Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale della disposizione del terzo comma dell'art. 379 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente al Procuratore Generale di prospettare, nel corso della discussione orale, questioni rilevabili d'ufficio non addotte da alcune delle parti nelle precedenti difese (cfr. Corte cost. 29 ottobre 1999, n. 403).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9248 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 09248/02 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR NE Oggetto NE PRIMA CIVILE impugnazione lodo arbitrale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 23178/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron.24951 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere ..1856Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 6.20 sul ricorso proposto da: 25 GTU. 2002 il MONTANARI MAURO, G.M.B. di IL CANCELLIERE GORI GUERRINO δε C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso l'avvocato BRUNO UFFICIO COPIE COSSU, che li rappresenta e Richiesta copia studiocopia difende, giusta speciale per Notaio Luigi dal Sig.
4. procura n. 10738 del 29.11.1999; per diritti € 6.20 Gasparini di Cesena rep. 25 GIU. 2002 il IL CANCELLIERE - ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GORI GUERRINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE Richiesta copia studio dal Sig.CASTRO PRETORIO 25, presso l'avvocato VINCENZO 25digit 5 € GTU. 2002670 per diritti MESIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli il 2001 " avvocati FEDERICO CARPI e PAOLO FABBRI, giusta procuraCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE 2571 in calce al controricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studi dal Sig. ANN -1- per diritti € b o - controricorrente 2 avverso la sentenza n. 904/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 18/12/2001 dal Consigliere Dott.udienza Alessandro CRISCUOLO;
udito per i ricorrenti, 1'Avvocato Cossu , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato Di Pierro, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- AR Svolgimento del processo 3 Con atto notificato il 27 dicembre 1997 MA AR, dichiarando di agire "nella veste di socio amministratore e legale rappresentante e, pertanto, in nome e rappresentanza della società G.M.B. di GO NO & C. S.n.c., con sede in Cesena (FO)", dichiarò che fra la detta società e il socio NO GO erano insorte controversie relative a violazioni, ad opera dello stesso GO, degli artt. 2301 e 2256 c.c., dell'art. 12 dell'atto costitutivo della società medesima e degli obblighi connessi alla carica di amministratore. Aggiunse che, per effetto di tali violazioni, la G.M.B. intendeva escludere il socio GO ed ottenere il risarcimento del danno. Pertanto, in base alla clausola compromissoria recata dall'art. 17 dell'atto costitutivo, chiese la 3 formazione del collegio arbitrale per il definitivo accertamento delle gravi violazioni ascrivibili al GO, con le statuizioni conseguenti in ordine all'esclusione dal sodalizio e alle condanne risarcitorie. Il collegio arbitrale, costituitosi a seguito di tale istanza, con lodo emesso il 22 luglio 1998: 1.- dichiarò la natura rituale dell'arbitrato; 2.- dichiarò il difetto di legittimazione attiva della società G.M.B. a richiedere l'esclusione del socio NO GO e dichiarò altresì che la controversia insorta tra la detta società e il socio non poteva essere compromessa in arbitri, con conseguente impossibilità di conoscere delle domande dirette ad ottenere l'esclusione del socio e il risarcimento dei danni per asserita concorrenza sleale;
3.- compensò tra le parti le spese di difesa ed assistenza legale. Il AR, “nella veste di socio e dunque, ove occorrer - potesse, in proprio ed in quanto tale nonché amministratore e legale rappresentante della G.M.B. di GO NO & C. s.n.c.", quindi “in nome, per conto ed in rappresentanza della società medesima", con atto notificato il 15 settembre 1998 impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello di Bologna e dopo aver - premesso che la controversia in ordine all'esclusione del socio rientrava nell'ampia previsione della clausola compromissoria, che egli aveva agito anche come socio e che, comunque, la società era legittimata ad agire addusse i seguenti motivi - d'impugnazione: a) nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 4, c.p.c., in quanto gli arbitri avrebbero pronunziato fuori dai limiti della clausola compromissoria, avendo giudicato secondo stretto diritto (tra l'altro, erroneamente inteso) benché la volontà delle parti, espressa nella detta clausola fosse nel senso che essi dovessero decidere secondo equità e “senza formalità di procedura”; b) nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 4, c.p.c., per mancata pronunzia sugli oggetti del compromesso, in quanto gli arbitri non avrebbero risposto ad alcuno dei quesiti loro proposti e relativi alle controversie insorte;
c) nullità della clausola compromissoria, con conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. ا5 ه 829, n. 1, c.p.c., perché il collegio arbitrale avrebbe rilevato la natura binaria della detta clausola, diretta ad individuare il modo di nomina degli arbitri per due sole parti contrapposte, mentre nel caso in esame vi sarebbero stati tre autonomi centri d'interesse, non polarizzati in due soli gruppi omogenei un socio, l'altro socio e la società - i cui interessi (secondo gli arbitri) avrebbero trasceso gli interessi dei soci. Se così fosse stato, si sarebbe rivelato inutile chiedere, per la competenza arbitrale, che un socio avesse agito verso l'altro in proprio e non in nome della società, perché anche in tale caso il litisconsorzio necessario per uno dei soggetti implicati (la società) avrebbe reso nullo l'accordo compromissorio. L'osservazione, da un lato, avrebbe palesato un ulteriore motivo di nullità, in quanto il lodo avrebbe contenuto disposizioni contraddittorie, dall'altro avrebbe messo in luce la nullità della clausola compromissoria, non contenente indicazioni circa il modo di nomina degli arbitri per tutte le parti cui fossero riferibili gli interessi in gioco nelle controversie insorte. Il rilievo degli arbitri relativo alla binarietà della clausola sarebbe stato invece erroneo se i diversi interessi fossero stati polarizzati in due soli gruppi omogenei (la società e un socio da un lato, l'altro socio dall'altro), ma in tal caso si sarebbe riscontrato nel lodo un error in procedendo circa la declinatoria della competenza arbitrale, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 829, n. 4, c.p.c. Su tali premesse l'impugnante chiese che, previa declaratoria di nullità del lodo, si facesse luogo alla fase rescissoria, con condanna del GO al risarcimento del danno in favore della società e con esclusione del medesimo dalla compagine sociale, liquidandosi la quota a norma dell'art. 8 dell'atto costitutivo. Il GO si costituì per resistere all'impugnazione. La Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 23 luglio 1999, dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta da MA AR in proprio, rigettò l'impugnazione per nullità proposta dallo stesso AR quale socio amministratore e legale rappresentante della G.M.B. di GO NO & C s.n.c. avverso il detto lodo arbitrale, condannò in solido il AR e la società al pagamento delle spese giudiziali. La Corte territoriale, ribadita la natura rituale dell'arbitrato de quo, considerò: che l'impugnazione proposta dal AR in proprio era inammissibile, perché quest'ultimo era rimasto estraneo al procedimento svoltosi davanti agli arbitri, mentre era ammissibile quella proposta dalla società; che la censura mossa con il primo motivo di nullità era infondata, non desumendosi dal lodo impugnato alcuna rinunzia (sia pure implicita) al giudizio di equità, anche perché la generale coincidenza tra il diritto e l'equità non imponeva agli arbitri un esplicito riferimento a quest'ultima, onde il silenzio del lodo sul punto non era significativo, né l'omissione di motivazione su conformità tra equità e diritto integrava gli estremi dell'eccesso di potere;
che nell'atto d'impugnazione mancava qualsiasi elemento idoneo a far ritenere iniqua la soluzione cui gli arbitri erano pervenuti e non erano individuabili circostanze e principi che, nella fattispecie, avrebbero dovuto indurre gli arbitri a riconoscere alla società, in difformità dalla legge e dai principi generali in materia, una legittimazione spettante, nella società di due soli soci (come quella in questione), soltanto all'altro socio, tanto più che l'individuazione delle parti della controversia, lungi dal costituire un mero dettaglio formale, appariva nella specie essenziale, anche allo scopo di verificare l'operatività o meno della clausola compromissoria, destinata a produrre i suoi effetti nelle controversie tra la società e i soci ma non nelle controversie tra soci;
che anche le censure mosse col secondo motivo di nullità non erano fondate, perché gli arbitri avevano pronunziato su una questione pregiudiziale, concernente la concreta operatività della clausola compromissoria in relazione alla possibilità di una delle parti di adire gli arbitri, sostanzialmente declinando la propria competenza (circa l'esclusione del socio, nella società di due persone, chiesta dalla società e non dal socio), e tale pronunzia riguardava un momento logico precedente rispetto alla decisione nel merito delle questioni proposte al giudizio dei medesimi arbitri, decisione che necessariamente risultava assorbita;
che, con il terzo e ultimo motivo, il AR adduceva la nullità della clausola compromissoria, se intesa come riferita ad un numero di parti (socio GO, socio AR e società) che si sarebbe posto contro l'esigenza binaria tipica del regolamento d'interessi tramite l'arbitrato di cui alla clausola in contestazione, ovvero l'erroneità del rilievo del collegio arbitrale, relativo alla natura binaria della clausola compromissoria, qualora gli interessi in conflitto si fossero dovuti individuare soltanto in due gruppi omogenei, con conseguente nullità rilevante sotto il profilo dell'art. 829,n. 4, c.p.c.; che la duplice doglianza non aveva fondamento, perché anche nelle società di persone società e socio costituivano separati e distinti centri d'imputazione; che, nella specie, vertendosi in tema di società di due soci, il problema non era stato affrontato dagli arbitri sotto il profilo dell'eventuale coincidenza tra l'interesse della società e quello del socio in proprio, in quanto non si trattava d'interpretare la clausola inquadrando o meno la fattispecie in una situazione bipolare, con due soli interessi contrapposti, ma di verificare se, essendo i soci soltanto due (entrambi amministratori e legali rappresentanti della società), la società medesima, rappresentata da uno dei due soci, potesse chiedere l'esclusione dell'altro; 9 che la risposta negativa a tale quesito, conforme ad equità oltre che a diritto, non meritava censura. Contro la suddetta sentenza MA AR, quale socio della G.M.B. di GO NO & C., nonché la stessa G.M.B. di GO NO & C, in persona del socio amministratore legale rappresentante MA AR, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati con memoria. NO GO ha resistito con controricorso ed a sua volta ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All'esito della discussione i ricorrenti hanno depositato note di udienza ai sensi dell'art. 379, c.p.c. Motivi della decisione 1.- Con le note di udienza ex art. 379 c.p.c. i ricorrenti hanno addotto che il P.G. avrebbe concluso per l'inammissibilità del ricorso, sollevando questioni nuove che non avrebbero formato oggetto di contraddittorio tra le parti. Ciò comporterebbe "la necessità di rimettere la causa sul ruolo per consentire al ricorrente lo svolgimento del proprio diritto di difesa, non potendosi dubitare che lo stesso debba poter essere compiutamente esercitato anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio”. Altrimenti andrebbe sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, 3° comma, c.p.c., nella parte in cui consente al P.G. di prospettare, nel corso della discussione orale, questioni rilevabili di ufficio (non addotte da 10 alcuna delle parti nelle precedenti difese), con riferimento all'art. 24 della Costituzione. Peraltro, entrambi i rilievi del P.G. circa l'inammissibilità del ricorso sarebbero infondati. Infatti il collegio arbitrale non avrebbe escluso che le domande (dirette ad ottenere l'estromissione del GO e il risarcimento del danno) fossero state proposte dal AR anche in proprio, ma anzi le avrebbe esaminate e decise anche sotto tale profilo, sicché su tale punto (ossia sull'essere stato il AR parte in proprio nel giudizio arbitrale), non essendovi stata soccombenza, il AR medesimo non avrebbe dovuto proporre alcuna impugnativa. Quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di autosufficienza del ricorso, perché il ricorrente non avrebbe indicato gli atti dai quali risulterebbe che la G.M.B. aveva chiesto, anche nel giudizio di appello, il risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti del GO, la circostanza risulterebbe dalla stessa sentenza impugnata. Le eccezioni dei ricorrenti non sono fondate. Nel giudizio di cassazione le questioni rilevabili di ufficio per loro natura possono e devono essere esaminate dalla Corte, se sul punto non si è formata una preclusione, anche in assenza di apposite deduzioni delle parti, deduzioni che assumono dunque un mero effetto di sollecitazione. 11 Né in proposito sono ravvisabili violazioni del diritto di difesa, nei termini indicati dai ricorrenti, con riguardo all'art. 24 della Costituzione. Le questioni rilevabili di ufficio appartengono già al processo e si basano su dati acquisiti che le parti conoscono o hanno l'onere di conoscere. Esse ben possono argomentare al riguardo, sicchè non si profila alcuna violazione del principio del contraddittorio. Il richiamo operato dai ricorrenti alla sentenza della Corte costituzionale 29 ottobre 1999, n. 403, non è pertinente. E' vero che con quella pronunzia il giudice delle leggi dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, 3° comma, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sul presupposto che il diritto di difesa poteva dispiegarsi pienamente e non restava pregiudicato dall'ordine degli interventi, non essendo consentito alle parti, e perciò anche al pubblico ministero, portare alla cognizione del giudice fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati. Ma la pronunzia concerneva per l'appunto fatti e motivi nuovi, non già aspetti (come, ad esempio, l'inammissibilità del ricorso o la preclusione da giudicato) che, inerendo al processo o alla posizione delle parti nel processo, sono o devono essere da queste conosciuti e rientrano nella cognizione ex officio del giudice. Da quanto esposto consegue la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale. Si deve quindi procedere all'esame del ricorso. 12 2.- Col primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano “omesso esame di fatto decisivo". La Corte di merito avrebbe ritenuto inammissibile l'impugnazione (del lodo) proposta dal AR in proprio, sul rilievo che lo stesso non sarebbe stato parte del procedimento arbitrale. Così argomentando, però, la Corte bolognese non avrebbe considerato che, nel corso del procedimento arbitrale a seguito dell'eccezione sollevata dal GO in ordine al difetto di legittimazione della società a chiedere la sua esclusione il - AR, con la memoria depositata il 4 maggio 1998, avrebbe precisato di avere agito e, comunque, di voler agire non soltanto quale legale rappresentante della G.M.B. ma anche in proprio, quale socio della stessa. Tale dichiarazione tenuto anche conto del fatto che gli arbitri avevano l'obbligo di giudicare non soltanto secondo equità ma anche “senza formalità di procedura" avrebbe comportato il - riconoscimento al AR della qualità di parte nella procedura arbitrale e, per conseguenza, la sua legittimazione ad impugnare il lodo. La censura non ha fondamento. Come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 3), il AR promosse la costituzione del collegio arbitrale agendo 13 "nella veste di socio amministratore e legale rappresentante, e pertanto, in nome e rappresentanza della società G.M.B.”. L'accento posto sulla veste di socio amministratore e legale rappresentante, seguito dalla congiunzione conclusiva ("pertanto") riferita all'iniziativa proposta in nome e rappresentanza della società G.M.B., dimostra che si trattò di un unico contesto espressivo con il quale il AR azionò la clausola compromissoria non già in proprio quale socio, bensì nella qualità di legale rappresentante della detta società. Depongono univocamente in tal senso sia il tenore letterale della formulazione adottata, sia il suo significato logico, in cui l'iniziativa in nome e rappresentanza della società è posta in M immediata relazione con la qualità di socio amministratore e legale rappresentante (evidentemente della medesima), senza alcun accenno alla volontà di agire anche in proprio. Se così è, e la citata formulazione non consente opzioni di segno diverso, l'accertamento della Corte territoriale, secondo cui il AR rimase estraneo al procedimento svoltosi davanti agli arbitri, trova puntuale riscontro. Non giova al ricorrente il richiamo alla memoria depositata il 4 maggio 1998, trattandosi di dato irrilevante perché la precisazione di avere agito anche in proprio, quale socio della G.M.B., era in palese contrasto con le risultanze sopra riferite e non valeva dunque a superarne l'univoco significato, mentre la (tardiva) 14 dichiarazione di voler agire anche in proprio non era idonea a consentirgli la partecipazione ad un procedimento arbitrale già instaurato tra soggetti diversi (la società e il socio GO), né a rendere riferibile a lui la nomina dell'arbitro. Quanto all'argomento secondo cui il collegio arbitrale doveva giudicare "senza formalità di procedura", deve osservarsi che - vertendosi (come accertato dalla Corte bolognese e com'è incontroverso) in tema di arbitrato rituale quella dizione - rimarcava che gli arbitri avevano la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno (art. 816, comma 3°, c.p.c.), ma non è certo invocabile per rendere il AR partecipe di un procedimento al quale, secondo il testuale tenore dell'atto di accesso all'arbitrato, era rimasto (in proprio) estraneo. Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c. La G.M.B. e il AR avrebbero impugnato il lodo per nullità adducendo sia che gli arbitri avrebbero deciso la controversia secondo diritto e non secondo equità, sia che essi avrebbero applicato rigorosamente regole di procedura, mentre avrebbero dovuto decidere, come previsto nella clausola compromissoria, senza formalità procedurali. La Corte di appello avrebbe respinto tali censure sul rilievo che la decisione doveva considerarsi conforme ad equità, ma nulla 15 avrebbe spiegato in ordine alla eccepita violazione, da parte degli arbitri, della regola che imponeva loro di decidere “senza formalità di procedura”. A causa dell'omesso esame del profilo suddetto la Corte di merito non si sarebbe resa conto: a) che, nel caso di società di due soli soci, il conferimento della legittimazione ad un socio a chiedere l'esclusione dell'altro (art. 2287, comma 3°, c.c.) sarebbe diretto ad individuare non tanto l'effettivo titolare del diritto e dell'interesse sostanziale tutelato dalla norma (che resterebbe pur sempre la società), quanto piuttosto il procedimento per giungere all'esclusione, in una ipotesi nella quale non sarebbe possibile la formazione di una maggioranza che deliberi sull'argomento; b) che, pertanto, poiché l'art. 2287 c.c. sarebbe diretto a disciplinare il procedimento di esclusione, l'ipotizzata violazione della norma non avrebbe potuto comportare (trattandosi di regola procedurale) il rigetto della domanda sotto il profilo dell'asserito difetto di legittimazione attiva, anche perché in una società di due soci, quando uno di loro agisca per far valere nei confronti dell'altro, a nome della società, un diritto suo proprio (in quanto socio) l'azione, ancorché formalmente promossa dalla società, in effetti dovrebbe considerarsi riferibile anche al socio. Il motivo non è fondato. Si deve premettere che, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronunzia, non basta la mancanza di una espressa 16 statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato omesso il provvedimento necessario per la soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass., 6 aprile 2000, n. 4317). Nel caso di specie i profili che, secondo i ricorrenti, dovrebbero dare contenuto all'omissione ascritta alla Corte di merito, non possono essere condivisi e ciò rende la carenza argomentativa in parte qua priva di qualsiasi rilevanza. Invero, non è esatto che, nella società di due soli soci, il disposto dell'art. 2287 (terzo comma) c.c. individui non tanto il titolare dell'interesse sostanziale tutelato, quanto piuttosto il procedimento per giungere all'esclusione del socio, non idoneo a giustificare il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva. A parte il rilievo che questo profilo di diritto non risulta addotto con l'atto d'impugnazione del lodo, si deve osservare che ai 1 sensi dell'art. 2287, comma 3°, C.C. se la società si compone di - due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro (mentre nelle società con più soci l'esclusione è deliberata dalla maggioranza: art. 2287, 1° comma, c.c.). La facultas agendi attribuita al socio non ha soltanto natura processuale (come sembrano ritenere i ricorrenti) ma anche, e soprattutto, natura sostanziale perché riconosce al socio medesimo 17 il diritto (il cui fondamento in concreto va poi ovviamente verificato in giudizio) di incidere sul contratto sociale, provocandone per via giudiziale lo scioglimento rispetto al socio ritenuto inadempiente. La questione, quindi, attiene alla legittimazione sostanziale, attribuita dalla norma a ciascun socio nei confronti dell'altro e non alla società, perché nella società personale di due soci il principio di maggioranza come criterio di formazione della volontà sociale non è operante. Né può sostenersi che, quando un socio agisca in giudizio per far valere nei confronti dell'altro a nome della società un diritto suo proprio, l'azione, ancorchè formalmente promossa dalla società, dovrebbe considerarsi riferibile anche al socio. Una simile tesi, infatti, conduce ad un'indebita commistione tra due soggettività distinte (quella del socio e quella della società), e si pone quindi in contrasto (tra l'altro) con la normativa recata dall'art. 2287 c.c., che proprio quella distinzione rimarca con la diversa disciplina tra società pluripersonali e società con due soli soci. Esclusa dunque la natura meramente procedurale della citata norma, la censura mossa dai ricorrenti alla sentenza impugnata perde ogni rilievo. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano "violazione dei principi in materia di titolarità dei rapporti giuridici nelle società di persone". 18 Sostengono che, secondo la Corte di appello, i principi e le norme disciplinanti le società di persone comporterebbero l'impossibilità di considerare anche i singoli soci titolari di quelle stesse situazioni giuridiche facenti capo alla società, con conseguente impossibilità sul piano processuale per il singolo socio di far valere in giudizio diritti della società e viceversa. L'assunto, nei suoi termini generali, non sarebbe condivisibile. Pur non ignorando il principio in forza del quale le società di persone, ancorché non dotate di personalità giuridica, hanno tuttavia una loro soggettività, onde alle stesse va riconosciuta la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle dei singoli soci, ad avviso dei ricorrenti non sarebbe escluso che, a determinati fini o in determinati casi, tale distinzione possa venire meno o, comunque, non rilevare. Richiamate alcune pronunzie di questa Corte, i ricorrenti affermano che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'escludere che la coincidenza dell'interesse del AR, quale amministratore e legale rappresentante della G.M.B., con quello dello stesso AR come socio potesse costituire circostanza idonea per riconoscere alla società (tenuto anche conto dell'obbligo degli arbitri di giudicare secondo equità e senza formalismi procedurali) la legittimazione a proporre la domanda di esclusione del GO che gli arbitri le hanno negato, ovvero per 19 individuare nella domanda proposta dalla G.M.B. una domanda riconducibile anche al medesimo AR. Neppure queste censure colgono nel segno. Richiamate le considerazioni in precedenza svolte, e chiarito che la giurisprudenza invocata dai ricorrenti concerne fattispecie ben diverse da quella qui in esame, il collegio ritiene che non sia necessario affrontare la questione nei termini generali in cui è prospettata. Nella fattispecie, infatti, esiste una norma (l'art. 2287, 3° comma, cit.) che attribuisce al socio e non alla società la legittimazione (sostanziale, per quanto sopra detto) chiedere l'esclusione dell'altro socio. Quanto, poi, alla prospettata coincidenza d'interessi, deve M osservarsi che, nel caso in esame, non si discuteva di rapporti esterni (che vedevano da una parte la società e dall'altra terzi), in relazione ai quali quella coincidenza era ipotizzabile, bensì di rapporti interni, nei quali la contestazione insorta tra i soci non consentiva d'identificare l'interesse di uno solo di essi con quello della società. Infine, non giova il richiamo alla natura equitativa dell'arbitrato, in quanto la Corte di merito ha ben chiarito (pag.
7-8 della sentenza impugnata) che dal lodo non emergeva alcuna rinunzia (anche implicita) al giudizio di equità, anche perché la generale coincidenza tra diritto ed equità non imponeva agli arbitri un esplicito riferimento a quest'ultima; ed ha soggiunto che nell'atto 20 d'impugnazione mancava l'indicazione di qualunque elemento idoneo a far ritenere iniqua la soluzione cui gli arbitri erano pervenuti. Con il quarto mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano omessa motivazione circa un ulteriore punto decisivo della controversia, nonché violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. La Corte di appello di Bologna avrebbe tratto argomento per escludere che la domanda proposta dalla G.M.B. fosse riconducibile anche al AR in proprio, quale socio, dal rilievo che la clausola compromissoria sarebbe stata destinata a produrre i suoi effetti nelle controversie tra la società (e il suo liquidatore) e i soci, ma non nelle controversie tra soci. Tale affermazione sarebbe smentita, in modo incontrovertibile, dal testo della clausola, il cui contenuto è trascritto in ricorso. La doglianza non è fondata. La Corte territoriale, dopo avere esposto (con motivazione congrua è, comunque, non censurata) le ragioni per le quali il primo motivo di nullità del lodo (per avere gli arbitri deciso secondo diritto e non secondo equità) era privo di fondamento, ha aggiunto: "Tanto più che l'individuazione delle parti della controversia, lungi dal rappresentare un mero dettaglio formale,come pare suggerire il AR, appariva nella specie essenziale anche per verificare l'operatività (o meno) della clausola compromissoria, destinata a produrre i suoi effetti nelle 21 controversie tra la società (o il suo liquidatore) ed i soci, ma non nelle controversie tra soci (art. 17)". Come il testuale tenore della pronunzia rende palese, la proposizione suddetta costituisce un argomento meramente additivo ("Tanto più"...), diretto a confortare l'assunto principale e sufficiente, secondo cui nella società di due soli soci la legittimazione a chiedere l'esclusione di uno dei soci spetta soltanto all'altro. In altri termini la Corte di merito ha inteso ribadire il risultato ermeneutico già raggiunto circa l'individuazione delle parti della controversia. Ne deriva che l'interpretazione data alla clausola compromissoria, ancorché inesatta, è irrilevante perché la pronunzia impugnata adeguato sostegno nell'argomentazione trova comunque My principale esposta. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2301 c.c. La Corte di merito avrebbe ritenuto che il difetto di legittimazione ad agire della G.M.B., in ordine alla domanda diretta ad ottenere l'esclusione del GO dalla società, comportasse l'assorbimento della domanda risarcitoria ex art. 2301 del codice civile. Detta norma, però, non subordinerebbe il diritto, spettante alla società, di ottenere il risarcimento dei danni dal socio inadempiente alla sua esclusione dalla compagine sociale ma anzi, disponendo che, nel caso d'inosservanza del divieto di 22 concorrenza, la società ha diritto al risarcimento del danno salva l'applicazione dell'art. 2286 c.c., non lascerebbe margine a dubbi sul fatto che le due tutele sarebbero indipendenti l'una dall'altra. Peraltro, ove pur si volesse ritenere che la sentenza impugnata avesse fatto implicitamente propria (ma così non sarebbe) l'erronea affermazione del collegio arbitrale, secondo il quale la domanda di risarcimento del danno sarebbe stata proposta come conseguente a quella di esclusione del socio, la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. sarebbe evidente. Infatti, la G.M.B. avrebbe agito per "il definitivo accertamento delle gravi violazioni ascrivibili al socio NO GO, ottenendone l'esclusione dalla società, la condanna al risarcimento del danno prodotto ed al pagamento di tutte le spese del giudizio arbitrale...". Da tale formulazione risulterebbe evidente che sia la domanda di esclusione del socio, sia quella di risarcimento del danno sarebbero state poste dalla società come conseguenziali all'accertamento delle denunziate violazioni, da parte del GO, ai suoi obblighi di socio ed amministratore, ma sarebbero state collocate sullo stesso piano, senza alcun rapporto di reciproca dipendenza, peraltro neppur configurabile. La censura è inammissibile. Come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 17), il collegio arbitrale, dopo avere affermato che la domanda diretta ad 23 ottenere l'esclusione del socio GO (da intendersi principale) non poteva essere presa in esame per difetto di legittimazione ad agire della società, ritenne di non poter esaminare neppure la richiesta risarcitoria, proposta dal AR nella sua veste di rappresentante legale della società medesima, interpretandola come conseguenziale alla richiesta di esclusione. Gli attuali ricorrenti, nell'atto d'impugnazione del lodo, non mossero alcuna specifica censura all'interpretazione della domanda effettuata dagli arbitri. Nell'esporre il contenuto del lodo osservarono soltanto (senza, peraltro, farne oggetto di un autonomo motivo di nullità) che la società e non il socio, ai sensi dell'art. 2301 c.c., aveva diritto al risarcimento dei danni in ipotesi d'illecita concorrenza (ma gli arbitri non avevano messo in forse questo principio di diritto, affermando invece in fatto che la domanda di risarcimento andava interpretata come conseguente a quella di esclusione). Formularono poi tre motivi d'impugnazione, senza però trattare il profilo relativo all'interpretazione della domanda operata dal collegio arbitrale (ammesso che esso fosse censurabile in un arbitrato di equità, affidato ad arbitri cui era stato demandato il compito di decidere inappellabilmente: v. sentenza impugnata, pag. 7). La Corte di merito, pertanto, non poteva ritenere assorbito il profilo de quo, perché questo in realtà non le è stato sottoposto, come risulta dai motivi d'impugnazione del lodo. Esso viene 24 sollevato per la prima volta in questa sede, dove non può trovare ingresso perché è nuovo e postula indagini di fatto (in particolare, circa l'interpretazione dell'atto di accesso all'arbitrato) che non possono avere luogo nel giudizio di legittimità. Di qui la declaratoria d'inammissibilità del motivo. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti, per il principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 5.456.215 (pari ad euro 2.817,90), di cui lire 109T129,11 cinque milioni (pari ad euro 2.582,28) per onorari.
4.56T 6197 Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001, nella camera di TO 191,08 consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est Il Presidente Prose. ises. IL CANCELLERI DEPOSITATA IN CANCELLERIA Ocarie Oggi, AGENZIA DELLE ZW'1116 2002 A2 ぬ for 33921 Seria 4 (euro RENTONOVANTUNU/08 - (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO)f. il Girigente Area Servizi Responsabile Servizio Atli Giudiziari (Dr M RACCICHIN!) 1①'Argenбидем