Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 M. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 047-34 /03 Oggetto Tributaria registro: [agepolaziont; decadeure Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 23442/! стоп. 10694GRAZIADEI Consigliere Dott. Giulio Rel. Consigliere -- Rep. Dott. Stefano MONACI - Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO difeso dall'avvocato LUCIANO GIORGI, giustaIOFFREDI, procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE. in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 la sentenza n₁ 129/98 della Commissione 3308 avverso -- tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 23/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per 11 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La lite fiscale ha per oggetto l'applicazione dell'imposta di registro sull'acquisto di un terreno agricolo effettuato con atto del 25 ottobre 1990 dalla contribuente OL RA. L'Ufficio del Registro di Grosseto liquidava la differenza di imposta asserendo che la contribuente non aveva presentato entro il termine perentorio di tre anni dalla stipulazione dell'acquisto l'attestazione di essere imprenditore agricolo. La contribuente impugnava la liquidazione, asserendo di essere stata in possesso, al momento della stipulazione, della qualifica richiesta, e negando che vi fosse obbligo di produrre quella certificazione. Sosteneva, inoltre, che l'atto di liquidazione era tardivo e non motivata. Le commissioni tributarie, sia di primo che di secondo grado, respingevano la domanda della PI. Con atto notificato il 15 dicembre 1999 la contribuente ha presentato ricorso per cassazione, esponendo tre motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Commissione Regionale. Si è costituita l'Amministrazione finanziaria, oltre i termini di legge, con apposito controricorso nel quale resiste all'impugnazione avversaria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 bis della tariffa, parte prima, allegato A, alla legge di registro. La riduzione dell'imposta (dall'aliquota ordinaria del 15% a quella agevolata dell'8%) era estesa, infatti, agli acquirenti che dichiarassero, nell'atto di trasferimento, di voler ottenere la qualifica richiesta e che producano la relativa certificazione entro un triennio. Nel caso di specie, però," pacifico che al momento della stipulazione la ricorrente era in possesso della qualifica di imprenditore professionale, ed aveva dimostrato nel corso del giudizio la sua qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Perciò - a suo parere - non occorreva il deposito della certificazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso la signora OL eccepisce la violazione dell'art.76 del D.P.R.n.131 del 1986. L'Amministrazione sarebbe decaduta dall'azione proposta nei confronti della ricorrente per effetto dell'avvenuta scadenza del termine triennale dalla data di registrazione dell'atto. L'Ufficio avrebbe dovuto accertare, entro il termine di decadenza, se la dichiarazione con cui la contribuente aveva affermato di essere imprenditrice agricola a titolo principale rispondesse effettivamente al vero, e non attendere la decorrenza del triennio.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la OL lamenta, infine, l'insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Nella pronunzia della Commissione Tributaria Regionale sarebbe mancata una qualsiasi motivazione, in quanto la sentenza si era limitata a dichiarare di condividere la sentenza di primo grado, ma non aveva indicato le ragioni di questa convinzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva omesso, inoltre, qualsiasi motivazione sul punto della decadenza dell'Ufficio per avvenuta decorrenza del termine triennale di cui all'art.76 della legge di registro, come pure sul punto del difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato.
4. I tre motivi di Impugnazione bene in diritto, e perciò possone posaminati-direttamente dalla Corte senza necessità di rinviel, e sono tutti infondati. Lo è innanzi tutto, il primo. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, infatti, "ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8% prevista dall'art.1 bis della tariffa all. A) al d.P.R. n.634 del 1972, introdotto dall'art.2 della legge 21 febbraio 1977, n.36, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notalo rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece l'ipotesi in cui l'acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, quindi nel triennionell'atto di acquisto, l'intento di acquistarla e successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto." (Cass. civ., sez. 1, 28 marzo 2000, n.3699; nello stesso senso, sez. V, 16 gennaio 2001, n.538; sez. I, 9 settembre 1997, n.8796; sez. I, 9 agosto 1994, n.7346; sez. I, 23 febbraio 1993, n.2216; sez. I, 19 glugno 1990, n.6159). Il principio di diritto così espresso, pur riferito alla precedente legge di registro del 1972, non può che essere esteso alla corrispondente disposizione, di contenuto analogo, contenuta nella legge di registro vigente. Né sussiste ragione alcuna perché il Collegio si allontani da questo orientamento, che condivide completamente. Il caso di specie ricadeva nella prima delle due ipotesi riportate nella massima: dato che la contribuente allega di essere stata in possesso della qualifica richiesta già al momento della stipulazione avrebbe dovuto fornirne la prova già in quella sede. Come, infatti, giustamente rileva l'Amministrazione finanziaria nel controricorso, nel caso di specie la contribuente, avendo dichiarato nell'atto di stipulazione di essere già allora in possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, avrebbe dovuto produrre la certificazione attestante il possesso di questa qualifica al notaio, oppure a tutto concedere all'Ufficio entro il prescritto termine triennale. и Né la presentazione della certificazione in sede di giudizio poteva supplire a questa omissione, in quanto 11 termine it termind aveva natura perentoria.
5. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. Proprio perché la contribuente nel chiedere il beneficio era tenuta a dimostrare di averne diritto documentando formalmente la propria qualità di imprenditrice agricola a titolo principale va escluso che l'Amministrazione fosse tenuta a compiere accertamenti di ufficio sul possesso di questo requisito. In ogni caso, l'Amministrazione non è decaduta dal proprio potere impositivo. Quella richiesta dall'Ufficio con l'avviso di liquidazione contestato non è, infatti, un'imposta principale, da applicare al momento della registrazione, ma un'imposta complementare, da applicare in un successivo, con la conseguenza che si applica la lettera c), e non la lettera a), del secondo comma dell'art.76, e che il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione decorre non dalla richiesta di registrazione, ma piuttosto dalla data in cui è stata presentata (o avrebbe dovuto essere presentata) da parte del contribuente la denunzia della mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine triennale a lui assegnato. La legge di registro approvata con II D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, spiega infatti all'art.42 (esprimendo, del resto, criteri di carattere generale), quali siano le diverse categorie di una medesima imposta dal punto di vista delle sue modalità accertamento e di riscossione: vi si legge (nella formulazione originaria, vigente all'epoca dei fatti) che "è principale l'imposta applicata al momento della registrazione;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori o omissioni dell'Ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. A sua volta l'art.19 della legge, prevede, al secondo comma, che la parti contraenti debbano denunziare entro venti giorni all'Amministrazione -oltre all'avveramento di condizioni sospensive apposte ad un atto, oppure all'esecuzione di un atto di questo tipo prima dell'avveramento della condizione anche "i verificarsi di - eventi che diano luogo.... ad ulteriore liquidazione d'imposta". La decadenza del contribuente dal diritto di usufruire dall'aliquota agevolata, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza rispetto all'aliquota intera, rientra appunto tra gli eventi che danno luogo ad ulteriore tassazione ai sensi della stessa legge di registro.
6. A sua volta il terzo motivo non è fondato, e va disatteso. Non è esatto che la Commissione Tributaria Regionale si sia limitata a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza fornire le ragioni della propria adesione. In realtà la sentenza impugnata contiene una propria motivazione, non estesa, ma comunque sufficiente, nella quale sottolinea che l'avviso di liquidazione ed il recupero dovevano ritenersi legittimi "per non avere la contribuente presentato all'Ufficio del Registro, entro il termíne perentorio, il richiesto certificato attestante i requisiti di legge per il godimento dell'agevolazione"; e precisa ulteriormente, che "l'aver prodotto tale certificazione tale certificazione in sede contenziosa non è sufficiente a sanare la commessa violazione." E' vero, piuttosto, che questa motivazione non è del tutto esalta: come già si rilevato, la OL allega di essere stata in possesso fin dalla stipulazione della qualità richiesta di imprenditore agricolo a titolo principale, e perciò avrebbe dovuto fornire la prova di ciò direttamente al notaio, senza poter usufruire del termine triennale (riservato soltanto a coloro che non fossero già in possesso della qualifica ed intendessero acquisiria), ma la motivazione inesatta non incide sul contenuto della decisione, che è invece esatto, e deve essere sostituita, ai sensi del secondo comma dell'art.384 c.p.c., con la motivazione di questa sentenza.
7. Non è esatto che la sentenza impugnata non abbia motivato sul punto della motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato: al contrario la Commissione Regionale riporta espressamente la motivazione dell'avviso di liquidazione riferendo che con quest'ultimo era stata richiesta la differenza di imposizione "perché l'acquirente aveva omesso di presentare la prescritta attestazione di imprenditore agricolo entro i termine perentorio dei tre anni dalla data di stipula della compravendita." h L'ultima doglianza relativa alla mancata motivazione sulla pretesa decadenza dell'Amministrazione dal termine triennale inammissibile, perché irrilevante in quanto - come si è dimostrato al paragrafo precedente si basa su di una interpretazione errata dell'art.76 della legge di registro.
8. Conclusivamente, il ricorso appare infondato sotto tutte le sue varie prospettazioni, e non può che essere respinto. Poiché il contraricorso è tardivo, e l'intimata non ha partecipato alla discussione orale, la Corte non deve adottare provvedimenti in ordine alle spese di causa.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma il 24 settembre 2002. Il Presidente estensore (df.Stefano (Monaci) (dr.Enrico Papa) куйка вал IL CANCELLIERE 01 Gina Pasoli Depositata in Cancelleria 28 MAR. Zu R. CANCELLIERE C1 Gina ges bli