Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, ai fini dell'accertamento dei redditi derivanti da attività illecite, è legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova - ivi comprese le presunzioni disciplinate dall'art. 2729 cod. civ. - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito. (Nella fattispecie la Corte ha dato rilievo alla partecipazione, accertata con sentenza definitiva, dell'istante ad un'associazione criminale dedita al commercio di stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2007, n. 25044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25044 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 11/04/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 662
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 031584/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LV IC, N. IL 15/09/1966;
2) TA BA OS (AVVOCATO);
avverso DECRETO del 28/02/2003 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Bari ha revocato il decreto in data 27 ottobre 1998 con cui il Tribunale di Trani aveva ammesso EM FE al patrocinio a spese dello Stato. L'atto è stato adottato ai sensi del D.Lgs. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 111 e segg.; e trova giustificazione nell'esistenza di redditi derivanti da attività illecite accertate nel processo penale.
Ricorrono per Cassazione l'interessato ed il difensore proponendo motivi sostanzialmente coincidenti:
1. Violazione del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 3, in quanto il decreto è stato emesso dalla Corte in composizione diversa da quella che ha pronunziato la sentenza di condanna.
2. Violazione dello stesso D.P.R., art. 111, essendosi disposto il recupero delle somme corrisposte nei confronti del difensore e non nei confronti dell'imputato, come espressamente statuito dalla norma in questione.
3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lettera e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che l'esistenza dei redditi è desunta da un passaggio della pronunzia di merito in cui si fa riferimento ad un compenso giornaliero di L. 200.000 al giorno ed alla cessione di 800 o 900 bustine di droga per il fabbisogno di due o tre giorni. Si tratta, si afferma, di enunciazioni generiche che non possono essere riferite allo specifico ruolo dell'imputato, che era un tossicomane e semplice "operatore di strada".
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo occorre considerare che le Sezioni unite di questa Corte (26 settembre 2000, Scarci) hanno in materia enunciato il condiviso principio che il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno alla persona fisica dei magistrati che li compongono. Il principio di immutabilità del giudice, dì cui all'art. 525 c.p.p., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove". Pertanto, non si configura alcuna irregolarità nella circostanza che la decisione impugnata sia stata adotta da magistrati diversi da quelli che hanno definito il procedimento penale a carico degli interessati, trattandosi di procedura incidentale, e non tesa alla deliberazione ex art. 525 c.p.p., comma 2; tanto più che nel caso in questione il procedimento penale si era anche concluso con sentenza irrevocabile. In ordine al secondo motivo si osserva che effettivamente, nel corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata si legge che: "tale revoca per espresso disposto del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2, ha carattere retroattivo, per cui il difensore di fiducia dovrà essere chiamato a restituire l'importo delle competenze eventualmente già liquidate in suo favore nel processo de quo". Tuttavia, nel dispositivo, destinato a prevalere sulla motivazione, è contenuta una differente statuizione, disponendosi il recupero "nelle forme di legge" delle somme "già eventualmente corrisposte in dipendenza del decreto revocato". Orbene il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 111, del prevede, in tema di "recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio" che le spese di cui all'art. 107, anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera d) e comma 2. Dunque, nessun pregiudizio può derivare al difensore dall'erroneo passaggio della parte motiva, che, deve intendersi implicitamente rettificato dalla differente enunciazione contenuta in dispositivo.
Pure il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte costituzionale, con la sentenza 17 marzo 1992 n. 144 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 5 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ed ha chiarito che non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali, perché ai fini della legge impugnata rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale (Nello stesso senso anche C. cost., 27 novembre 1998, n. 386). La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel senso che, ai fini dell'accertamento di redditi derivanti da attività illecite, si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. - come esplicitamente indicato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 11 del 30 marzo 1992 - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi. Tra i fatti significativi nel senso indicato assume senza dubbio rilievo l'attiva partecipazione, accertata con sentenza passata in giudicato, ad un'associazione criminale dedita al commercio di sostanze stupefacenti, nonché la commissione di specifici illeciti sanzionati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ed è agevole presumere che i redditi derivanti da detta attività siano comunque superiori al presupposto reddituale al quale è collegato lo stato di non abbienza, soprattutto laddove, come nel caso in esame, si sia riusciti a ricostruire, seppure approssimativamente, il valore complessivo delle transazione illecite. La Corte, infatti, nel provvedimento in esame, non solo da conto della condanna in ordine ai reati di cui al del richiamato D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, ma determina con buona approssimazione la cospicua rilevanza economica del traffico illecito, e ne inferisce la sicura significatività dei redditi illeciti del EM, per via della sua intensa e continuativa attività di spaccio.
Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007