616 del 20/10/2010, dep. 2011, Leopoldo, Rv. 249325).
1.3. Ciò posto tuttavia, e pur considerando l'ampiezza della nozione di reddito rilevante ai fini che qui interessano, occorre tenere presente che il soggetto realmente impossidente o privo di reddito non é, di regola, nelle condizioni di fornire elementi concreti e specifici circa tale sua condizione, se non mediante mera dichiarazione negativa (o, al più, mediante generiche allegazioni circa le sue fonti di sostentamento non documentate e, spesso, non documentabili).
1.4. A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche.
1.5. A parte tale non trascurabile elemento, deve ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92" del d.P.R. n. 115/2002, "tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte". A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità [...], i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008). In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale può farsi ricorso "a nozioni di comune esperienza onde concludere che il prevenuto, pur vivendo solo, tuttavia, onde sopperire alle quotidiane esigenze di vita, locomozione, cura ecc., abbia necessariamente potuto contare su introiti con cui far fronte alle esigenze anzidette". 4 Invero non vi è traccia, nel percorso argomentativo posto a base dell'ordinanza, di specifici ed oggettivi elementi fattuali rapportabili a circostanze di tale portata da far ritenere che quanto dichiarato dall'instante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.
1.6. Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame [...] » (così nel punto n. 1 del "ritenuto in diritto" di Sez. 4, n. 51963 del 03/11/2016, Siciliano, non mass.; nello stesso senso v. altresì l'analitica motivazione di Sez. 4, n. 54494 del 29/11/2016, Calabrese, non mass.).
1.2.Condiviso, per la sua persuasività, il ragionamento richiamato, discende che, ad avviso del Collegio, va presa davvero cum grano salis e senza assolutezza la tralatizia affermazione che pure si rinviene nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale «Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata» (Sez. 4, n. 3167 del 14/10/1999, Cafarchio, Rv. 214882, sostanzialmente in termini rispetto a Sez. 3, n. 2815 del 15/07/1997, Artico P., Rv. 209385; in conformità, Sez. 1, n. 17227 del 27/02/2001, Iacovone, Rv. 218744, e Sez. 1, n. 29006 del 03/06/2003, Musarò, Rv. 225051), orientamento peraltro consolidatosi nella vigenza di diversa disciplina (legge 30 luglio 1990, n. 217, disciplinante la "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), poiché il sistema, così come in precedenza ricostruito, consente, in effetti, al Giudice di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione, ove si sia in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza in capo al richiedente di risorse economiche non compatibili con il contenuto della dichiarazione di percezione di un reddito inferiore al limite per l'ammissione al beneficio: altro significato, infatti, l'interprete non può logicamente attribuire alla previsione dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, nonostante la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, «Il magistrato respinge l'istanza se vi sono 5 fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte». Ove i «fondati motivi» altro non possono essere che la emersione, per il tramite di indizi, che siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di una situazione reddituale reale diversa, naturalmente in melius, rispetto a quella, per così dire, ufficialmente dichiarata.
1.3. Tanto precisato, [...] va ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di "insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative» (così, assai persuasivamente, la motivazione della recente sentenza di Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, Tilenni Scaglione, Rv. 268682, al punto n. 4 del "considerato in diritto"). Occorre, infatti, sottolineare che il concreto esercizio del diritto di difesa, alla cui attuazione mira l'intera disciplina sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, non può essere limitato da valutazioni giudiziali superficiali ed approssimative, più intuitive che razionali e frutto di scorciatoie pseudo-decisorie, non già di opzioni di tipo razionale, che sarebbero in netto contrasto con il fondamentale canone di cui all'art. 24, comma 1, Cost., secondo cui Tutti possono agire in giudizio per a tutela dei propri diritti e interessi legittimi», peraltro rafforzato proprio nella materia de qua dalla ulteriore previsione che «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24, comma 3, Cost.).
1.4.Discende dalle considerazioni sinora svolte la ricostruzione di un sotto- sistema per la valutazione nel merito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che è basato sulle seguenti scansioni temporali e procedurali: in presenza di un'istanza che sia strutturata in maniera non inammissibile, ove si auto-certifichi la sussistenza di un reddito inferiore alla misura prevista dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, sussiste un tendenziale favor legislativo, sia pure non assoluto, all'ammissione del richiedente al beneficio invocato;
il Giudice, tuttavia, può disattendere l'autocertificazione, ove, con valutazione improntata alla massima serena prudenza, atteso il valore in gioco, di rango costituzionale e sovranazionale, come si è visto, rappresentato dalla concreta attuazione del diritto di difesa, emergano «[...] fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte» (art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che altro non è che estrinsecazione del canone generale di cui all'art. 2729 cod. civ.); il Giudice ha comunque pur sempre la possibilità, prima di provvedere, di investire lo specializzato corpo della Guardia di Finanza delle verifiche del caso (art. 96, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 115 del 2002); ove l'istanza di ammissione al patrocinio riguardi persona nei cui confronti si procede per uno dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la richiesta preventiva di informazioni di contenuto lato sensu patrimoniale ai qualificati organi di cui all'art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 acquista, per volontà del legislatore, carattere di obbligatorietà anziché di mera facoltatività.
2. Ciò posto, dovendo passare a fare applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, in cui NO TO ha dichiarato di percepire un reddito annuo pari a 6.000,00 euro proveniente da lavoretti saltuari, deve affermarsi che l'ordinanza del Giudice dell'opposizione risulta gravemente carente sotto il profilo argomentativo, tanto da potersi ritenere meramente apparente (ergo: mancante, cfr. Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372): essa, infatti, è tautologica ed apodittica, quanto al primo argomento (ove si assume che non sarebbe credibile che il richiedente sia povero e, comunque, che non potrebbe condursi un'esistenza, per quanto disagiata, con scarse risorse economiche); mentre è moraleggiante ma priva di effettivo contenuto giustificativo quanto all'ulteriore argomento svolto (secondo il quale, in buona sostanza, se si trovano i soldi per il "vizio" del "fumo", allora devono, e prioritariamente, trovarsi risorse anche per il sostentamento); né risulta risolutivo il riferimento alla disponibilità di un bene mobile registrato autovettura di tipo utilitaria - la cui targa, come in effetti sottolineato dal ricorrente, evidenzia un'immatricolazione assai risalente nel tempo. Non senza considerare, infine, che il Tribunale di Brindisi, pur dando atto nel provvedimento impugnato della esistenza di pertinente documentazione, prodotta da NO TO, proveniente dai servizi sociali del Comune di residenza, non ne ha tenuto alcun conto in sede di valutazione dell'opposizione.
3. Consegue da quanto esposto la necessità di annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei principi enunciati, eventualmente esercitando anche i poteri officiosi conferiti dalla legge, onde stabilire cognita causa se il richiedente possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi. Così deciso il 20 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccialli Daniele Cencipaniele Depositata in Cancelleria Oggi. 31 GEN. 2019 Funzionario Giudiziarie Puri Ciofre 0 0