Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma terzo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma quarto bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma quarto bis.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2014, n. 30499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30499 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 17/06/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1233
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 48569/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAVE SALVATORE N. IL 02/09/1959;
avverso l'ordinanza n. 2653/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 23/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso mper l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 23/05/2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma in composizione monocratica, in persona del magistrato delegato, ha respinto il ricorso proposto da Nave Salvatore avverso il decreto emesso 14/03/2012 dal medesimo Tribunale, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Ricorre per cassazione Nave Salvatore, con atto sottoscritto personalmente, censurando l'ordinanza impugnata in quanto genericamente motivata e viziata da palese violazione di legge per avere il magistrato adottato tale decisione basandosi su semplici presunzioni senza svolgere accertamenti.
Secondo il ricorrente, in presenza di reati risalenti nel tempo e di un periodo di detenzione intramuraria in regime di alta sorveglianza di oltre 11 anni, a fronte di un'istanza in cui il condannato abbia attestato di non avere familiari conviventi, ne' proprietà di beni mobili e immobili, e di disporre dei soli modesti redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta in carcere, il magistrato non potrebbe limitarsi a svolgere il ragionamento presuntivo, essendo tenuto a condurre una valutazione rigorosa avvalendosi di tutti gli strumenti di verifica a sua disposizione e, in particolare, di quelli indicati dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 3, per verificare l'attualità dello stato di povertà dell'istante e i collegamenti con contesti delinquenziali.
3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, ai soggetti già condannati, per quanto qui rileva, con sentenza definitiva per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1, si applica la presunzione di superamento dei limiti reddituali previsti dal medesimo Testo Unico per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
2.1. È necessario richiamare, in sintesi, la motivazione della sentenza additiva n. 139 emessa dalla Corte Costituzionale il 14 aprile 2010, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. Nella pronuncia, la norma censurata è stata ritenuta irragionevole in quanto statuiva una presunzione assoluta di possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge per coloro che fossero stati condannati con sentenza irrevocabile per reati di criminalità organizzata specificamente indicati.
La Corte ha, in particolare, evidenziato come la previsione della presunzione assoluta non ammettesse la prova contraria e rendesse inutili ed irrilevanti eventuali indagini del giudice volte ad accertare le effettive condizioni economiche dell'imputato, ritenendo irragionevole precludere a soggetti condannati per reati commessi in un contesto di criminalità organizzata la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, ferma restando la legittimità della presunzione circa la loro condizione reddituale superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio, risultando in definitiva che la compressione del diritto di difesa in successivi procedimenti, anche civili, amministrativi, contabili e tributari si atteggiasse alla stregua di una sanzione. Significativa appare l'indicazione fornita dalla Consulta in merito alla necessità di dare ingresso nel giudizio ad elementi idonei ad illustrare percorsi individuali successivi alla condanna definitiva per un reato che, in ragione dell'illimitata durata della preclusione all'accertamento dell'effettiva situazione economica, potrebbe essere molto risalente nel tempo, ad accertare l'allontanamento del soggetto istante dal contesto criminale in cui è maturato il reato, a verificare le conseguenze personali, economiche e sociali alle quali va incontro chi, partecipe di un'associazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento nella società, incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della vita di relazione, la sua pregressa appartenenza. Con specifico riferimento alle modalità attraverso le quali deve essere dato ingresso nel giudizio a tali elementi, la Consulta ha specificato come spetti al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza ma, al contempo, come spetti al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni avvalendosi di ogni specie di strumento di indagine;
la semplice autocertificazione dell'interessato non costituisce, dunque, elemento sufficiente e idoneo a superare la presunzione stabilita dalla legge, essendo necessario che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato.
2.2. Corollario di tale lettura della norma è che solo in caso di allegazione di concreti elementi di prova possa ritenersi sussistente l'obbligo per il giudice di condurre una valutazione rigorosa, anche avvalendosi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, come ad esempio le informazioni che possono essere acquisite ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3.
3. Questa Corte ha già espresso il proprio orientamento interpretativo a seguito della citata dichiarazione d'incostituzionalità, affermando che sia compito del richiedente dimostrare il suo stato di non abbienza, allegando concreti elementi di fatto dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale in cui versa (Sez. 4^, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962; Sez. 4^, n. 3372 del 1/12/2009, Pesce, Rv.246416).
3.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto non sufficienti a dimostrare lo stato di non abbienza le considerazioni, ritenute generiche, relative al lungo periodo di sottoposizione alla detenzione intramuraria (dal giugno 2002) ove confrontate con le numerose condanne riportate dall'istante per delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti, anche di ingente quantità e in un lungo arco temporale, e con la tendenza dell'istante all'associazionismo criminoso, valutato recentemente dal Tribunale nell'ordinanza del 30/03/2012, con cui è stato rigettato il reclamo avverso una richiesta di permesso premio.
3.2. Va, poi, considerato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Ed è pacifico che nel concetto di violazione di legge possa comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può invece ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
4. L'ordinanza impugnata, letta alla luce della pronuncia del giudice delle leggi, risulta esente dai suddetti vizi in quanto ha specificamente esaminato l'elemento allegato dall'istante, consistente nel lungo periodo di detenzione intramuraria, pari ad oltre 11 anni, ritenendo tuttavia che tale allegazione non avesse introdotto nel giudizio un concreto elemento di prova contraria, sia in ragione delle numerose condanne per delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti, anche di ingente quantità e in un lungo arco temporale, sia per la persistente tendenza all'associazionismo criminoso, risultante dal testo di un'ordinanza emessa in data 30 marzo 2012 dal medesimo Tribunale;
da tali elementi il Tribunale ha desunto che l'istante non avesse maturato una condizione di allontanamento dal contesto criminale di provenienza.
4.1. Nè può condividersi l'assunto del ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di chiedere le informazioni necessarie e utili relative alle sue condizioni economico- patrimoniali a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3, posto che tale norma prevede che il magistrato richieda preventivamente informazioni al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) nel caso in cui l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata formulata nel corso di un procedimento relativo ad uno dei delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, con l'evidente finalità di escludere che sia in tali ipotesi sufficiente l'autocertificazione, ossia in un'ipotesi diversa e per fini diversi rispetto a quelli in cui opera la presunzione qui in esame, che presuppone che in ordine ad alcuni dei sopra indicati delitti sia già intervenuta sentenza di condanna irrevocabile.
4.2. In quest'ultima ipotesi può ritenersi, comunque, che il giudice proceda ad accertamenti sulle condizioni economico-patrimoniali dell'istante anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di "insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative, a condizione che il richiedente abbia introdotto nel giudizio, mediante allegazione di fatti concreti, elementi di prova idonei a fondare la prova contraria richiesta per superare la presunzione di legge.
5. Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato, affermandosi il seguente principio di diritto: il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3, è escluso qualora colui che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato versi in una delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis e non abbia allegato concreti elementi di fatto tali da fondare la prova contraria idonea a superare la presunzione stabilita dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis.
6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014