Sentenza 8 gennaio 1998
Massime • 1
Nella fase di appello del giudizio abbreviato - che si svolge in camera di consiglio, ai sensi degli artt.443, comma quarto, e 599 c.p.p. - l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire (art.599, comma secondo, c.p.p.): si tratta, quindi, di una manifestazione di volontà che deve essere fatta dall'imputato. (Nella fattispecie, all'udienza camerale del giudizio di appello, il difensore dell'imputato aveva formulato richiesta che il suo assistito, che era agli arresti domiciliari, partecipasse di persona, possibilmente con l'autorizzazione a recarsi in aula senza scorta:tale richiesta era stata rigettata perché "tardiva". Nel ricorso per Cassazione, proposto avverso la sentenza di condanna, il difensore stesso aveva eccepito la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte di merito, non essendo stata data, all'imputato, la possibilità di presenziare al giudizio di appello, in violazione dell'art.127 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, enunciando il principio di cui in massima. In motivazione la Corte di Cassazione ha osservato che l'imputato non aveva manifestato alcuna volontà di comparire all'udienza, dato che l'istanza era stata formulata, senza alcuno specifico mandato al riguardo, dal difensore, il quale si era limitato a chiedere che il giudice autorizzasse l'imputato "a recarsi, senza scorta, all'udienza fissata...", senza chiedere l'eventuale traduzione del medesimo, nel caso che il giudice non avesse ritenuto di autorizzare l'imputato a recarsi in udienza senza scorta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/1998, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Saccucci Presidente del 8/1/1998
1. Dott. Santo Belfiore Consigliere SENTENZA
2. Dott. Torquato Gemelli " N. 4
3. Dott. Camillo Losana " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye " N. 40334/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CC NI, nato a [...] il [...], difeso di fiducia dall'Avv. Nazzareno Di Mario del Foro di Napoli;
avverso la sentenza emessa l'8 luglio 1997 dalla Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Santo Belfiore;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 12 novembre 1996, emessa in seguito a giudizio abbreviato, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Nola condannava CC NI alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e di L.
1.600.000 di multa e interdizione temporanea dai pubblici uffici, avendolo ritenuto responsabile di concorso in tentate lesioni personali aggravate (così modificata l'originaria imputazione di concorso in omicidio tentato) e detenzione e porto illegali di una pistola cal.
9. Il tutto con il riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e con l'applicazione della diminuente relativa alla scelta del rito abbreviato. In seguito ad impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8 luglio 1997, confermava quella di primo grado.
La Corte di Appello motivava la decisione osservando che la volontà del CC di ferire le due persone contro cui aveva esploso i due colpi d'arma da fuoco era provata dalle sue stesse ammissioni di avere sparato all'altezza delle gambe (che anzi una pallottola forò il jeans di una delle due parti lese, la quale per caso non aveva riportato lesioni), oltre che dai rilievi balistici relativi alle traiettorie dei proiettili, da cui era dato ritenere che l'imputato, quanto meno, si era rappresentato (accettandone il rischio) l'alta probabilità che dalla sua azione potesse derivare il ferimento di uno o di entrambi gli antagonisti. Ciò portava ad escludere la qualificazione del fatto ex art. 612, cpv., C. P.. Infine, la Corte di merito riteneva congrua la pena inflitta dal primo giudice, tenuto conto della gravità dell'episodio, della pluralità dei reati commessi e dei motivi a delinquere. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso il difensore dell'imputato e ne chiedeva l'annullamento, deducendo due motivi. Motivi della decisione
1^) Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 127, comma 3^, C. P. P. e conseguente nullità della sentenza.
A riguardo il ricorrente sostiene che la difesa aveva formulato richiesta che all'udienza dell'8 luglio 1997 il CC partecipasse di persona possibilmente con l'autorizzazione a recarsi in aula senza scorta;
ma tale richiesta era stata rigettata con l'unica specificazione: "tardiva".
Sostiene che, ai sensi dell'art. 127, comma 3^, C. P. P., il giudice ha l'obbligo di rendere possibile la presenza dell'interessato, se detenuto nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario procedente;
che l'imputato era detenuto agli arresti domiciliari in Castelcisterna di Napoli, Comune certamente compreso nel distretto della Corte di Appello di Napoli, davanti alla quale si è svolto il giudizio di appello. Sicché il detto giudice avrebbe dovuto disporre la traduzione dell'imputato, ampiamente possibile alla data della contraria decisione di diniego della richiesta autorizzazione;
con conseguente nullità assoluta della sentenza, ai sensi dell'art. 127, comma 5^, C. P. P.. Il motivo non può essere accolto. Invero, nella fase di appello del giudizio abbreviato di cui all'art. 438 e segg. C. P. P. (che si svolge in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 443, comma quarto, e 599 C. P. P.), l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire (art. 599, comma 2^, C. P. P.). Si tratta, quindi, di una manifestazione di volontà che deve essere fatta dall'imputato. Nel caso in esame, non soltanto l'imputato non ha manifestato alcuna volontà in tal senso, dato che l'istanza è stata formulata dal difensore, senza alcuno specifico mandato al riguardo;
ma il detto difensore si è limitato a chiedere che il giudice autorizzasse l'imputato "a recarsi, senza scorta, all'udienza fissata...." senza chiedere l'eventuale traduzione dello stesso, nel caso che il giudice non avesse ritenuto di autorizzare l'imputato a recarsi in udienza, senza scorta;
e non ha minimamente esplicitato la volontà dell'imputato di comparire.
Pertanto, è manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari.
2^) Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1^, lett. b, c ed e, C. P. P., l'assoluta illogicità ed antigiuridicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi del dolo del reato di lesioni volontarie. A riguardo il ricorrente sostiene che le risultanze dei rilievi fotografici che sono di base alla ricostruzione della traiettoria del proiettile non dimostrano che il proiettile fosse diretto a ferire e tanto meno alle gambe;
tanto che la Corte di merito ha dovuto ricorrere al concetto di dolo eventuale per accettazione del rischio di ferire.
Aggiunge che, data la vicinanza dei due antagonisti (meno di un metro) deve escludersi la volontà di ledere e deve ritenersi sussistente solamente un progetto di intimidazione. Inoltre, lamenta che la Corte di merito abbia espresso il suo convincimento solamente con riferimento ad una sola della c.d. parti offese (Ronda) ed abbia esteso tale motivazione all'altro tentativo in danno di Rega. Anche il presente motivo di ricorso non può essere accolto. Invero, come risulta dal raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata (sinteticamente riportata nella parte espositiva della presente sentenza) ed il motivo di ricorso, il ricorrente non deduce alcun vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una diversa valutazione degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
Poiché la decisione sul punto è motivata con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, essa si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema;
e la censura mossa dal ricorrente non rientra in nessuno dei motivi per i quali è consentito il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1^, C. P. P. e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del comma terzo del citato articolo.
Ai sensi dell'art. 616 C. P. P., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una ulteriore somma (che la Corte determina in 500.000) a favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L. 500.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998