Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
Non merita accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni, di cui si dà atto genericamente, provenienti, a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2010, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
RI 02 6 1 6 / 1 1
UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del
20\10\2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SENTENZA
1279/2010 QUARTA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati:
REGISTRO GENERALE dott. GALBIATI Ruggero PRESIDENTE
Consigliere dott. FOTI Giacomo NR. 10352\10 dott. IZZO Fausto Consigliere dott. MARINELLI Felicetta Consigliere dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LE OS, n. a Napoli il 17\5\1972
avverso l'ordinanza del 30\12\2009 del Tribunale di Napoli
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
letta la memoria del P.G. chiesto il rigetto del ricorso;
si osserva,
Con decreto del 23\6\2009 il Tribunale di Napoli, rigettava la richiesta.
A seguito di opposizione formulata ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115\02, il Tribunale, con provvedimento del 30\12\2009, confermava il decreto rigettando l'opposizione.
Osservava il Tribunale che nel formulare l'istanza la OP, dopo avere attestato di non avere redditi, aveva dichiarato di percepire somme a titolo di sostegno economico da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generico in violazione dell'art. 79 lett. c) DPR 115\02
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della
OP, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dall'art. 76 TU 115\02 è costituito dal reddito imponibile, nell'ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti a titolo di liberalità.dei parenti. RS.
3. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che l'art. 76 del DPR 115\2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”
Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.".
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Cass. IV, 45159\05, Bagarella;
cfr. anche
Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).
Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non quello aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 DPR 115\2002.
La ragione dell'esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.
Funzionale a ciò è la disposizione contenuta nella lett. c) dell'art. 79 DPR cit. laddove
è previsto che l'istante deve attestare “. la sussistenza delle condizioni di reddito
previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76”.
Nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nell'istanza presentata, la indicazione che "di essere casalinga, disoccupata e priva di fonti
3 dirette di reddito, di vivere con il sostegno economico della mia famiglia” era carente di specificità, in quanto non indicava l'ammontare di tali erogazioni.
Alla infondatezza del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2010
Il Consigliere estensore dott. Fausto IZZO-
Il Presiden t Dott. Ruggero GALBIATI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 GEN. 2011
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R
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Giulio Mar BERIO F
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