Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) , E E 1 E 9 C N 9 A 1 O - I P 1 Z I 1 A - D 1 R T 2 E EPUBBLICA ITALIANA S . I C L I G E 9 017 02 02 D 3 R U I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A G D 6 4 E E T . N T CORTE SUPREMA N T E O Oggetto S R E S A I ( canone acqua prescrizione- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 12176/99 Dott. Vittorio DUVA - Dott. Ugo FAVARA - Consigliere - - Cron. 4281 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE - -Rel. Consigliere Ud. 21/11/01 -Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore avv. Pietro Tidei, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio legale DAVOLI- FARRONATO, difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GATTI LIVIO, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI ། ར པ ་ ང ཞི ་ དུ ་ རི ན CIVITAVECCHIA;
intimati . - 2001 avverso la sentenza n. 83/98 del Giudice di pace di 1986 CIVITAVECCHIA, emessa il 23/04/98 e depositata 1' 1 11/05/98 (R.G. 564/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il comune di Civitavecchia ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza n. 83/98 del giudice di pace di Civitavecchia che, in accogli- mento della domanda proposta da VI AT nei con- fronti del comune e della banca Monte dei PA di Siena (quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi) a seguito di notificazione di avviso di mora in data 15.4.1997 non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, ha dichiarato prescritto il ཨ ར ད ་ མ ཆ ང ་ ་ ་ ག credito del comune (ammontante a L. 725.271) per "canoni acqua interessi e pena pecuniaria" relativi all'anno 1990. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo deducendo violazione e fal- sa applicazione dell'art. 2948, n. 4, C.C. il ricor- 2 rente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che nella specie le parti avessero concluso un contrat- to di fornitura d'acqua di durata pluriennale anziché un contratto concernente una concessione per la durata di un anno, benché annualmente rinnovabile tacitamente per un periodo massimo di cinque anni;
e che, in base a tale erronea qualificazione, abbia fatto applicazione della norma sopra indicata, ritenendo che si vertesse in ipotesi di canone da pagarsi periodicamente ad anno e che il termine di prescrizione fosse dunque quinquen- nale.
1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 40 del D.P.R: 28.1.1988, n. 43 per avere il giudice di pace ritenuto che il comune fosse passiva- mente legittimato sulla scorta del rilievo che, in base alla norma citata, il concessionario è tenuto a chiama- re in causa l'ente impositore, salvo che si tratti di controversie concernenti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi. Ciò in quanto la norma citata, facendo riferimento all'ente "impositore", ha riguardo alle imposte ed al- le tasse e non alle altre entrate patrimoniali.
1.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per motivazione insufficiente e contraddittoria, in riferi- mento all'art. 360, n. 5, c.p.c.. 3 Afferma il ricorrente che, avendo il comune dedotto che l'omessa notifica della cartella esattoriale non poteva che imputarsi all'esattore, dal quale aveva chiesto di essere garantito in caso di accoglimento della domanda del AT, il giudice di pace non avrebbe potuto ritenere che l'omessa notifica avvalorata dall'assoluta assenza dei relativi estremi sull'avviso - costituiva "pura e semplice affermazione di mora sfornita di prova", posto che l'onere della prova in- combeva all'esattore e che dal difetto della stessa il giudice avrebbe dovuto far scaturire l'unica conseguen- za possibile, costituita dalla richiesta condanna del Monte dei PA di Siena a tenere indenne il comune dalle conseguenze sfavorevoli della lite.
2. I primi due motivi vanno congiuntamente esamina- ti. Va premesso che la causa, di valore inferiore ai due milioni di lire, è stata necessariamente decisa se- і ц и в а ш л А condo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., quand'anche il giudice di pace abbia fatto riferimento a norme di diritto, dovendo in tal caso ritenersi com'è ormai assolutamente pacifico - che egli abbia im- plicitamente considerato la regola di diritto conforme a quella equitativa applicata. Ora, è noto che per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità il ricorso per cassazione ta è configurabile, per quanto concer- ne l'addotta violazione di norme di diritto sostanzia- le, solo in riferimento a quelle poste da una fonte di livello superiore alla legge ordinaria, e dunque da norme di rango costituzionale o comunitario, non essen- do prospettabile la violazione di regole sostanziali poste da una fonte di livello pari a quello della norma che prevede il giudizio equitativo (appunto la legge ordinaria), il quale non trova neppure il limite dell'obbligo del rispetto dei principi regolatori della materia (cfr. Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716 e tutte le pronunce successive). Nella specie, con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente non prospetta vizi in procedendo, ma esclu- sivamente la violazione di regole di diritto sostan- ziale poste dalla legge ordinaria o da fonti di livello inferiore, sicché le relative censure vanno per tale ragione disattese.
3. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al terzo motivo, col quale il ricorrente si duole del mancato accoglimento, per ragioni del tutto inconferen- ti, della propria domanda di garanzia impropria nei confronti del Monte dei PA di Siena. E non può negarsi che la motivazione sia, in parte 5 qua, meramente apparente, posto che il giudice di pace, ritenendo il credito prescritto in relazione alla data della notificazione dell'avviso di mora, ha implicita- mente escluso la sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione e dunque anche della notificazione della cartella esattoriale;
per altro verso ha, del tutto incomprensibilmente, ritenuto che non fosse stata data la prova di quello stesso fatto;
per altro verso, ancora, ha posto le conseguenze del difetto di prova su una parte diversa da quella cui avrebbe dovuto addos- sarle. La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio a diverso giudice di pace di Civitavecchia affinché de- cida sulla domanda di manleva del comune nei confronti dell'esattore con motivazione congrua, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. La causa non dovrà dunque essere riassunta nei con- fronti del AT.
P.Q.M.
з la corte rigetta i primi due motivi di ricorso, ac- о coglie il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Civitavecchia. Roma, 21.11.2001 L'estenspre Il presidente Vittorio buv IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli