Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice.
Commentario • 1
- 1. Precedenti penali non escludono il patrocinio a spese dello stato (Cass. 28383/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2023
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici: l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone però al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. L'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa. Corte di Cassazione Sent. Sez. IV …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2017, n. 22637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22637 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
22637-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - N 493/17 N. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 44842/2016 Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SS N. IL 16/07/1970 nei confronti di: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza n. 620/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 28/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A MARILA NI NANDU, Micul Amansi IMAM S, ALLO ( M CION NIGHT S! I Recons IN SUBURAITS Udit i difensor Avv.; 1- } RITENUTO IN FATTO 1. Con plurimi provvedimenti il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato varie istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzate da IO AS, detenuto in espiazione pena. A seguito di opposizioni presentate ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il magistrato di sorveglianza designato dal Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 giugno 2016, ha confermato il rigetto (provvedimento contraddistinto dal n. 620/2016 SIUS).
2.In particolare, il giudice di merito, dato atto che AS risultava definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che è operativa la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha concluso nel senso che non risulta superata tale presunzione. Ha sottolineato al riguardo il decidente: che i vari decreti di ammissione al patrocinio, prodotti dall'istante, adottati da vari uffici giudiziari, frutto dell'autonomia decisionale dei vari giudici fondata sugli elementi probatori presenti in ogni fascicolo, non costituirebbero comunque precedenti ai quali necessariamente uniformarsi;
che la valutazione circa le "disagiate condizioni economiche" di IO AS di cui alla nota della Guardia di Finanza di Siracusa del 23 marzo 2013 riguarderebbe, in realtà, soltanto i proventi leciti ma nulla potrebbe dire circa quelli di origine illecita ragione per cui sarebbero da disattendersi anche le certificazioni fiscali e l'attestazione ISEE agli atti;
che l'intervenuta confisca di prevenzione di un immobile e di un'auto, intestati ad altri, comproverebbe, a ben vedere, più che l'impossidenza di AS, l'attitudine dello stesso ad eludere le norma antimafia mediante intestazione ad altri;
che, inoltre, la sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011 ha accertato che tra il 2005 ed il 2010 IO AS ha ricevuto dall'organizzazione criminale di appartenenza un "regolare stipendio"; ancora, che in più sentenze della Corte di appello di Catania (del 7 giugno 2004; del 16 gennaio 2012; del 26 giugno 2015) si è accertato che lo stesso ricopriva un ruolo di vertice nel clan mafioso BO AS ed all'interno di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che, proprio sulla base delle circostanze comprovanti la perdurante militanza nell'associazione, è stata respinta l'opposizione di AS avverso l'istanza di 2 _revoca del decreto del 29 settembre 2009 di proroga del regime detentivo differenziato;
infine che, secondo le informazioni fornite della Procura della Repubblica di Catania il 26 giugno 2014, un collaboratore di giustizia, IL OL, ha dichiarato il 5 agosto 2013 che, sino a quella data, l'associazione criminale versava regolarmente somme ai familiari dell'AS.
3. Avverso il provvedimento del 28 giugno 2016 ha proposto tempestivo ricorso per cassazione personalmente IO AS lamentando promiscuamente violazione di legge (violazione dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ammette prova contraria, come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 14-16 aprile 2010) e vizio motivazionale. Denunzia, infatti, in primo luogo, l'omessa valutazione da parte del decidente del contenuto della memoria e dei documenti depositati dall'opponente, omissione che violerebbe il diritto di difesa e costituirebbe, nel contempo, difetto di motivazione sindacabile in sede di legittimità. Evoca a parametro delle pretese illegittimità, ingiustizia e sostanziale disparità di trattamento, in casi che si assume essere identici, il provvedimento in data 12 novembre 2015 (allegato al ricorso) a firma dello stesso magistrato persona fisica, in veste di Presidente del Tribunale di sorveglianza, di accoglimento dell'opposizione presentata avverso un decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'inspiegabile ad avviso del ricorrente mutamento di idea del decidente sembrerebbe basarsi su documentazione non citata nei decreti di rigetto né prodotti dalla controparte, essendo l'Agenzia delle entrate rimasta contumace, circostanza che, già di per sé sola, dovrebbe comportare l'accoglimento dell'opposizione; al contrario, il giudice avrebbe «cambia [to] le carte in tavola e conferma[to] il rigetto sulla base di diversa documentazione peraltro non regolarmente acquisita e sulla quale l'opponente non ha potuto interloquire. Infatti, già si è detto che la controparte non si è nemmeno costituita (probabilmente sapeva di poter vincere la partita senza nemmeno giocarla)» (così alla p. 7 del ricorso). Contesta il ricorrente il valore indiziario che si potrebbe desumere dai provvedimenti di confisca dell'auto e dell'immobile, che erano in realtà intestati alla moglie di AS: quanto alla prima, pagata con cambiali, segnala che ne erano stato onorate soltanto due al momento del sequestro;
quanto all'immobile, sottolinea che esso era stato acquistato con un mutuo contratto dai genitori. Censura altresì la circostanza che la sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011 abbia accertato che tra il 2005 ed il 2010 IO AS ha ricevuto dall'organizzazione criminale di appartenenza un "regolare 3 M stipendio", in quanto ciò sarebbe stato escluso dalla sentenza della Corte di cassazione del 17 novembre 2009, allegata all'opposizione e non tenuta in considerazione dal giudice di merito. Assume che la sentenza della Corte di legittimità del 19 dicembre 2012, indicata nell'opposizione, esclude la sussistenza a carico di AS dell'aggravante della partecipazione associativa in posizione apicale. Evidenzia che gli accertamenti compendiati nella nota della Guardia di Finanza di Siracusa del 23 marzo 2013 non riguarderebbero soltanto i proventi leciti ma la complessiva situazione del richiedente. Precisa anche che la condanna per spaccio di droga conseguita riguarda solo droghe leggere e che è stata esclusa la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di droghe pesanti. Afferma che sarebbe inconferente al fine in esame (ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato) il provvedimento di conferma del regime carcerario differenziato. Quanto all'affermazione del collaboratore di giustizia, se ne ritiene l'assoluta falsità, in quanto proveniente da soggetto denunziato penalmente dall'AS per calunnia (con atto datato 6 luglio 2016, allegato al ricorso); in ogni caso, a tutto voler concedere, i redditi cui fa riferimento OL atterrebbero all'anno 2013 e non sarebbero rilevanti per una richiesta di patrocinio dell'anno 2016. In buona sostanza, il giudice di merito non avrebbe consentito l'esercizio del diritto alla prova contraria (che deve essere garantito in base alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010) da parte dell'opponente. Elenca, infine, il ricorrente documentazione prodotta dallo stesso e non valutata dal giudice che dimostrerebbe la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio. Si tratta di: libretti di conto corrente per le spese effettuate all'interno del carcere, che proverebbero la non abbienza del richiedente;
provvedimenti di proroga dell'originario decreto ministeriale di sottoposizione a regime di detenzione speciale del 2009, decreti che non conterrebbero nessun elemento di novità, in quanto sin da allora venivano riportate dichiarazioni di collaboratore di giustizia circa la percezione di uno "stipendio" da parte di AS;
ordinanze dei Tribunali di Novara e di Messina di accoglimento delle opposizioni avverso decreti di non ammissione al patrocinio;
certificati scolastici relativi al percorso rieducativo effettivamente seguito dal detenuto;
copia dei versamenti ricevuti in carcere tramite vaglia dalla madre;
sentenza della S.C. del 2012, che, saldandosi con quella della Consulta n. 139 del 2010, ribadisce l'obbligo di rigorosa valutazione da parte del giudice. Chiede, in definitiva, l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate. 4 M.
4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza o, in subordine, rigettarsi lo stesso, sottolineando: che è operativa nel caso di specie la presunzione di superamento del reddito;
che la prova contraria non è stata fornita dall'interessato; che il ricorso è incentrato su di una ritenuta violazione di legge per omessa valutazione del mancato superamento della presunzione;
che, tuttavia, il ricorso nella materia de qua è pacificamente ammesso per mancanza di motivazione ovvero mera apparenza della stessa e non già per vizi riguardanti la congruità della motivazione (richiamati al riguardo i precedenti di Sez. 4, n. 16908 dl 07/02/2012, Grando, Rv. 252372, e di Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza ed altro, Rv. 245877); e che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha svolto un'articolata analisi delle emergenze, di cui ha dato conto adeguatamente nella motivazione, che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II d.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 76, comma 4-bis, stabilisce che «Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art. 416 bis del codice penale [...] nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti». La disposizione, come reso palese dalla lettera della legge, prevede una presunzione di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per gravissimi reati, in relazione alla commissione dei quali si ritiene, in base a massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, detta presunzione deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente un'inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi. Ha ritenuto, infatti, il Giudice delle leggi che, se è vero che non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, contrasta con i principi costituzionali il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile. Peraltro, l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che 5 M. continua ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Ne consegue che, come già condivisibilmente precisato, «Spetta al soggetto richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (In motivazione la Corte ha precisato che non sussiste alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso)» (Sez. 4, n 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figliolino, Rv. 249563; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4 n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962).
2. Tanto premesso, il ricorrente denunzia difetto motivazionale e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nella valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza del mancato superamento della presunzione. Occorre, per completezza espositiva, evidenziare che IO AS fa espressamente presente nel ricorso ex art. 99 d.P.R. 115 del 2002 avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del magistrato di sorveglianza, tra l'altro, che nella nota della Guardia di Finanza del 23 marzo 2013 si legge testualmente che l'interessato può «essere effettivamente considerato in disagiate condizioni economico-patrimoniali».
2.1. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, come noto, la mancanza di motivazione ma non può rientrare il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. Infatti, «[...] è pacifico che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art. 125 c.p.p., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può invece ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento»> (così, testualmente, al punto n.
3.1.1. della motivazione di Sez. 3, n. 3271 del M 10/12/2009, dep. 2010, Provenza e altro, Rv. 245877; cfr. in senso conforme, recentemente, Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, AS, non mass., in motivazione al punto n.
2.1. del "considerato in diritto"). Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi ai fini in esame sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
2.2. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non risulta affetta da violazione di legge sotto il profilo, che sarebbe ipoteticamente rilevante in sede di legittimità, di sostanziale omissione di pronunzia, avendo, in effetti, il decidente fatto riferimento alle informazioni ritenute maggiormente qualificanti tra quelle confluite in atti (disattese, anche implicitamente, le altre), con speciale, anche se non esclusivo, riferimento alle notizie pervenute tramite nota della Procura della Repubblica di Catania del 26 giugno 2014, ove si riferiscono informazioni apprese il 5 agosto 2013 da parte di un collaboratore di giustizia, secondo il quale anche in tempi relativamente recenti, sino a luglio 2013, un'associazione criminale di tipo mafioso avrebbe inviato uno "stipendio" ai familiari di AS. Tale elemento fattuale, di tipo investigativo, che necessiterà ovviamente di approfondimento nella opportuna sede di merito, è stato, dunque, con implicita evidenza, ritenuto dal giudice di merito, sia pure con motivazione stringata, più attendibile, anche perché cronologicamente più recente, delle richiamate informazioni della Guardia di Finanza, valutate con passaggio non illogico come riferite ai soli redditi non illeciti;
il tutto alla luce delle ulteriori circostanze prese in esame dal giudice di merito e che si sono riferite (al punto n. 3 del "ritenuto in fatto"). Può dunque, in qualche misura, nel caso di specie prospettarsi si un problema di congruità della motivazione reiettiva, che può, in effetti, apparire non del tutto appagante, questione, tuttavia, inaccessibile, in quanto tale, alla Corte di cassazione, ma non già di sua illegittimità tout-court causata da assenza o da mera apparenza (equiparata alla mancanza) motivazionale, vizi la cui ricorrenza è, come si è detto, da escludersi nel caso di specie. declaratoria di3. Consegue da tutte le considerazioni svolte la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (non sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte 7 M. costituzionale), di una somma che si ritiene conforme a diritto fissare in duemila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Daniele Cenci He b. کے Mei Depositata in Cancelleria Oggi, -9 MAG. 2017 Il Funzionari Giudiziario Patria Ciorra 80