Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1572
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Sentenza 28 gennaio 2004

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In tema di contratti agrari, la risoluzione del contratto per inadempimento non può essere pronunziata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di un rapporto di subaffitto o di subconcessione; l'apprezzamento se, nel caso concreto, sia configurabile o meno un grave inadempimento nel senso enunciato costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato.

In materia di contratti agrari, non costituisce circostanza atta ad integrare quel grave inadempimento richiesto ai fini della risoluzione contrattuale il fatto che l'affittuario abbia impugnato il patto di risoluzione concluso con il proprietario , in quanto l'art. 23 comma secondo, della legge n. 11 del 1971 e l'art. 2113 cod.civ. prevedono espressamente il diritto dell'affittuario di impugnare le rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dalle norme sui contratti agrari, nonostante l'affidamento dei concedenti sulla serietà degli impegni assunti dall'affittuario con l'accordo di risoluzione.

I giudizi in materia di contratti agrari sono devoluti alle sezioni specializzate agrarie e si svolgono con l'osservanza del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 e seguenti cod.proc.civ.; ne consegue che non è ad essi applicabile l'art. 183 cod.proc. civ., che regola l'udienza di trattazione nel rito ordinario. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito nella quale il giudice aveva rilevato ex officio l'improcedibilità di alcuni capi della domanda per la prima volta in sede decisoria, senza aver previamente indicato alle parti la questione come questione rilevabile d'ufficio della quale riteneva opportuna la trattazione, e senza quindi consentire alle parti di prendere posizione in merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1572
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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