Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
La mancata allegazione agli atti, da parte del vice procuratore onorario, della delega conferitagli dal Procuratore della Repubblica non determina alcuna nullità in quanto l'art. 162 disp. att. cod. proc. pen. non la prevede; né detta omissione può integrare un'ipotesi di nullità generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2010, n. 32728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32728 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1212
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 36602/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UB PI, N. IL 14/04/1934;
2) OS RI, N. IL 17/07/1957;
avverso la sentenza n. 21/2007 TRIBUNALE di SAVONA, del 02/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. - BU EP e RO AR ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 2 marzo 2009, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei loro confronti dal giudice di pace di Cairo Montenotte per il reato di minacce in danno di AS NI ON e RO AR, nonché di percosse in danno del solo RO.
Il giudice di pace aveva condannato entrambi alla pena di Euro 50,00, ciascuno per il reato di minacce, assolvendo contemporaneamente il BU dal "reato ascrittogli", come si legge testualmente nel dispositivo della sentenza. Su appello degli imputati il Tribunale aveva ritenuto che il primo giudice avesse inteso assolvere entrambi dal reato di percosse, ad onta del tenore letterale del dispositivo che assolveva il solo BU, disattendendo così i motivi di appello con cui era stata tra l'altro eccepita anche l'indeterminatezza del capo di imputazione.
I ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata con quattro motivi di ricorso:
a) violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. B, per essere stata esercitata l'azione penale da un vice procuratore onorario che non risultava abilitato da delega rilasciatagli dal Procuratore della Repubblica, e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione già prospettata con l'appello, che il Tribunale aveva superato con una mera supposizione di legittimità dell'operato del magistrato onorario;
b) violazione dell'art. 552 c.p.p., e D.Lgs. n. 274 del 2000, art.20, in cui era a suo avviso incorso il Tribunale disattendendo l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso sulla base di un'imputazione di tale genericità da non consentire l'esatta percezione dell'accusa, con conseguente pregiudizio dell'esercizio del diritto di difesa;
c) manifesta illogicità della motivazione per l'omessa escussione dell'unico testimone oculare della vicenda;
d) difetto di motivazione in ordine alla omessa delibazione dei motivi d'appello addotti per contestare la sussistenza del reato. 2.- Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento, atteso che la mancata allegazione agli atti, da parte del vice procuratore onorario, della delega conferitagli dal dirigente dell'Ufficio, non costituisce nullità di sorta, in quanto l'art. 162 disp. att. c.p.p., non la richiede, ne' può ritenersi che l'omissione possa integrare un'ipotesi di nullità generale, perché gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità, di modo che la sussistenza della delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria. (Cass. Sez. 5^ n. 10523 del 27.3.1999-Rv 214402- Luca;
Sez. 4^ n. 24043 del 9.3.2004- Rv 228579- Gennaro;
Sez. 5^ n. 23229 del 23.4.2003 - Rv 224834-Gattafoni). Destituito di fondamento è anche il secondo motivo.
Come infatti ha ritenuto correttamente il Tribunale, ad onta della sciatta formulazione del capo di imputazione (e per vero dell'ancora più scombinata sentenza di primo grado), appare con assoluta chiarezza che la penale responsabilità degli imputati era stata affermata dal giudice di pace solo per il reato di concorso in minacce, di modo che sia che il reato di percosse dovesse ritenersi ascritto al solo BU, che dall'addebito era stato assolto dal giudice di pace, sia che dovesse opinarsi contestato ad entrambi, di modo che l'assoluzione doveva intendersi pronunciata in favore di entrambi, come ha preferito ritenere il Tribunale, i ricorrenti non hanno interesse alcuno a dolersi della approssimazione di un'imputazione dalla quale sono stati assolti con sentenza passata in giudicato, mentre inequivoca è la puntuale contestazione ad entrambi del reato di minacce.
Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il giudice di secondo grado abbia dato contezza delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici e contraddizioni. La sentenza impugnata ha infatti valutato compiutamente gli elementi probatori acquisiti in atti, dando conto anche del perché fosse superfluo l'esame di tale RA PI, la cui escussione era stata sollecitata ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ancorché il predetto non risultasse indicato nella lista testimoniale.
I ricorsi vanno pertanto rigettati, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010