Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la presunzione di reddito superiore a quello ufficiale non può fondarsi su una condotta delittuosa per la quale sia stata dichiarata la sussistenza di una causa estintiva o sia intervenuta una sentenza di condanna non ancora irrevocabile, ostandovi la lettera dell'art. 76, comma quarto bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ancora l'operatività della presunzione medesima all'esistenza di una sentenza definitiva per i reati ivi espressamente previsti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 9703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9703 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1629
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 18314/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE C/;
2) AL AR EL N. IL 04/05/1951;
avverso l'ordinanza n. 453/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 17/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Messina, con decreto del 13/3/2010, ha rigettato l'istanza con la quale NT MA LA ha chiesto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con riguardo a un procedimento penale a suo carico. La Corte riteneva non sussistenti in capo all'esponente le condizioni di reddito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, richiamando le motivazioni addotte dal Tribunale di Patti a sostegno della intervenuta revoca del beneficio del gratuito patrocinio originariamente concesso alla predetta, revoca disposta in ragione della ritenuta titolarità di redditi illeciti desumibili da sentenza di condanna relativa a più di 50 truffe, con correlati profitti pari a circa trecento milioni di lire.
A seguito di ricorso dell'interessata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, il Presidente della Corte d'Appello di Messina
confermava la decisione assunta dal Tribunale.
A fondamento del provvedimento il Presidente ribadiva la rilevanza dei proventi da attività illecite ai fini della individuazione dei redditi, osservando che non era necessario l'accertamento con sentenza passata in giudicato della percezione illecita, potendo la stessa presuntivamente desumersi da emergenze processuali ancora non definitivamente accertate. Richiamava, quindi, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti della NT, ritenuta atta a comprovare "l'elevata professionalità criminale dell'opponente, avuto riguardo alla commissione di oltre 50 truffe solo tra il 2001 e il 2002, con ricavi per L. trecento milioni". Osservava che non appariva sufficiente a superare la presunzione di percezione di reddito il rilievo difensivo secondo il quale, anche ammessa la sussistenza di proventi da reato, risalendo gli illeciti agli anni 2000-2002, gli stessi sarebbero stati comunque consumati al momento della presentazione dell'istanza (2009) e, in ogni caso, taluni dei reati risultavano commessi unitamente ad altri soggetti. Riteneva, inoltre, irrilevante la circostanza che la NT fosse stata destinataria di uno sfratto per morosità, considerato significativo di spregio delle regole contrattuali più che sintomo di indigenza.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la NT, deducendo "violazione di legge e/o illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.. Violazione del divieto di doppia presunzione".
Osservava che, pur se la giurisprudenza riteneva rilevanti ai fini dell'accertamento della condizione di non abbiente anche i redditi da attività illecita accettabili con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, occorreva considerare che, per espresso disposto normativo, la presunzione doveva possedere gli indefettibili presupposti della gravità, precisione e concordanza. Rilevava che nella specie le condotte criminose poste a fondamento del diniego dell'istanza non erano state accertate con sentenza passata in giudicato e allegava, documentandola, la circostanza che a seguito di appello il processo relativo a quei reati si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Concludeva affermando che l'accertamento di cui alla sentenza di primo grado non poteva costituire fatto noto dal quale ricavare in via presuntiva il fatto ignoto del conseguimento dei profitti illeciti, pena la violazione del divieto di doppia presunzione, richiedendosi ai sensi dell'art. 2727 c.c. che gli elementi costituenti la premessa nel ragionamento presuntivo rivestano il carattere della certezza e della concretezza, senza possibilità di attribuire valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici.
La ricorrente deduceva, ancora, "violazione di legge: omessa motivazione in ordine alla asserita irrilevanza delle prove addotte dall'opponente". Rilevava che erroneamente era stata ritenuta l'irrilevanza di alcune circostanze addotte, quale quella dell'essere i reati, secondo l'imputazione, commessi in associazione con altri soggetti, nonché quelle dell'intervenuta intimazione di sfratto per morosità, dell'emissione di mandato in favore dell'esponente da parte del Comune di S. Agata Militello quale "contributo assistenza economica 2008" in ragione dello stato d'indigenza, dello svolgimento da parte della predetta di lavori socialmente utili quale operaia in un cantiere regionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che in subiecta materia è consentito il ricorso ex art. 111 Cost., con conseguente possibilità di dedurre esclusivamente vizi di violazione di legge (Cass. sez. 4, Sentenza n. 40095 del 09/10/2002), va rilevata la fondatezza del primo motivo d'impugnazione con riferimento al predetto profilo. Si osserva, in primo luogo, che nel caso in esame non ricorre l'ipotesi -integrante una presunzione legale di tipo relativo - di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 comma 4 bis atta a operare con riferimento a soggetti già
condannati con sentenza passata in giudicato per i reati (quali quello di cui all'art. 416 bis c.p.p.) espressamente indicati dalla norma. La presunzione nella specie posta a fondamento del diniego dell'istanza si colloca, invece, al di fuori del sistema proprio delle presunzioni legali. Essa, quale ordinario strumento probatorio funzionale all'accertamento del livello di reddito, richiede, in base ai criteri d'inferenza stabiliti per le presunzioni semplici dagli artt. 2727 e 2729 c.c., che la deduzione logica in cui si sostanzia il ragionamento presuntivo abbia origine da un dato certo e non equivoco (fatto noto), atto a consentire di risalire mediante deduzione al fatto ignoto da dimostrare.
Ciò posto, non possono essere ravvisati i caratteri propri del fatto noto nel fatto-reato per il quale sia stata pronunciata sentenza dichiarativa della prescrizione, non essendo equiparabili gli effetti di tale pronuncia all'accertamento giudiziale in via definitiva. A conferma del predetto assunto soccorre la stessa formulazione del D.P.R. citato, art. 76, comma 4 bis: nel delineare la presunzione legale il legislatore ha preso a fondamento del sillogismo deduttivo la "sentenza definitiva" di condanna (espressione usata nel senso di sentenza passata in giudicato), escludendo, conseguentemente, qualsiasi rilevanza ai fini indicati sia della sentenza non passata in giudicato, ancorché di condanna, sia della sentenza dichiarativa di una causa estintiva del reato, considerate inidonee a costituire la premessa di un ragionamento logico presuntivo.
Nell'ottica del legislatore, pertanto, alla sentenza dichiarativa della prescrizione relativa a reato produttivo di utilità economiche potrebbe al più essere assegnato valore di indizio in funzione della dimostrazione del livello reddituale, indizio suscettibile, insieme con gli altri elementi (nella specie quelli di segno contrario, giacché indicativi di carenza di proventi, allegati dalla ricorrente) di valutazione sotto i profili della gravità, della precisione e della concordanza.
In base alle svolte argomentazioni va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento in detta pronuncia dell'esame degli altri motivi.
Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per l'ulteriore corso alla Corte d'Appello di Messina, la quale nella verifica del reddito della ricorrente ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Messina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013