Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 2
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica a condizione che la delega abbia carattere speciale, cioè sia stata emessa in riferimento allo specifico procedimento in cui il magistrato onorario proceda all'esercizio dell'azione penale.
In materia di giudizio dinanzi al giudice di pace, la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale - ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 274 del 2000 - determina una nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto dal vice procuratore onorario in difetto di delega conferita per lo specifico procedimento, e annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2014, n. 24004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24004 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 807
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 21877/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL PA, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 15/10/2012 della Tribunale di Varese sez. dist. di Luino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'imputato l'avv. Brena Carlo A.M., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 ottobre 2012 il Tribunale di Varese sez. dist. di Luino confermava la condanna di IL PA per il reato di minaccia ai danni di AS IA SA.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo ripropone l'eccezione, già rigettata dal Giudice di Pace e ribadita anche con i motivi d'appello, di nullità del decreto di citazione a giudizio per carenza di legittimazione del Vice Procuratore Onorario che l'ha sottoscritto in quanto non investito del relativo potere in forza di rituale delega rilasciata nelle forme di legge dal Procuratore della Repubblica.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e correlati vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla mancata ammissione nel giudizio di primo grado delle prove documentali di cui la difesa aveva richiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. 2.3 Con il terzo motivo viene invece denunciata l'errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 c.p. anziché ai sensi dell'art. 393 c.p., atteso che la condotta attribuita all'imputato sarebbe comunque stata posta in essere al fine di evitare il consolidamento della situazione possessoria costituita dalla persona offesa occupando abusivamente il fondo del IL con una recinzione. Conseguentemente la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della speciale esimente di elaborazione giurisprudenziale concernente le condotte poste in essere dal proprietario spossessato violentemente o clandestinamente che agisca per recuperare il possesso della cosa.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'ulteriore errata applicazione della legge penale in merito al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, già negato dalla sentenza di prime cure, la quale era stata fatta sul punto oggetto di specifiche censure con il gravame di merito che non avrebbero trovato risposta alcuna in quella d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato nei limiti che verranno di seguito esposti.
1.1 Il ricorrente lamenta la nullità della citazione a giudizio conseguente all'omessa documentazione della delega attributiva al V.P.O. che la aveva sottoscritta del potere di esercitare l'azione penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 50. 1.2 Nullità che secondo lo stesso ricorrente non sarebbe esclusa dalla mera menzione da parte del pubblico ministero d'udienza di un ordine di servizio del Procuratore della Repubblica con cui lo stesso avrebbe delegato le funzioni requirenti ai V.P.O., atteso che, anche qualora esistente, quella evocata sarebbe una delega generale inidonea ad integrare gli estremi dell'atto necessario a conferire al V.P.O. il potere di esercitare l'azione penale, che per volontà del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 dovrebbe essere scritta, specifica e personale.
1.3 In ultima sostanza con il ricorso non si mette in dubbio l'esistenza di una delega che abbia conferito ai V.P.O. i poteri inerenti all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, la cui mancata allegazione od esibizione, peraltro, non determinerebbe alcuna nullità in quanto non espressamente prevista dall'art. 162 disp. att. c.p.p. o dal citato art. 50 dello statuto del Giudice di
Pace, ne' potrebbe integrare un'ipotesi di nullità generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria, che nel caso di specie il ricorrente non ha fornito (ex multis Sez. 5, n. 32728 del 13 maggio 2010, Bubba e altro, Rv. 248415).
1.4 Quanto invece all'effettivo oggetto dell'eccezione - e cioè l'insufficienza della delega "generale" - è innanzi tutto necessario ricordare come questa Corte abbia stabilito che nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal Procuratore della Repubblica (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244917). Ed in tal senso - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - anche la delega rilasciata per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del pubblico ministero per cui la legge processuale l'ammette deve considerarsi valida. Il fatto che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 delimiti i poteri attribuibili ai V.P.O. nel procedimento dinanzi al giudice di pace non significa infatti che la delega non possa essere rilasciata contestualmente a tutti i procuratori onorari in servizio presso l'ufficio di Procura, atteso che lo stesso articolo (al contrario dell'art. 72 ord. giud.) non prevede che la delega sia nominativa.
1.5 Dove invece coglie nel segno il ricorrente è nel ricordare come sia tuttora previsto l'obbligo (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50, comma 2) per cui la delega debba essere conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento, che il D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 7 ha invece eliminato dal citato art. 72 ord.
giud. Ed in tal senso la presunzione di esistenza della delega menzionata in precedenza non è sufficiente a contrastare l'eccezione difensiva, atteso che in atti vi è, come si è visto, la prova che la delega rilasciata dal Procuratore della Repubblica ai V.P.O. non aveva carattere speciale, non era cioè stata emessa in riferimento allo specifico procedimento in cui il magistrato onorario ha provveduto all'esercizio dell'azione penale.
1.6 Ribadito che, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 determina una nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento (Sez. 5, n. 14264 del 23 gennaio 2013, Isoni, Rv. 254957) e rilevato dunque che nel caso di specie l'azione penale è stata esercitata in maniera invalida da soggetto non formalmente legittimato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'annullamento esteso anche a quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza di primo grado. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014