Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame emessa a seguito del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. con il quale si deduca la sopravvenuta caducazione della misura cautelare per una delle ipotesi previste dall'art. 297, terzo comma, c.p.p., trattandosi di vizio processuale che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza impositiva della misura ma che agisce sul diverso piano dell'efficacia della misura stessa, per cui deve essere dedotto e dichiarato nell'ambito di procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca di cui all'art. 306 c.p.p., e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1999, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 5.3.1999
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 833
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Caso Consigliere N. 35575/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: OZ FR
avverso l'ordinanza del 3 luglio 1998 del Tribunale di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Edoardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Michele Priolo e NI Managò, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 3 luglio 1998 il Tribunale di Reggio Calabria, adito quale giudice del riesame a norma dell'art. 309 cod.proc.pen., confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a GO FR, quale indiziato dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di tentata estorsione. L'indagato ricorre per cassazione e denuncia:
1. violazione dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., sostenendo che lo stesso reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. gli sarebbe stato contestato con altra precedente ordinanza custodiale per la quale è già scaduto il termine di durata massima;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente valutato le conversazioni intercettate nonché le dichiarazioni rese dalle vittime delle pretese estorsioni. p.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché non previsto dalla legge processuale.
Infatti la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura cautelare deve essere fatta valere avanti al giudice di merito (da individuarsi a norma dell'art. 279 cod.proc.pen.), promuovendo un'azione di accertamento finalizzata alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura e alla conseguente immediata liberazione secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 306 cod.proc.pen. (v. Sez. Unite, 20.7.1995, Galletto;
idem, 17.4.1996,
Moni). Invero le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare - e tra queste vanno collocate le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 297 cod.proc.pen. - si risolvono in vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimità dell'ordinanza impositiva della misura, ma agiscono sul diverso piano dell'efficacia della misura stessa, per cui devono essere dichiarate nell'ambito di un procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca ex art. 306 cod. proc.pen. (contro la cui decisione sono esperibili gli eventuali rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione), e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione.
Anche il secondo motivo è inammissibile, perché, sotto il profilo del vizio di motivazione, in realtà propone una diversa lettura delle risultanze indiziarie, da opporre a quella illustrata nel provvedimento impugnato. Sennonché il tribunale, coordinando i risultati delle intercettazioni ambientali, riguardanti le conversazioni intercorse tra un esponente apicale (SE NI) dell'organizzazione criminosa e i suoi accoliti, con le deposizioni rese dagli imprenditori edili che furono vittime dei tentativi estorsivi (IC EN e GI IL), costruisce un quadro indiziario logico e coerente, non censurabile sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di lire umilione alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire unmilione alla cassa delle ammende;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999