Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata.
Commentario • 1
- 1. Inammissibile patrocinio a spese dello stato se manca periodo temporale (Cass. 29458/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
L'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 30 settembre – 23 ottobre 2020, n. 29458 Presidente Fumu – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore A.A. ricorre avverso il provvedimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2016, n. 53356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53356 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
ASR 5 3 3 5 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N1344/2016 MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. N. 14201/2016 Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NE AN N. IL 27/01/1986 avverso l'ordinanza n. 696/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del 23/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marilia Mardo ilquate he couldve chiedendo dichiarar la 20 inemminkilità del ricorso. 1 Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina con la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione proposta da LE SC AN avverso il provvedimento della stessa Corte di Appello penale che disponeva di ufficio la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato a favore dello Stato. Evidenziava che sussistevano elementi di carattere indiziario e presuntivo dai quali desumere che il LE SC beneficiasse ancora del mantenimento dal proprio ambito familiare, dovendosi presumere il mantenimento della convivenza, al di là del dato meramente formale che il ricorrente risultasse trasferito in altro civico dello stesso complesso condominiale, deponendo in tale senso la contiguità del dato (39 C piuttosto che 39 A) e la condizione di nulla tenenza certificata dallo stesso, così da potersi assumere la esclusione del LE dal beneficio previa la sommatoria dei redditi dei suoi familiari conviventi.
2. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa del LE il quale denunciava violazione di legge in relazione all'art.76 DPR 30.5.2002 n.115 sul presupposto che il ragionamento operato dalla corte di appello di Messina ometteva di considerare il dato obiettivo che il ricorrente non era percettore di reddito, che lo stesso risultava uscito dal nucleo familiare di origine fin dal 2010 e che non vi era neppure coincidenza tra i dati civici della propria abitazione rispetto a quella della residenza familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento presuntivo operato dal giudice di appello di Messina si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata.
2. Il giudice di appello ha ravvisato la continuità della relazione del LE con il nucleo familiare di origine sulla base di una ragionamento logico giuridico che non può essere condiviso: La Corte di Appello ha ritenuto che, in coincidenza della uscita del LE dal nucleo familiare di origine, con il trasferimento presso diversa abitazione (lettera C anziché A del numero civico 39 della contrada Maru di Tortorici), lo stesso presentava рий dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di redditi imponibili;
assumeva che una siffatta variazione era illogica e poco comprensibile e giustificabile esclusivamente se interpretata come artificiosa manovra del LE di sottrarsi alla convivenza con l'originario nucleo familiare, pur mantenendone i vantaggi in termini di contribuzioni e mantenimento.
3. Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma dell'art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6". La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).
4. Peraltro ai sensi dell'art.76 co.2 D.L.vo 30.5.2002 n.115, non può rilevare soltanto, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica, che costituisce comunque un significativo dato probatorio. Si deve affermare altresì, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l'obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione. 2 для Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art. 2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.
4. Se non è, dunque, condivisibile l'assunto secondo il quale al giudice non sarebbe consentito di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione, va ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici >>, che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.
5. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione presuntiva che da una parte escludeva rilievo alla autocertificazione di "impossidenza" e di "carenza di redditi" del dichiarante espressa già con riferimento all'anno fiscale 2010, e dall'altra assumeva che di fatto era proseguito il rapporto di convivenza con il proprio nucleo familiare di origine, o comunque non erano cessate le contribuzioni di questo, nonostante le differenti risultanze anagrafiche. A tale proposito fondava una tale intuizione da un lato su quello che era un presupposto della domanda di G.P. (certificazione di assenza di redditi propri) e dall'altra dell'assoluto contiguità della nuova domiciliazione anagrafica rispetto alla precedente.
5.1 Peraltro la prova logica utilizzata è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati 3 fell reddituali reali, sia pure presuntivi e una adeguata verifica della nuova e documentata situazione anagrafica dell'istante.
5.2 Era comunque onere del giudice della opposizione procedere ad una interpretazione alternativa del testo normativo (art.76 D.Lgs. cit.) basato comunque su elementi oggettivi, come indirettamente desumibile dai rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.392 del 28 giugno 1995: «Mentre ragionevolmente ai fini indicati, il computo di redditi - propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2729 cod.civ., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi».
5.3 Il giudice investito dell'opposizione era, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria al fine di verificare se, come ritenuto nella propria ordinanza, anche sulla base di elementi presuntivi, il richiedente continuasse a valersi dei contributi dei familiari, già con lui conviventi, anche se non più inseriti nell'ambito di un unico nucleo anagrafico, così da poterli considerare ai fini dell'importo sul quale determinare il riconoscimento del beneficio. Al contrario, in maniera del tutto apparente ed illogica, nonché in contrasto rispetto a pacifiche risultanze anagrafiche, si è limitato a ritenere che la convivenza non si era mai interrotta, rendendo il LE partecipe pro quota dell'intero reddito della famiglia di origine relativamente all'anno di imposta 2014, benché lo stesso fin dall'anno 2010 risultasse componente di un autonomo nucleo familiare e avesse certificato che dal 2009 non aveva prodotto reddito assoggettabile ad imposte.
5.4 Il ragionamento della Corte risulta pertanto logicamente viziato e in contrasto con gli art. 74 II comma e 79 lett.c) D.Lg.s. 2002/115 e pertanto si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'annullamento senza rinvio del provvedimento in data 7.12.2015 con il quale la Corte di Appello di Messina aveva disposto la revoca dell'ammissione di LE SC AN al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 4 Jull
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché il decreto in data 7.12.2015 della Corte di Appello di Messina. Così deciso il 27 Settembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Ugo Bellini Francesco Maria Ciampi Use killin up AZIONE A C R T E O S S A C Depositata in Cancelleria Oggi, 15 DIC 2016 Il Funzionarib Gudiziaric Patrizia Conca 50