Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1999, n. 833
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame emessa a seguito del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. con il quale si deduca la sopravvenuta caducazione della misura cautelare per una delle ipotesi previste dall'art. 297, terzo comma, c.p.p., trattandosi di vizio processuale che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza impositiva della misura ma che agisce sul diverso piano dell'efficacia della misura stessa, per cui deve essere dedotto e dichiarato nell'ambito di procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca di cui all'art. 306 c.p.p., e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1999, n. 833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 833
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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