Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2016, n. 53356
CASS
Sentenza 27 settembre 2016

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Massime1

Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata.

Commentario1

  • 1Inammissibile patrocinio a spese dello stato se manca periodo temporale (Cass. 29458/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020

    L'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 30 settembre – 23 ottobre 2020, n. 29458 Presidente Fumu – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore A.A. ricorre avverso il provvedimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2016, n. 53356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53356
Data del deposito : 27 settembre 2016

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