Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA055 1 1 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 16443/99 Dott. Trezza Vincenzo Dott. Putaturo Donati Mario Consigliere Consigliere 2. 16548 Cron. Dott. La Terza Maura Consigliere Rep. Giovanni Dott. Amoroso Raffaele Cons. Relatore Ud. 25/01/02 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da SC, rappresentato e difeso, DEGL' INNOCENTI giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Francesco Modica, ed entrambi elettivamente domiciliati presso AL Battaglia, via dei Gonzaga n.37 Roma. - ricorrente 374
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS ISTITUTO persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso notificato. - resistente con procura avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.643 del 23/7/1998 - R. G. 1385/1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Agrigento, depositato 1'8 aprile 1993, SC L'IN chiedeva la condanna dell'IN a corrisponderle la pensione o l'assegno di invalidità. Il Pretore riconosceva il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità. Agrigento Il Tribunale di Ancona disponeva il rinnovo della consulenza tecnica e, in accoglimento dell'appello proposto dall'IN, riformava la sentenza pretorile e rigettava la domanda. 2 A fondamento della decisione il giudice del gravame Osservava che, dalla consulenza tecnica disposta nel giudizio di 2° grado, era emerso che le patologie di cui soffriva SC L'IN non erano tali da ridurre la capacità lavorativa nella misura utile ai fini della acquisizione del diritto alla prestazione previdenziale richiesta. In particolare era emerso, anche attraverso gli ulteriori accertamenti effettuati a seguito delle contestazioni della assicurata alle valutazioni del consulente tecnico, che SC L'IN non soffriva della denunciata sindrome di Meniere, pur avendone sofferto in passato. Rilevava che tali conclusioni apparivano confortate da più ampia e corretta motivazione rispetto a quelle di segno opposto a cui era pervenuto il consulente tecnico nominato in primo grado. Avverso tale pronuncia SC L'IN propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'IN ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso SC L' IN denuncia violazione e falsa 3 applicazione della legge 222/1984 nonché vizio della motivazione. La ricorrente rileva che la consulenza tecnica disposta in secondo grado (e richiamata dal giudice del gravame а sostegno della statuizione impugnata), nell'escludere la sussistenza attuale della principale delle patologie denunciate (la sindrome di Meniere), invoca le risultanze degli accertamenti eseguiti presso l'Ospedale di Trapani, senza avvedersi che il referto relativo а tali accertamenti constata, all'opposto, la presenza che la stessa viene della suddetta patologia;
e certificazioni altresì confermata da ulteriori consulente tecnico omette di mediche che il prendere in considerazione. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 222/1984, in quanto il consulente tecnico avrebbe espresso il proprio giudizio sulla capacità lavorativa, senza considerare e valutare gli elementi soggettivi ed oggettivi, con riferimento alla persona della ricorrente, in base ai quali individuare il grado di capacità lavorativa. 4 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La ricorrente sostiene che il giudice del gravame non ha sufficientemente motivato la propria adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata in secondo grado, che si basa sugli stessi accertamenti effettuati in primo grado, e le cui conclusioni si differenziano da quelle cui perviene la prima consulenza tecnica solo per la differente valutazione soggettiva degli stessi accertamenti e referti. Il primo motivo del ricorso merita accoglimento. La motivazione della sentenza impugnata richiama, a sostegno delle conclusioni cui perviene, le argomentazioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, secondo cui l'assenza della malattia denunciata (sindrome di Meniere), evidenziata dagli esami effettuati, risulterebbe confermata, fra l'altro, dagli accertamenti eseguiti il 30/11/1995 presso la Divisione ORL dell'Ospedale di Trapani, che avrebbero escluso la sussistenza della suddetta patologia. 5 Senonché il referto dell'Ospedale di Trapani, dopo avere indicato gli accertamenti eseguiti e gli esiti degli stessi, perviene ad affermare la una labirintopatia cronica sussistenza di bilaterale "da sindrome di Meniere inveterata". Il richiamo di tale certificazione, contraddittoriamente invocata a sostegno e conferma delle conclusioni di segno opposto cui perviene il giudice del gravame, integra vizio logico che impedisce di individuare la coerenza argomentativa del percorso motivazionale posto a sostegno della statuizione censurata. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso, risultano assorbiti il secondo ed il terzo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la 6 regolamentazione delle spese, alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Vincenzo Trezza hello Vreme L LoffzancoIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17 APR. 2002 E IL CANCELLIERECANCELL V O zhi co N 7