Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2001, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI A 3 7 6 64/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Divisione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 4462/1999 Cron. 17621 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 2811 Presidente Udienza 19 febbraio 2001 composta da: GAROFALO Gaetano Consigliere Rosario DE JULIO Roberto Michele TRIOLA Consigliere Consigliere relatore Carlo CIOFFI Consigliere L CIO COPIE Umberto GOLDONI Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 1500 per diritti L. i! 6 GIU, 2001 VINANTE COSTRUZIONI s.p.a., con sede in Cavalese (Trento), sul ricorso proposto da: IL IE elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che la difende insieme con l'avv. Giulio Giovannini, di Trento, LIRE 1500 CANCELLERIA come da procura in atti;
- ricorrente -
DAL BARCO TU, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Catalani n. contro 0408141 ال 26, presso l'avv. Enrico D'Annibale, che lo difende insieme con l'avv. Dario Gogioso, di Chiavari, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 23 del 20 Altason via legal al Sig. D'ANNIBA DIRITTI DIRITTI DIRITTI n 00 " 15.100 307/01 A gennaio 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Emanuele Coglitore, delegato dall'avv. Giulio Giovannini, e l'avv. Enrico D'Annibale; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Schirò, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento, definitivamente pronunziando nel giudizio di scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile nel dettaglio specificato, destinato ad albergo, di proprietà, in parti uguali, della società NT Costruzioni e di TU AL BA, ne ha dichiarato l'indivisibilità, ed ha disposto che esso sia assegnato per sorteggio ad uno dei condividenti, dietro pagamento da parte dell'assegnatario all'altro condividente della somma di lire 140.000.000 (con gli accessori indicati); ha inoltre stabilito che tale sorteggio sia effettuato ad istanza della parte più diligente dal consigliere istruttore, dopo il suo passaggio in giudicato. La società NT Costruzioni ha chiesto la cassazione di tale 4 sentenza per due motivi. TU AL BA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 2 ६ MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società NT Costruzioni censura la sentenza impugnata perché si dichiara definitiva, tanto da statuire anche sulle spese giudiziali, ma poi "del tutto illogicamente, ed in violazione delle norme di cui agli art. 277, 282 e 91 cod. proc. civ., rimette ad un Consigliere istruttore, che non esiste più, le operazioni di sorteggio, ad avvenuto suo passaggio in giudicato”. La censura è infondata. Il carattere unitario del processo divisionale non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi le sentenze non definitive aventi carattere meramente strumentale in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali e sentenze definitive prive di tale carattere di strumentalità in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli). Pertanto, ha natura definitiva la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i 4 condividenti, in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti e alle particolari connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed all'attribuzione delle quote (vedi Cassazione civile sez. II, 21 aprile 1994, n. 3788). Con il secondo motivo di ricorso la società NT Costruzioni censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione la sua domanda con cui aveva chiesto l'assegnazione dell'intero immobile, previa dichiarazione del suo diritto all'incremento della quota a seguito delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile, e denunzia violazione degli art. 112 e 113 cod. proc. civ., nonché degli art. 724, 735, 1115 e 1116 cod. . 4 civ.. La censura è inammissibile. La ricorrente non precisa in quale momento e con quale atto processuale ha formulato l'anzidetta domanda. ALla sentenza impugnata risulta poi che essa è stata proposta nel giudizio di appello, e solo in occasione della precisazione delle conclusioni, non anche all'atto della sua costituzione, dunque tardivamente. Va peraltro rilevato che domanda di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame deve considerarsi domanda nuova, in accordo con quanto affermato da questa Corte e da questa sezione nella sentenza 14 dicembre 1994, n. 10693. 230.000 200
PER QUESTI MOTIVI
270000 La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società NT Costruzioni a rifondere a TU AL BA le spese del giudizio di 205.000legittimità, che liquida in lire oltre lire 8.000.000 per onorari. Roma, 19 febbraio 2001 Il presidente (Gaetano Garofalo) L'estensore балтасии Сбега там (Carlo Cioffi) Dev IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna *69/0 2001 DEPOSIT 4 Roma