Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11360 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBB LICA1 3 6 0 / 0 2 IN NOME POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resorci s to SEZIONE TERZA CIVILE Jarni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 23798/99 Cron. 28968 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rep. 2959 - Rel. Consigliere - Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud. 16/04/02 - Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,5C LV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO il-3-1 LUG 2002 CANCELLIERE ALFIERI, che la difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI ALFIERI, giusta delega in atti;
€0,7% 1.1500 ricorrente
contro
FR ZI, UAP ASSICURAZIONI SPA;
- intimati 0,77 1500. avverso la sentenza n. 20/99 della Corte d'Appello di CANCELLER sezione seconda civile emessa il 2/12/1998, BRESCIA, depositata il 13/01/99; rg.727/1997, 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 922 -1- udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ARTURO ALFIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del V motivo, assorbimento 1° e 6°, rigetto nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17/6/1992, LV AP conveniva davanti al Tribunale di Brescia ZI FR e la Società UAP Assicurazione s.p.a. assumendo che, il giorno 28/8/1991, l'autofurgone tg. NO 40375, di proprietà del FR e assicurato presso la UAP, a causa di una errata manovra, aveva infranto la vetrina del proprio negozio di profumeria, sito in Rezzato, via IV Novembre n. 72, cagionando gravi danni alle cose contenute nell'esercizio e lesioni personali a sé medesima. I convenuti, costituitisi, contestavano non la responsabilità, ma l'eccessività dell'ammontare del richiesto risarcimento. Radicatosi il contraddittorio, disposta ed espletata C.T.U. sui danni materiali subiti dalla AP, concessa alla stessa provvisionale di L. 170.000.000, il Tribunale adito, con sentenza del 28/5 15/7/1997, accogliendo parzialmente la domanda, condannava i convenuti a risarcire alla W AP i danni nella misura di complessive L. 234.069.126, oltre alla rifusione delle spese processuali, di quanto liquidato al consulente tecnico ed alle spese di registro sostenute per la concessa provvisionale. Pronunciando sui gravami proposti dalla AP ed in via incidentale dal FR e dalla UAP, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza 13 gennaio 1999, in parziale riforma di quella impugnata, che confermava nel resto, rideterminava in complessive L. 57.200.000, con rivalutazione ed interessi, la somma dovuta dagli appellati per il risarcimento dei danni ai prodotti, del danno biologico e per mancato guadagno e condannava la AP al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado, il resto compensato. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa interessare: - che il c.d. metodo a campione adottato dal C.T.U. per quantificare il danno - per deterioramento dei prodotti inscatolati e raggruppati in cantina non era corretto;
- che la prova per testi dedotta dalla AP era inammissibile;
che, pertanto, tale danno poteva essere riconosciuto solo nella misura - ammessa dagli appellati (L. 46.600.000); -- che la richiesta di considerare anche il mancato incasso era fondato, come pure quella per le spese di pulizia del negozio e di riparazione degli occhiali dell'appellante; - che il danno biologico andava commisurato alla modestia delle lesioni subite dalla AP, nella misura di L. 1.000.000; - che le spese dovevano essere liquidate in considerazione dell'esito complessivo della lite. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la AP, affidandolo a sei motivi. Le parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo ed il sesto motivo, attinenti rispettivamente all'attribuzione delle spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio, vanno ovviamente esaminati per ultimi Cominciando con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 c.c., 196 e 197 c.p.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che anche il giudice di appello non abbia ritenuto attendibili le risultanze della C.T.U. effettuata con il metodo di rilevazione “a campione". La censura non ha pregio. Essa si infrange contro l'accertamento del inattendibilità in mancanzasuddetto giudice che ha ritenuto tale dell'indicazione del numero dei campioni esaminato, numero che soltanto poteva fare accettare conclusioni di ordine statistico generali. Ha aggiunto che la AP aveva dedotto documentalmente la distruzione dei prodotti asseritamente danneggiati, con la conseguente impossibilità di disporre ulteriori accertamenti tecnici. Trattasi di motivazione esente da errori giuridici nonché congrua e logica, come tale incensurabile in cassazione. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo la AP, denunciando un'ulteriore violazione dell'art. 2727 oltre che degli artt. 1226, 1227 e 2056 c.c. anche sotto il profilo motivazionale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole del mancato integrale riconoscimento dei danni subiti, sia per danno emergente che per lucro cessante. Neppure questa censura coglie nel segno. Essa è già stata neutralizzata dal giudice di appello il quale, esaminati singolarmente i singoli capitoli della richiesta prova testimoniale e ritenutili inammissibili (in quanto generici, o superflui, od irrilevanti) ha concluso “che non vi sia spazio per una qualsiasi valutazione del danno ... e che lo stesso non possa quindi essere valutato se non nella misura, ammessa dal FR e dalla UAP Assicurazioni, di L. 46.600.000, riconoscendo inoltre il danno del "mancato incasso" (oltre che del mancato guadagno) per la chiusura del negozio. Trattasi anche qui di apprezzamento di fatto, devoluto istituzionalmente al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, in quanto giuridicamente corretto e logico. Il terzo motivo viene anch'esso rigettato. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1226, 1227 e 2056 c.c. sotto diversi profili, nonché l'insufficienza della motivazione su altro punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la Corte bresciana non abbia fatto applicazione del criterio equitativo, dal momento che l'impossibilità di liquidare il danno nel suo preciso ammontare non era dipesa da essa ricorrente. Neppure questa doglianza è fondata. Ove ritenuto necessario, infatti, la suddetta Corte ha liquidato i danni equitativamente (danno biologico per modeste lesioni e danno da mancato incasso) mentre, per il resto, non l'ha Ш potuto fare giusta le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo – e - si è limitata a riconoscerli nella misura ammessa dagli appellati e già disposta dal Tribunale. Il quarto motivo viene, pertanto, rigettato. Con il quinto mezzo la AP, denunciando la violazione dell'art. 1246 c.c. e l'omessa pronuncia su un ulteriore punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato sulla domanda svolta in via subordinata circa la decorrenza della rivalutazione sulla provvisionale di L. 170.000.000. Questa censura è fondata. Risulta dalle conclusioni dell'appellante, enunciate nella sentenza impugnata e richiamate dallo stesso giudice nelle premesse in fatto, che la AP, aveva chiesto, "in subordine, dato atto che la provvisionale di L. 170.000.000 oltre spese e imposte di registro e diritti è CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23.1.2012 delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 3427 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)Bl/60/5/2002) stata pagata solo il 1/2/1994, con gli interessi al 31/1/94 come da quietanza e lettere 26/1/94 e 2/2/94 che si allegano modificare la liquidazione effettuata dal Tribunale che conteggia la rivalutazione dal 31/12/93". Sul punto, non si rinviene alcuna pronuncia;
né è contestabile che trattasi di un punto decisivo, dal momento che l'eventuale diversa decorrenza comporterà un diverso ammontare della somma dovuta alla AP a titolo risarcitorio e che consisterà nella differenza fra quanto liquidato in via definitiva e quanto già riscosso a titolo di provvisionale. Il motivo va, quindi, accolto, con correlata cassazione dell'impugnata sentenza, restando conseguentemente assorbiti il primo e sesto motivo, attinenti alle spese. Il giudice al quale deve essere rinviata la causa e che si indica in una diversa Sezione della stessa Corte a qua, provvederà anche alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte, rigetta il secondo, terzo e quarto motivo, accoglie il quinto, dichiara assorbiti il primo ed il sesto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Scherm Saman IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 100T 127,11 Deposkale in Canoei s 31.07.02 14967 20,66 Oggi, IL CANCELLIERE C1 149,77 Dott.ssa Maria Aiello 80BT 12.00 8065 той 161,77