Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 6 9 9 9 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.20205/99 Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Alessandro De Renzis "1 Rep. " Cron. 13687 " Pasquale Picone " Bruno Balletti " Ud. 13/3/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA + Sul ricorso proposto da Roma, viale delle MilizieCLERICI,elett.dom.in GIANFRANCO n.38, presso l'avv. Giovanni Angelozzi che, unitamente all'avv. Carlo Torti, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ENTE NAZIONALE COMMERCIO E.N.A.S.A.R.C.O.,in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma, piazza Sallustio n.9, presso l'avv.Bartolo Spallina che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
1076 1 妆 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 14 luglio 1999, n.6821 (R.G.N.33/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/3/2002,la Cons.Dr.Mario Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv. Spallina;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc. Gen.Dr. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FR CI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano l'ENASARCO e, deducendo che l'Ente, invece di corrispondergli la pensione mensile di lire 11.296.000 cui aveva diritto come agente monomandatario, gli aveva erogato il minore importo di lire 8.820.000 previsto per i plurimandatari,ne chiedeva la condanna al pagamento delle differenze a tale titolo dovutegli. Nella resistenza del convenuto il Pretore,con sentenza del 22 novembre 1998 accoglieva la decisione, su gravame il ricorso ma 1 dell'ENASARCO, veniva riformata dal Tribunale locale che,con sentenza del 14 luglio 1999, rigettava la domanda. Osservava, in particolare, il Tribunale che:la legge 2 febbraio prevede, agli artt.6 e 9, un massimale1973, n.12, realmente differente e l'erogazione di una pensione più elevata per l'agente che si sia impegnato ad esercitare la professione per un solo 2 preponente ma che, nel caso in esame, non era stata fornita la prova della comunicazione preventiva, sostanzialmente coincidente con l'inizio dell'attività, di cui all'art. 4, lettera c, del D.M. 20 febbraio 1974. Il CI ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito l'Ente con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE - da esaminarsi congiuntamente perquattro motivi Con denunciandosi violazione e falsa applicazione connessione - dell'art.6 della legge 2 febbraio 1973,n.12,in relazione all'art.8 della stessa legge e all'art. 4,1,1° comma, lettera c,del relativo regolamento di esecuzione, reso con D.M. 20 febbraio 1974,nonché violazione e falsa applicazione dell'art.12 delle disposizioni delle leggi in generale e dei principi generali dell'azione amministrativa, con riferimento al potere di autotutela e di e/o annullamento di atti illegittimi, ed omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere interpretato l'art.6 della legge n.12 del 1973 nel senso che il massimale annuo contributivo è collegato alla disciplina come voluta dalle parti del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, senza tenere conto di un triplice ordine di ragioni ostative a tale operazione. Ed invero il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che:in relazione al significato proprio delle parole secondo la 3 connessione di esse, l'espressione "impegnato" contenuta nell'artt.6 della detta legge significava "occupato" per cui la qualifica di monomandatario, determinante ai fini della legittimità nella misura più elevata, derivadel versamento contributivo dall'esercizio in punto di fatto da parte dell'agente della solo preponente;
nel profilo propria attività in favore di un dell'intenzione del legislatore, la disciplina di maggior favore prevista per l'agente monomandatario, in relazione alle minori possibilità di guadagno, trova attuazione solo con l'analisi del concreto svolgimento del rapporto;
l'assenza della clausola di esclusiva nel testo contrattuale non esclude la sussistenza di̟ un accordo verbale in tale senso il quale può essere desunto dal concludente delle parti successivo allacomportamento stipulazione;
l'esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela non è un potere arbitrario,bensì discrezionale, che non può prescindere dal rispetto di dati requisiti;
tali presupposti erano nella specie inesistenti per l'inesistenza di un interesse pubblico,concreto e attuale tale da giustificare un intervento modificatorio come quello rivendicato dall'ENASARCO. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, vanno accolti perché fondati. Con orientamento prevalente di questa Corte Suprema -che va in questa sede ribadito in quanto se ne condividono le ragioni - la previsione, contenuta nell'art.56 legge 2 febbraio 1973, n.12,di un maggior massimale contributivo in favore dell'agente "impegnato esercitare la sua attività per un solo preponente"ad trova ой fondamento nell'esigenza di compensare con una pensione più remunerativa l'agente in ragione del più difficile esercizio dell'attività, conseguente al divieto di svolgerla per qualsiasi altro preponente;
pertanto, il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata, a prescindere dal riscontro dell'assunzione formale di un corrispondente obbligo nei confronti del preponente e, in particolare, dalla relativa comunicazione all'ENASARCO da parte del preponente, ex art.4 del D.M. 20 febbraio 1974 (recante il regolamento di esecuzione della citata legge n.12 del 1973) (Cass., 14 aprile 2000,n.4877;4 marzo 1998, n.2383; contra, Cass., 9 febbraio 1994, n. 1302). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che interpretato la normativa all'esame collegando il diritto ha dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale riscontro dell'assunzioneal formale di un corrispondente obbligo dell'agente nei confronti del preponente, invece che all'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai criteri e principi enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio. )ག་ཅ་དོ་ ས་ས༽་ཅན་་ག
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassare rinvia alla Corte di Appello di Brescia anche per le spese. 5 R Roma, 13 marzo 2002 Marco Palin Sowe red. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Millo Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 14 MDG 2002... IL CANCELLIERE/ 6