Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata.
Commentario • 1
- 1. Inammissibile patrocinio a spese dello stato se manca periodo temporale (Cass. 29458/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
L'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 30 settembre – 23 ottobre 2020, n. 29458 Presidente Fumu – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore A.A. ricorre avverso il provvedimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/1999, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 14/10/1999
1. Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N. 3167
3. Dott. COSTANZO ENZO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MERONE ANTONIO " N. 36876/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RC VI n. il 24.07.1958
avverso ordinanza del 06.07.1998 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MALZONE ENNIO sentite le conclusioni del P.G. che si è espresso per il rigetto del ricorso;
Rilevato che il Tribunale di Milano con l'ordinanza in oggetto ha respinto il ricorso proposto da AR IN avverso il provvedimento 16.3.98 GIP stesso Tribunale, che aveva valutato negativamente le condizioni reddituali espressa nell'autocertificazione a sensi e per gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, provvedendo egli stesso ad analizzare nel merito l'autocertificazione prevista a tal fine della legge 217/90;
Ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio, l'autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti nell'autocertificazione, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'Intendente di Finanza, al quale dovrà trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione alligata, giusto il disposto dell'art. 3 della menzionata legge.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999