Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 3
In tema di contratti agrari, la risoluzione del contratto per inadempimento non può essere pronunziata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di un rapporto di subaffitto o di subconcessione; l'apprezzamento se, nel caso concreto, sia configurabile o meno un grave inadempimento nel senso enunciato costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato.
In materia di contratti agrari, non costituisce circostanza atta ad integrare quel grave inadempimento richiesto ai fini della risoluzione contrattuale il fatto che l'affittuario abbia impugnato il patto di risoluzione concluso con il proprietario , in quanto l'art. 23 comma secondo, della legge n. 11 del 1971 e l'art. 2113 cod.civ. prevedono espressamente il diritto dell'affittuario di impugnare le rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dalle norme sui contratti agrari, nonostante l'affidamento dei concedenti sulla serietà degli impegni assunti dall'affittuario con l'accordo di risoluzione.
I giudizi in materia di contratti agrari sono devoluti alle sezioni specializzate agrarie e si svolgono con l'osservanza del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 e seguenti cod.proc.civ.; ne consegue che non è ad essi applicabile l'art. 183 cod.proc. civ., che regola l'udienza di trattazione nel rito ordinario. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito nella quale il giudice aveva rilevato ex officio l'improcedibilità di alcuni capi della domanda per la prima volta in sede decisoria, senza aver previamente indicato alle parti la questione come questione rilevabile d'ufficio della quale riteneva opportuna la trattazione, e senza quindi consentire alle parti di prendere posizione in merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
* I A B 3 . S D 3 S ORIGINALE , T A 5 R O T L A . , ' L L A N O S L REPUBBLICA ITALIANA B E E 3 I P D 7 S - D I I 8 S - A N N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 1 G E S 1 O S O I A P E A Oggetto D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 1572/04 M G I E G O , A T E affitto O T D L I R T agrario E R I S T A I D L inadempimes N G L E E ✔ S E R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D R.G.N.03277/02 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere LO PIANO Consigliere 2971 Cron. Dott. Michele - MAZZA Consigliere Rep. Dott. Fabio C.C. 19/12/03 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: NC IC;
ER IN, elettivamente domi- ciliato in Roma, piazzale Clodio n.32, presso l'avv. Lidia Ciabattini, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Piero Bassi, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
NC MO, elettivamente domiciliato in Roma, via A dei Prati Fiscali n. 158, presso l'avv. Sergio Del Vec- dall'avv. Giuliano Giuliani, giusta chio, che difeso delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza della Corte d'appello di Ancona, 2535 2003 sezione specializzata agraria, n. 2/01 del 20 dicembre 2000 27 gennaio 2001 (R.G. 398/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infonda- tezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. VOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 6 marzo 1997 NC IC e E- RI IN convenivano in giudizio, innanzi al tribunale sezione specializzata agraria, il figliodi ES, NC MO: premesso di avere concesso in affitto a quest'ultimo, con contratto 7 febbraio 1992, un fondo agricolo di ha. 11.99.02 gli attori chiedevano, in via principale, fosse dichiarata la validità della risolu- zione consensuale di tale contratto come da scrittura 10 gennaio 1995, in calce al contratto del 1992, in via 上 subordinata, fosse pronunziata la risoluzione del con- tratto in questione per grave inadempimento della parte conduttrice con condanna della stessa al rilascio e al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio il convenuto NC Mas- simo resisteva alle avverse pretese, deducendone la in- 2 fondatezza, attesa, da un lato, la nullità o ineffica- cia dell'atto di risoluzione 10 gennaio 1995, dall'altro, la inesistenza dei contestati inadempimen- ti. Chiedeva, pertanto, il convenuto, in via principa- le, il rigetto di ogni domanda attrice, in via ricon- venzionale la condanna di NC PI al risar- cimento dei danni cagionata mediante la sottrazione e il danneggiamento di taluni beni mobili e di entrambi gli attori al pagamento delle indennità relative alle migliorie e alle addizioni apportate al fondo. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 28 settembre 5 ottobre 1999 da un lato よ rigettava le domande attrici, dall'altro dichiarava im- proponibili quelle riconvenzionali, compensate le spese di lite. Osservavano quei giudici, in particolare, che l'accordo 10 gennaio 1995, tempestivamente impugnato, era invalido perché concluso senza l'assistenza delle organizzazione professionali agricole e che, ancora, non erano ravvisabili i lamentati inadempimenti. Gravata tale pronunzia dai soccombenti NC IC e ER IN, la corte di appello di An- cona, sezione specializzata agraria, con sentenza 10 dicembre 2000 - 27 gennaio 2001 nella resistenza dell' 3 appellato NC MO rigettava l'impugnazione con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non no- tificata, hanno proposto ricorso, affidato a due moti- - vi, NC IC e ER IN, con atto noti- ficato il 23 gennaio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno rigettato la domanda, di risoluzione per inadempimento, del contratto di af- fitto inter partes sul rilievo che i comportamenti de- nunciati o non sono considerabili quale inadempimento o se lo sono hanno una importanza del tutto esigua e mar- ginale, nei sensi di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelli che in un siffatto rapporto contrattuale sono gli interessi del proprietario concedente quali norma- tivamente determinabili. Invero - hanno osservato quei giudici - gli obbli- ghi per legge gravanti sull'affittuario di coltivare in 스 modo normale e razionale il fondo e di curare la con- servazione e la manutenzione del fondo medesimo e delle relative attrezzature (art. 5, 1. n. 203 del 1982), vanno nei loro contenuti determinati e nel loro concre- to assolvimento valutati in funzione dell'autonomia ge- stionale propria dell'affittuario, autonomia che neces- sariamente delimita l'interesse tutelato del concedente alla pretesa che l'attività dell'affittuario non arre- chi un depauperamento del capitale dato in uso, sia nella integrità fisica sia nella sua potenzialità pro- duttiva». L'atto di impugnazione, hanno ancora evidenziato quei giudici, prima di esaminare partitamente, tutti i molteplici inadempimenti contestati e riassunti in 12 punti «prescinde totalmente da tale assetto normativo dei contrapposti interessi», atteso che lo stesso «in taluni punti postula quale parametro di riferimento un perfezionamento gestionale adattabile in ipotesi sol- tanto ad un rapporto di lavoro subordinato».
2. Con il primo motivo, denunziando «omessa ○ in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa diversi punti decisivi della sentenza, sia in merito ad osser- vazione alla c.t.u. ad opera del c.t.p., sia in merito all'importanza dell'inadempimento che in riferimento ad altri punti decisivi della stessa pronuncia» i ricor- renti lamentano una mancata ed insufficiente valuta- zione delle controdeduzioni alla relativa consulenza [d'ufficio] apportate dalle osservazioni del Consulente Tecnico di parte degli odierni ricorrenti».
3. Il motivo è, per alcuni versi, manifestamente inammissibile, per altri, manifestamente infondato. 5 3. 1. Quanto, in particolare, alla denunziata «omessa, o insufficiente e contraddittoria motivazione circa diversi punti decisivi della sentenza» è parimen- ti inammissibile, attesi i limiti del giudizio di le- gittimità. Si osserva, infatti, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa del ricorrente e alla luce 1 presso una giuri- di quanto assolutamente pacifico sprudenza più che consolidata di questa Corte regola- trice, che in questa sede non può che ulteriormente ri- badirsi che il vizio di omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si confi- gura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non P consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine 6 valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- о all'altro mezzo di sione, dare prevalenza all'uno prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). contrariamente a quan- L'art. 360, n.
5 - infatti to suppongono gli attuali ricorrenti non conferisce al- la Corte di cassazione il potere di riesaminare e valu- tare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e forma- le e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta- zione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli - elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo 7 senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che i ricorrenti lun- gi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili non solo si limitano a solle- citare una diversa lettura, delle risultanze di causa, ma esauriscono le proprie censure nella affermazione che i giudici del merito dovevano fare proprie non le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, ma le diverse [ad avviso dei ricorrenti più soddisfa- centi] valutazioni compiute dal proprio consulente d'ufficio. A tale scopo - del tutto prescindendo dalla circo- stanza che il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità e non un giudizio di merito di terzo grado nel quale vagliare ancora una volta tutti i fatti rile- vanti al fine del decidere, come accertati in esito al- la espletata istruttoria, ripropongono, ancora una vol- tutte le argomentazioni svolte dal proprio consu-ta, lente perché siano fatte proprie da questo Collegio ed è palese, pertanto, già sotto tale profilo la non con- formità dell'impugnazione proposta al modello delineato dagli artt. 360 e 366 c.p.c. 3. 2. In realtà, come si ricava dall'art. 5, 1. 3 maggio 1982, n. 203 [da cui totalmente prescinde il mo- 8 tivo di ricorso ora in esame] e come esattamente e cor- rettamente evidenziato dai giudici di merito con la proposizione sopra trascritta [proposizione in alcun modo censurata dai ricorrenti] ed in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa dei ricorrenti, si osserva in tema di contratti agrari non può essere pro- nunziata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempi- mento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla norma e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporto di subaffitto o di subconcessione>>. Pacifico quanto sopra si osserva, ancora, che l'apprezzamento, nel caso concreto, se un certo inadem- pimento costituisce o meno «grave inadempimento» idoneo a giustificare la pronunzia di risoluzione costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo nei ristret- ti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. [sopra indi- cati] e nella specie le conclusioni fatte proprie dai giudici del merito, con adeguata motivazione, esente da vizi logici o giuridici, in alcun modo sono validamente 9 censurate dai ricorrenti (cfr. Cass. 17 maggio 1990, n. 4281; Cass. 4 agosto 1987, n. 6709). 3. 3. Quanto ai singoli inadempimenti e alla mani- festa infondatezza delle censure sviluppate in ricorso, si osserva: - come pacifico in causa con la clausola 6 del con- tratto inter partes l'affittuario è stato autorizzato a effettuare «miglioramenti aziendali di qualsiasi tipo»>: correttamente, pertanto con una valutazione assoluta- mente insindacabile in questa sede i giudici del me- rito hanno ritenuto «siccome corrispondente alla voca- zione colturale del fondo e produttiva di maggiore red- ditività» che non integra inadempimento la circostanza che il conduttore abbia impiantato in una porzione li- mitata del fondo in affitto 350 olivi;
- quanto alla «difettosa potatura degli alberi da frutto» in linea di fatto è rimasto accertato, in cau- sa, che la potatura è stata effettuata se non in manie- ra ottimale «in modo non dissonante con la normale tec- nica agraria». Atteso quanto sopra, considerato, da un lato, che «tutte le piante, olivi compresi, hanno un buono stato vegetativo» e che, infine, eventuali im- perfezioni [evidenziate dal consulente di parte] non appaiono idonee a compromettere la capacità produttiva degli impianti durante i tempi normali di loro utilizzo 10 colturale» è palese l'impossibilità, logica prima che giuridica, che ascrivere la potatura de qua tra quei gravi inadempimenti previsti dall'art. 5, 1. n. 203 del 1982, sopra ricordati, gli unici idonei a giustificare una pronunzia di risoluzione del contratto;
in merito al «capanno per il ricovero degli at- trezzi agricoli» si è in presenza «una struttura di mo- deste dimensioni, e del tutto precaria realizzata con pali di legno, canne e lamiere»: è di palmare evi- denza che la sua realizzazione non è idoneo a integrare un grave» inadempimento. Né, ancora, può affermarsi che per l'erezione di questo sono stati estirpati albe- ri da frutto, certo essendo che la circostanza non stata in alcun modo accertata, in causa, ma gli stessi ricorrenti si limitano a un giudizio ipotetico, di mera probabilità; capitozzatura e estirpazione di un susineto», movimenti di terreno>>> e mancato trapianto di conife- re>>: si è a fronte come accertato dalla sentenza ora- gravata di inadempimenti mai ritualmente contestati e di pretese, pertanto, improcedibili;
mancato rispetto dell'accordo risolutivo»>: come si è osservato sopra, l'art. 5, della 1. n. 203 del 1982, prevede che possa pronunziarsi la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto solo nel ca- 11 So di in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale»: è palese, pertanto, che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto ir- rilevante, al fine del decidere che il conduttore «ap- profittando delle opportunità dategli dalla legge>> ab- bia impugnato il patto di risoluzione (a norma del com- n. 11 binato disposto di cui all'art. 23, comma 2, 1. del 1971 e 2113 c.c.) «dopo avere ottenuto in cambio della risoluzione contrattuale la rinuncia a un atto di querela ... >>>. Se, infatti, le ricordate norme prevedo- no, espressamente, il diritto dell'affittuario di impu- gnare le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dalle norme sui contratti agrari è palese che la detta impugnazione, nonostante l' affida- mento dei concedenti «sulla serietà degli impegni≫ as- sunti dal conduttore con la rinunzia o la transazione non può integrare inadempimento contrattuale. Deve escludersi, pertanto, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente invocato dagli attuali ricorrenti, che la disposizione in esame (art. 23, 1. n. 11 del 1971) possa essere letta nel senso che è sufficiente che il conduttore si avvalga della tutela ivi prevista perché venga meno «il rapporto di necessaria fiducia che deve intercorrere fra il proprietario concedente e il con- cessionario>> con conseguente pronunzia di risoluzione 12 del contratto di affitto, a norma dell'art. 5, 1. n. 203 del 1982. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentano, ancora «violazione e falsa applicazione dell'art. 183, 3° comma c.p.c., dei principi generali relative alle difese in giudizio e in particolare dell'art. 24, 2° comma cost., nonché dell'art. 5, 3° comma, 1 3 maggio - 1982, n. 203 e carenza di motivazione su un punto deci- sivo della controversia», atteso che i giudici di ap- pello hanno ritenuto improcedibile la domanda in ordine ad alcuni capi perché mai dedotti nelle lettere del 20 settembre 1996 e del 15 ottobre 1996 (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, 1. 3 maggio 1982, n. 203) € neppure nel ricorso introduttivo in primo grado. Si osserva, infatti: - la corte di appello, in ispregio delle norme pro- cessuali ha rilevato ex officio detta improcedibilità per la prima volta in sede decisoria, così violando l'art. 183, comma 3 c.p.c., sul dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio e delle quali ritiene opportuna la trattazione e, comun- que, l'art. 24, comma 2, cost., sul diritto di difesa;
- è pur vero che «taluni specifici motivi non sono stati singolarmente contestati in tale sede stragiudi- 13 ziale, e che sono stati dedotti nel ricorso introdutti- vo di appello, in quanto emersi in seguito alla c.t.u.».
5. Al pari del precedente il motivo è, per alcuni versi manifestamente infondato, per altri, inammissibi- le, per carenza di interesse. 5. 1. Quanto al primo profilo, si osserva che il giudizio, in sede di merito, in puntuale applicazione della previsione di cui all'art. 9, 1. 14 febbraio n. 29, si è svolto innanzi alla sezione specia- 1990, lizzata agraria (del tribunale in prime cure, della corte di appello in sede di gravame) con l'osservanza del rito di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile: è di palmare evidenza, pertanto, che non poteva trovare applicazione, nella specie, l'art. 183 c.p.c., dettato con specifico riferimento alle con- troversie soggette al c.d. «rito ordinario». Anche a prescindere da quanto precede è agevole os- servare, comunque, da un lato, che la richiesta alle parti, di chiarimenti necessari di cui all'art. 183 c.p.c. integra una attività squisitamente discrezionale del giudice del merito, il cui mancato uso non è sinda- cabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 29 aprile 1982, n. 2712), dall'altro, che né dalla richiamata di- sposizione né dall'art. 24, comma 2, Cost. si ricava il 14 principio invocato dagli attuali ricorrenti e, in par- ticolare, l'obbligo, per il giudice del merito, pena la nullità della sentenza, di prospettare, già prima della decisione, alle parti tutte le questioni rilevabili d'ufficio siano sottoposte al previo contraddittorio delle parti in causa. Ove, infatti, una determinata questione sia rileva- bile d'ufficio (cfr. art. 112 c.p.c.) - salvo diversa espressa disposizione di legge (cfr., ad esempio, art. 38, comma 1, c.p.c.) potere dovere del giudice provvedere al riguardo anche, eventualmente, nella fase decisoria senza che la circostanza si configuri viola- zione dei diritti delle parti. Al riguardo, in particolare, non può non ribadirsi quanto già affermato da questa Corte che ha ritenuto, appunto, manifestamente infondata in riferimento al- l'art. 24 cost., la questione di legittimità costitu- zionale degli art. 112 e 184 c.p.c. nella parte in cui consentono al giudice di rilevare d'ufficio, per la prima volta in sede di decisione della causa, eccezioni cosiddette improprie sotto il profilo che il rilievo d'ufficio in sede di decisione impedirebbe alla parte di apprestare qualunque difesa al riguardo, essendo onere dell'attore quello di provare i fatti posti a fondamento della pretesa, onde è compito del giudice 15 verificare d'ufficio se l'attore ha adempiuto o meno a tale onere (Cass. 21 maggio 2001, n. 6890, ma cfr., al- 9248. In senso contra-tresì, Cass. 25 giugno 2002, n. rio, peraltro, Cass. 28 novembre 2001, n. 14637, la cui conclusione non merita consenso, posto, tra l'altro, che non può essere pronunziata la nullità per inosser- vanza di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge e manca una disposizione nel sen- so supposto dalla ricordata pronunzia). 5. 2. Sotto il secondo profilo il motivo in esame è inammissibile atteso che per stessa ammissione di parte ora ricorrente le contestazioni di cui si discute non solo non erano state prospettate nelle comunicazio- ni stragiudiziali del 20 settembre e del 15 ottobre 1996, inviate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, 1. 3 maggio 1982, n. 203, ma nep- del giudizio in primo pure nel ricorso introduttivo grado. Pacifico quanto sopra è di palmare evidenza che pur nella eventualità che si sia a fronte a inadempienze non sanabili e, pertanto, non soggette alla previa con- testazione stragiudiziale (circostanza comunque impli- こ citamente esclusa dai giudici del merito che hanno ri- tenuto i contestati inadempimenti, о giustificati [quanto, in particolare, alla estirpazione del susine- 16 to, trattandosi di piante vecchie, e di colture antie- conomiche] o insussistenti (quanto, in particolare, ai movimenti di terreno: non risulta in modo alcuno che esso abbia alterato la consistenza del fondo e creato pericoli di frane», nonché in merito al mancato tra- pianto di conifere «il mancato tempestivo trapianto non arreca danno alcuno alla proprietà, neppure in prospet- tiva futura, anche perché le piante occupano una por- zione estremamente esigua del fondo e risultano estra- nee ai consueti cicli colturali»>]) non per questo po- trebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza. Dovrebbe, infatti, dichiararsi la inammissibilità del motivo di appello in esame, per violazione dell'art. 437 c.p.c., non potendosi prospettare, con l'atto di appello, motivi di inadempimento diversi, e e f e nuovi, rispetto a quelli denunziati in primo grado (cfr. Cass. 6 dicembre 1999, 11. 13630; Cass. 9 maggio 2000, n. 5840; Cass. 18 novembre 2000, n. 14930).
6. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte, 17 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento del- le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 1500,00, di cui € 100,00 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2003. il Consigliere relatore est. Mes far il PresidenteNfarla DEPOSITATO IN CANCE LERIA CANCEY/HERE 01 28 GEN. 2004 IL CANCELLIERECT Oggi Innocenzo Battista 18